Il Revisore Legale: chi è e cosa fa-Scheda di Diritto

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Il revisore legale è un professionista che si occupa di revisione contabile.
Un esperto in contabilità, bilancio e controllo delle scritture contabili di società di capitali, enti pubblici, privati e non profit.
Il suo lavoro è relativo a una molteplicità di discipline economiche e spesso giuridiche.

Indice

1. Ordinamento giuridico in Italia


In Italia i Revisori Legali sono iscritti presso il Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme al Registro dei Tirocinanti.
Le funzioni che spettano al Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di revisione legale sono esercitate attraverso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza.
In relazione al supporto allo svolgimento delle attività delle quali all’articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 39/2010, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si avvale su base convenzionale di Consip S.p.A., una società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Revisore Legale certifica che il bilancio è stato redatto secondo principi contabili corretti, l’aggiornamento continuo che ne compiono la dottrina, la pratica e la normativa.
Il Revisore Legale dei conti non ha poteri di ispezione e non certifica i dati di bilancio e l’autenticità dei documenti.
La legge attribuisce la responsabilità penale in materia di falso in bilancio agli amministratori della società.
Il Revisore Legale può essere perseguito se si dovesse dimostrare in mala fede e il favoreggiamento.
Le società che certificano i bilanci possono supportare in modo legittimo i clienti anche nella redazione del bilancio d’esercizio, evitando il conflitto di interessi tra le attività di certificazione dei bilanci, e quella di consulenza amministrativa e contabile. 

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2. Accesso alla professione di Revisore Legale


Secondo il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, si possono iscrivere al Registro dei Revisori Legali, acquisendo il diritto legale dell’utilizzo del relativo titolo professionale, coloro che dopo l’iscrizione nel Registro del Tirocinio, hanno compiuto un praticantato di durata triennale presso un Revisore Contabile avente come oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati. Per iscriversi si deve essere abilitati alla professione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile.

3. Esame di Stato e Società di Revisione


L’Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale si tiene una volta all’anno a Roma, e consiste in prove scritte e orali dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle, nelle seguenti materie:
contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci, diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione e informatica, economia politica e aziendale e princìpi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica.
Per le materie elencate dal controllo della contabilità e dei bilanci e seguenti, l’accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle è limitato a quello che è necessario per il controllo della contabilità e dei bilanci. 
Hanno diritto all’iscrizione nel Registro le Società che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia rispondono ai seguenti requisiti:
oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende, rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro, nelle società regolate nei Capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro, nelle società regolate nei Capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria che spetta a persone fisiche iscritte nel registro, nelle società regolate nei Capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili con girata.       
Per le Società Semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall’articolo 2296 del codice civile.
Per le società iscritte nell’albo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 non è richiesta l’iscrizione nel registro.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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