Parenti come testimoni: è possibile la convocazione?

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Se non ci sono altri mezzi di prova, la testimonianza di chi ha assistito agli eventi dei quali si discute in Tribunale è fondamentale, a meno che il giudice decida di non avere fiducia perché la narrazione è in modo palese inattendibile o falsa. In relazione alle persone legate alla parte processuale da un vincolo di parentela, vale a dire, a chi che è coinvolto in modo diretto nel procedimento comprendere se questo tipo di testimonianza è ammissibile o se non lo è.
La testimonianza non vincola il giudice a darle credito, non potendo essere equiparata a una scrittura privata o a un rogito notarile.
Come scrive laleggepertutti.it, i fatti che vengono raccontati in un processo dai testimoni possono essere determinanti, con la finalità di orientare la decisione del giudice.
Nel processo penale non ci sono in genere inconvenienti, nel giudizio civile la legge stabilisce vincoli più stringenti.
Sempre il giudice, ha il potere di valutare se il testimone possa essere credibile, in primo luogo se lo stesso, per via del vincolo di parentela, sia portato a favorire, in modo quasi naturale, il proprio congiunto. Per approfondimenti sul processo civile, consigliamo il volume “Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024”

Indice

1. Che cos’è la testimonianza?


La testimonianza è uno dei mezzi di prova e consiste nella dichiarazione resa da un soggetto su fatti dei quali abbia avuto conoscenza e che sono oggetto del giudizio in corso, che si possano ricollegare o che siano rilevanti ai fini dello stesso processo.
Il soggetto che rende la dichiarazione è detto testimone o teste.
In ambito giuridico il termine testimone può avere anche un’altra accezione, denotando il soggetto che assiste alla formazione di un atto giuridico, ad esempio un atto pubblico, a scopo di futura prova.
In altre parole, la testimonianza è la deposizione fatta davanti al giudice da parte di chi ha conoscenza di fatti che rilevano ai fini processuali.
Costituiscono esempi la testimonianza di chi ha assistito a un delitto, al crollo di un edificio, oppure a un sinistro stradale. Per approfondimenti sul processo civile, consigliamo il volume “Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024”

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2. A chi è permesso testimoniare


Chiunque può testimoniare, purché abbia cognizione diretta di fatti utili ai fini della decisione. Esistono però dei limiti.
La legge pone alcuni divieti, con la finalità di evitare che possano testimoniare anche persone coinvolte nel procedimento.
Ad esempio, nel giudizio civile vale la regola secondo la quale non possono essere assunte come testimoni le persone che nella causa hanno un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Nel processo civile non possono testimoniare le persone che hanno un interesse diretto nella causa.
Ad esempio, nel caso di un sinistro stradale, i terzi trasportati, oppure il coniuge in comunione dei beni che ha interesse che l’altro vinca la causa.
Anche nel procedimento penale, può testimoniare chiunque.
Secondo la legge, ogni persona ha la capacità di testimoniare.
Non possono testimoniare coloro che sono vincolati dal segreto d’ufficio, dal segreto di Stato, i coimputati dello stesso reato o le persone imputate in un procedimento connesso, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di proscioglimento di condanna.

3. I parenti e la testimonianza


Non esiste una norma che vieti la testimonianza dei parenti.
Questo significa che gli stessi, nelle persone di cugini, nipoti, figli, nonni, possono testimoniare nel processo relativo a un loro congiunto.
Come detto nel paragrafo precedente, nel processo civile la questione si pone esclusivamente per il coniuge in comunione dei beni, che non è un parente.
Nel processo penale, la legge afferma che i prossimi congiunti dell’imputato, compreso il coniuge e il convivente, non sono obbligati a deporre, a meno che non abbiano presentato denuncia, querela o istanza, oppure, gli stessi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
I parenti non sono costretti a testimoniare, potendo scegliere di astenersi.
Se prestano il consenso, però, dovranno deporre come qualsiasi altro testimone.

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4. L’attendibilità della testimonianza dei parenti


Secondo la Suprema Corte di Cassazione, le testimonianze rese dai familiari non si possono considerare di per sé inattendibili in considerazione del grado di parentela.
Non c’è una norma che imponga al giudice di non credere ai parenti.
Nonostante questo, nelle aule di giustizia è prassi comune ritenere che la deposizione del congiunto sia più “debole” di quella resa da un terzo estraneo alla vicenda.
L’attendibilità del parente che rende la testimonianza, deve essere vagliata dal giudice in modo più accurato del solito.
Lo stesso le potrà prestare fede esclusivamente se la narrazione è lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da altri elementi di prova, ad esempio da altre testimonianze o da documenti relativi.

Dott.ssa Concas Alessandra

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