Il Tribunale a composizione monocratica nell’Ordinamento Civile

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Il Tribunale in composizione monocratica nel processo civile indica il Tribunale Ordinario che agisce come organo monocratico e con la presenza di un unico magistrato nell’esercizio della funzione decisoria.

Indice

1. Caratteristiche, composizione, competenza e remissione per incompetenza


Al giudice unico sono affidati gli stessi poteri che vengono attribuiti al collegio, composto da un Presidente e due giudici, uno dei quali assume la funzione di giudice istruttore.
A questo proposito si deve sottolineare che la funzione decisoria dell’organo giudicante in relazione alla composizione non ha nessuna afferenza con i metodi di competenza del Tribunale.
La competenza permette di individuare le cause attribuite al Tribunale sulla scorta di determinati metodi individuati dalla legge, come la territorialità, il valore e la materia.
La composizione dell’organo decisorio è individuata successivamente all’attribuzione della causa al Tribunale competente. 
La composizione è disciplinata dalla Sezione VI bis del Capo I del Titolo I del Libro I del codice di procedura civile, quando la legge non prevede espressamente la composizione collegiale.
Quando la decisione riservata dalla legge all’organo collegiale sia presa dal giudice unico, la pronuncia dovrà essere nulla.
La sentenza nulla per questo vizio è convertita in motivo di gravame e può essere fatta valere esclusivamente attraverso impugnazione
La composizione monocratica si individua esclusivamente in modo residuale quando non sia competente l’organo collegiale.
Il Tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause nelle quali è obbligatorio che ci sia il Pubblico Ministero, salvo che sia altrimenti disposto, nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti dei quali al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa,
nelle cause devolute alle sezioni specializzate, nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo, nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi, nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, nelle cause delle quali all’articolo 140-bis del codice del consumo, delle quali al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
Per evitare che si verifichi la nullità, se il giudice monocratico rilevi che la causa è riservata alla decisione del collegio, il giudice rimetterà la causa al collegio con ordinanza.
Il collegio, se dovesse ritenere corretta la determinazione del giudice monocratico assume la decisione della causa, altrimenti, disattendendo l’orientamento del giudice monocratico rimetterà allo stesso la decisione con ordinanza non impugnabile.
Se dovesse essere il collegio a rilevare che la causa davanti allo stesso pendente, è riservata alla decisione del Tribunale in composizione monocratica, rinvierà allo stesso la decisione con ordinanza non impugnabile

2. Procedimento, istruttoria, trattazione e sentenza del Tribunale in composizione monocratica


Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica è disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro II del codice di procedura civile, inserito anch’esso dal Decreto legislativo n. 51/1998, che disciplina sia la fase di trattazione sia quella decisionale.
La disciplina del giudice monocratico rinvia integralmente, attraverso il richiamo effettuato dall’articolo 281 bis del codice di procedura civile, alle norme processuali e civilistiche relative al procedimento davanti al Tribunale qualsiasi sia la sua composizione, quando non derogate dalle specifiche norme dettate nel Capo III bis dedicate al giudice unico.
Il giudice unico ha particolari poteri istruttori.
Anche d’ufficio può disporre la prova testimoniale se le parti, nell’esposizione dei fatti, si siano rivolte a persone che sembrino in grado di conoscere la verità sui fatti di causa.
Se il giudice dovesse ritenere di ammettere la prova testimoniale, formula i capitoli di prova e assegna alle parti, attraverso ordinanza un termine, in modo che le stesse possano dedurre mezzi istruttori che si rendono necessari in relazione alle deduzioni del giudice, e un successivo termine per depositare delle memorie di replica.
Al termine di questa attività processuale il giudice provvederà all’ammissione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti ai fine della decisione della causa.
Nonostante la precisazione delle conclusioni, effettuata delle parti e la riserva in decisione, il giudice non è vincolato ad emettere la sentenza.
Se dovesse rilevare che la causa non è ancora matura per la decisione, la potrà rimettere in istruttoria.
Se in caso di trattazione scritta, fatte precisare le conclusioni, dovesse disporre lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la sentenza dovrà essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
La trattazione diventerà mista se una delle parti lo richieda al giudice.
In questa ipotesi il giudice dispone lo scambio delle comparse conclusionali e fissa l’udienza di discussione orale non più avanti di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.
La sentenza dovrà essere depositata entro i trenta giorni successivi all’udienza di discussione.
Se il giudice non dovesse optare per la trattazione scritta o mista, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, se una delle parti lo richiede, in un’udienza successiva.
La pronuncia della sentenza verrà effettuata al termine della discussione, attraverso la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La sentenza deve essere pronunciata dallo stesso magistrato davanti al quale le parti hanno precisato le conclusioni, s’intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è subito depositata in cancelleria

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Dott.ssa Concas Alessandra

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