Cosa devi sapere
Che cos’è il tirocinio forense?
Come prevede la Legge n. 247/2012 c.d. legge professionale (rinvio Normativa), la pratica o tirocinio forense è “l’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche”.
Presso ciascun Consiglio dell’Ordine è tenuto un registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale costituisce condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
Come si svolge il tirocinio forense?
Quale normativa disciplina il tirocinio forense?
Si segnala prima di tutto la Legge professionale n. 247/2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che disciplina la pratica forense al Titolo V “Accesso alla professione forense”, Capo I “Tirocinio professionale” (artt. 40 – 45); mentre al Capo II “Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato” (artt. 46 – 49), si occupa per l’appunto dell’esame di stato (rinvio Normativa).
E’ poi di fondamentale importanza il Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016, emanato ai sensi dell’art. 41 della Legge professionale, il quale disciplina, più nel dettaglio, le modalità di svolgimento del tirocinio forense, le procedure di controllo da parte dei Consigli dell’Ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell’Unione europea (rinvio Normativa).
Tale ultima disciplina si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore (3 giugno 2017), mentre a quelli antecedenti continua ad applicarsi la normativa previgente, fatta eccezione per alcune disposizioni, più favorevoli ai praticanti, che hanno dunque efficacia retroattiva. Trattasi in particolare della durata di diciotto mesi del tirocinio (anziché, come prima, di due anni) e della facoltà, per il praticante, di avvalersi di modalità di svolgimento del tirocinio alternative alla tradizionale frequenza presso lo studio legale del professionista (come si vedrà meglio in seguito).
Come avviene l’iscrizione nel registro dei praticanti?
Il laureato in giurisprudenza che intenda intraprendere la professione di avvocato, per prima cosa, deve rivolgere apposita istanza al Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha la residenza, per essere iscritto nel registro speciale dei praticanti. A tale istanza deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità dell’avvocato presso cui il praticante intende svolgere il tirocinio. Per questo motivo è importante che il laureato prenda prima i contatti con un avvocato iscritto all’albo del medesimo Ordine da almeno cinque anni, onde accertare la sua eventuale disponibilità ad accoglierlo come tirocinante. In alternativa, la pratica forense può essere svolta – per non più di dodici mesi – presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico.
Va precisato che tale iscrizione segue regole diverse in base a ciascun Ordine, che rende disponibile l’apposita modulistica con l’elenco della documentazione da allegare, prevedendosi altresì costi di iscrizione differenti (Nella Sezione Modulistica sono riportati alcuni esempi di domande d’iscrizione al registro dei praticanti, tratti dai siti istituzionali degli Ordini forensi).
In ogni caso, una volta accettata l’iscrizione da parte del Consiglio dell’Ordine, il praticante avvocato potrà recarsi presso la segreteria dell’Ordine, dove, una volta provveduto al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei praticanti, avrà in consegna l’apposito libretto in cui annotare la presenza alle udienze e, se richiesto (come si vedrà in seguito – rinvio), la descrizione di alcune casistiche affrontate durante il tirocinio. A seconda dell’Ordine, infine, al praticante può essere consegnato anche un tesserino di riconoscimento attestante l’appartenenza all’Ordine medesimo.
Iscrizione facoltativa praticante avvocato e modalità di iscrizione
Novità editoriali
La normativa di riferimento
CONVENZIONE QUADRO TRA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E CONFERENZA NAZIONALE DEI DIRETTORI DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE GIURIDICHE
(sull’anticipazione di un semestre di tirocinio forense in costanza dell’ultimo anno di Giurisprudenza)
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
(approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)
LEGGE 31 DICEMBRE 2012 N. 247 – NUOVA DISCIPLINA DELL’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE
(relativamente alla pratica forense: Titolo IV, Capo I, artt- 40 – 45; relativamente all’esame di stato: Titolo V, Capo II, artt. 46-49)
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