L’esame di stato

In questa pagina troverai chiarimenti sulle modalità di svolgimento e l’oggetto delle prove dell’esame per l’abilitazione alla professione. Per ricevere aggiornamenti e materiali per la preparazione dell’esame da avvocato, unisciti anche al gruppo Telegram dedicato

Volumi consigliati per la preparazione delle prove scritte 2024-25


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Concluso il periodo di tirocinio forense secondo le modalità indicate ed ottenuto il certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell’Ordine competente, sarà possibile, per il praticante avvocato, iscriversi alla sessione annuale dell’esame di avvocato.

Prima del 2020 l’esame consisteva nello svolgimento di tre prove scritte ed una prova orale.

Nel periodo del Covid-19, (2020-2023) l’esame di avvocato prevedeva lo svolgimento di un doppio orale e non sono più previste le tre prove scritte.

Per l’anno 2023-24, l’esame è stato rielaborato in una prova scritta e un orale suddiviso in tre fasi, ovvero: la soluzione di un caso, sempre relativo ad una materia scelta dall’aspirante avvocato, la prova delle “capacità argomentative e di analisi giuridica” e la prova della “conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato”. Questa modalità verrà mantenuta anche per il 2024-25.

Al superamento delle due prove, l’aspirante legale conseguirà l’abilitazione per poter svolgere la professione e potrà iscriversi all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di riferimento.

Il bando relativo all’esame di stato, viene solitamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale qualche mese prima rispetto alla data fissata per le prove orali.
Le domande di iscrizione vanno presentate entro il termine fissato nello stesso bando, in modalità esclusivamente telematica, accedendo, previa registrazione, al sito del Ministero della Giustizia e seguendo l’iter ivi predisposto.

Il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame fornisce le indicazioni relative:

  • alla data di inizio delle prove,
  • alle modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali,
  • alla pubblicità delle sedute di esame,
  • all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
  • alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale.