Utilizzabilità di atti non oggetto di discovery: chiarimenti della Cassazione

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16400 del 19 aprile 2024, ha chiarito che gli atti che non sono stati oggetto di discovery possono comunque essere utilizzati come prova ove risulti assolutamente necessario.

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Corte di Cassazione – Sez. IV Pen. – Sent. n. 16400 del 19/04/2024

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Indice

1. I fatti

La Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale l’imputato è stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed € 3.000 di ammenda, con sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per il reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
La sentenza di appello ha fatto riferimento alla ricostruzione del fatto già operata nella sentenza di primo grado e dalla quale era risultato che la polizia locale di Nocera Inferiore era intervenuta sul luogo di un sinistro stradale trovando l’imputato con evidenti segni di ebbrezza alcolica e risultato, poi, positivo all’alcoltest con un tasso pari a 2,16 g/l.
Risulta che il verbale in cui veniva dato atto che l’imputato aveva acconsentito al prelievo del sangue anche in assenza del difensore sia stato acquisito al fascicolo del dibattimento anche se non previamente allegato dal pubblico ministero.
Successivamente, i giudici di merito hanno chiarito che “la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo dell’avviso di facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data anche mediante la deposizione dell’agente operante, come avvenuto nel caso di specie; in cui comunque la relativa prova era stata fornita mediante l’acquisizione del verbale avvenuta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.“.
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2. Il ricorso in Cassazione

Avverso la predetta sentenza, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza della norma processuale che stabilisce, in caso di accertamento sul tasso alcolemico e a pena di nullità, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia con conseguente inutilizzabilità del relativo dato probatorio.
Nello specifico, si faceva notare l’assenza del verbale con il quale la polizia giudiziaria aveva dato atto di avere avvisato l’indagato del diritto di farsi assistere da un difensore, poi opponendosi alla successiva acquisizione dell’atto in quanto lo stesso sarebbe stato, ad avviso della difesa, “indebitamente sottratto alla previa discovery“.
In ordine alle argomentazioni adottate dal giudice di appello, è stato dedotto che l’operante di p.g. non aveva mai dichiarato di avere reso il suddetto avviso essendosi limitato a riportare il consenso al solo prelievo.
Inoltre, è stata dedotta la non condivisibilità dell’argomentazione inerente all’utilizzo dei poteri previsti dall’art. 507 cod. proc. pen., essendo la stessa in contraddizione tra il rapporto esistente tra il potere di selezione degli atti previsto in sede di esercizio dell’azione penale e i poteri del giudice in punto di completamento istruttorio d’ufficio, non azionabili al fine di sanare condotte determinanti un vizio del procedimento probatorio.

3. Utilizzabilità di atti non oggetto di discovery: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, premette che, nel caso specifico, la sentenza di appello, nel rigettare il motivo proposto dalla difesa dell’imputato, si è fondata su una duplice ratio decidendi, con argomentazioni entrambe oggetto di censura nel motivo proposto dall’imputato.
La Corte rileva che il Pm è tenuto a trasmettere al Gip, ai sensi dell’art. 416, comma secondo, cod. proc. pen., l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini e che la sanzione della violazione di tale obbligo va ravvisata nella inutilizzabilità degli atti non trasmessi.
Quanto agli obblighi del giudice, la norma di cui all’art. 526 cod. proc. pen., sancisce l’utilizzabilità, ai fini della decisione, delle prove “legittimamente acquisite“.
Inoltre, secondo un consolidato principio di diritto, “l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi al Giudice dell’udienza preliminare ovvero al giudice in caso di procedimento a citazione diretta permane finché gli stessi restano estranei al compendio probatorio acquisito al dibattimento e che detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., attesa la natura sostanziale di tale norma che è diretta alla ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova“.
La Suprema Corte rammenta che l’inutilizzabilità della prova consegue alla violazione delle norme che presiedono alla sua acquisizione: “al di fuori di tale ipotesi è escluso che vi siano ostacoli normativi all’attivazione di rimedi surrogatori idonei ad assicurare l’utilizzo, ai fini della decisione, delle prove andate disperse fortuitamente, purché ciò avvenga con modalità tali da non compromettere la genuinità della prova e da assicurare il rispetto delle facoltà difensive“.

4. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha sottolineato che l’assunzione di nuovi mezzi di prova può essere disposta anche d’ufficio dal giudice, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. e che tale potere non può ritenersi limitato dalla violazione del principio della discovery che opera solo nei rapporti fra le parti e non invece quando si tratti di prove ritenute necessarie nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
La Corte ha, dunque, ritenuto che il provvedimento di acquisizione emesso ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. non abbia concretizzato alcuna lesione del diritto di difesa conseguente all’acquisizione officiosa del verbale del consenso informato finalizzato all’espletamento degli esami ematici e strumentale alla verifica della sussistenza del previo avviso richiesto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Riccardo Polito

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