Notifica dell’udienza ex art. 419 c.p.p.: no all’imputato dichiarato assente

Scarica PDF Stampa Allegati

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18174 dell’8 maggio 2024, ha affermato che l’imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notifica dell’avviso dell’udienza, essendo rappresentato dal suo difensore.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale

Corte di Cassazione – Sez. VI Pen. – Sent. n. 18174 del 08/05/2024

Cass-18174-2024.pdf 225 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. I fatti

La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, l’imputato per più reati di evasione alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione con cui si deduceva violazione dell’art. 419 cod. proc. pen.: secondo il ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente rigettato l’eccezione difensiva relativa all’omessa notifica all’imputato dell’udienza fissata per la celebrazione del rito abbreviato.
A seguito di richiesta di rito abbreviato, era stato indicato per le notifiche il domicilio del ricorrente, sebbene all’epoca detenuto in carcere. L’imputato non ha ricevuto l’avviso dell’udienza del giudizio abbreviato, né presso il domicilio eletto né presso il carcere.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista:

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. Notifica dell’udienza all’imputato dichiarato assente: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha ritenuto che la Corte d’appello abbia correttamente escluso che si versasse in ipotesi di omessa notifica all’imputato della citazione a giudizio e che andasse notificata all’imputato l’ordinanza di trasformazione del rito.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “l’imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notifica dell’avviso di rinvio dell’udienza ad altra data, essendo rappresentato dal suo difensore“.
In secondo luogo, la Corte osserva che non è stata disposta alcuna revoca o posticipazione dell’udienza che giustificasse un’ulteriore notifica all’imputato, una volta dichiarata la sua assenza.
Ulteriore consolidato principio sancisce che “persino il decreto con il quale, ai sensi dell’art. 465 cod. proc. pen., è disposta l’anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all’imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta“.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha osservato che, anche a voler ritenere che un simile avviso dovesse essere effettuato, non sarebbe stata ravvisabile una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., derivante da omessa citazione, ma al più una nullità di ordine generale a regime intermedio, che si sarebbe dovuta eccepire immediatamente secondo il disposto dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, comunque, all’udienza in cui si è disposta la trattazione del rito abbreviato.
La Corte constata, pertanto, che la pretesa nullità, ove ravvisabile, si sarebbe comunque sanata.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremile euro in favore della Cassa delle ammende.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento