Appello per notifica decreto di citazione: non si applica art. 581 comma 1 ter e 1 quater

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Le disposizioni di cui all’art. 581 comma 1 ter e 1 quater non si applicano all’appello cautelare per la notifica del decreto di citazione a giudizio.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 581)
Per approfondire: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

u003cstrongu003eCorte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza n. 22140 del 03-05-2023u003c/strongu003e

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Indice

1. La questione

 
Il Tribunale del Riesame di Venezia dichiarava inammissibile un appello proposto avverso un provvedimento del GIP del Tribunale di Padova.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato il difensore del ristretto ricorreva in Cassazione, deducendo violazione di legge, rappresentando che la norma di cui all’art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. è applicabile al procedimento ordinario di appello, e non all’appello cautelare, che è procedimento incidentale.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso proposto era ritenuto fondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che le modifiche intervenute, per effetto della riforma Cartabia, hanno aggiunto all’originario testo normativo (che, come detto, regolava la forma dell’atto di appello nel quadro dei principi generali sulle impugnazioni) le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1- quater, introducendo specifiche prescrizioni formali funzionali alla notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello (in particolare il comma 1 ter stabilisce che con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”) e che il successivo comma 1 – quater prevede che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio” – osservavano che siffatte nuove disposizioni, ed in particolare il comma 1 ter, riguardante il caso in questione, stabiliscono invero peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni, visto che dalla relazione illustrativa al d.lgs n. 150/2002 emerge che la norma di cui all’art. 581 ter risulta emanata in attuazione dei principi di delega stabiliti all’art. 1, comma 13, lett a) della legge n. 134/2022, secondo cui il legislatore avrebbe dovuto prevedere che ” fermo restando il criterio di cui al comma 7, lett. h), dettato per il processo in assenza, con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione”, tenuto conto altresì del fatto che l’art. 1, comma 7, lett. h) della legge delega riguarda il principio trasfuso nel nuovo comma 1 quater del nuovo articolo 581 cod. proc. pen. ossia prevedere che il difensore dell’imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato ad impugnare l’imputato dichiari o elegga domicilio per il giudizio di impugnazione”.
Orbene, a fronte di tale quadro normativo, il Supremo Consesso notava che, nell’attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legge n. 134/2022, il legislatore non ha richiamato il riferimento generale all’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha espressamente indicato un atto specifico, ossia il decreto di citazione a giudizio  (che certamente è atto diverso dall’avviso di celebrazione dell’udienza camerale di cui all’art. 127 cod proc pen.), così come anche la norma transitoria di cui all’art. 89 d.lgs 150/2022, intitolato “disposizioni transitorie in materia di assenza”, stabilisce che disposizioni di cui all’art. 581 comma 1 ter e 1 quater si applicano “per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”.
Tal che se ne faceva conseguire come l’ordinanza cautelare sia esclusa dall’ambito di applicabilità della regola in esame che è, invece, testualmente riferita alla impugnazione delle sentenze.
In conclusione, ad avviso della Suprema Corte, può dirsi che con le nuove norme, inquadrate nell’ambito dell’esigenza generale che ha inspirato la riforma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell’imputato), il legislatore abbia voluto innestare anche un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l’imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado, e ciò ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità: esigenze, queste, del tutto estranee alla fase cautelare.
La Cassazione, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, escludeva l’applicabilità all’appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo art. 581 cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione a giudizio.
L’ordinanza impugnata era dunque annullata, con restituzione degli atti al Tribunale di Venezia per nuovo esame.

3. Conclusioni


Fermo restando che l’art. 581 cod. proc. pen., per effetto della riforma Cartabia, prevede adesso, da un lato, che con “l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio” (comma 1-ter), dall’altro, che, nel “caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio” (comma 1-quater), con la decisione in esame, la Cassazione afferma che non siano applicabili all’appello cautelare siffatti specifici oneri formali per la notifica del decreto di citazione a giudizio.
Ciò posto, non resta dunque che vedere se tale pronunciamento rappresenterà un orientamento interpretativo isolato o, invece, tale approdo ermeneutico diventerà costante nel tempo, fermo restando che chi scrive lo ritiene condivisibile stante il fatto che, se nella riforma Cartabia si fosse voluto modificare l’art. 310 cod. proc. pen., ciò sarebbe stato fatto espressamente, come è avvenuto per gli articoli 309 e 301 cod. proc. pen..

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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