Prevenzione: ricorso per Cassazione per vizi motivazionali

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In materia di prevenzione, quando è possibile ricorrere per Cassazione adducendo vizi motivazionali. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 16391 del 4-04-2024

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Indice

1. La questione: prevenzione, ricorso per Cassazione


La Corte di Appello di Napoli confermava un decreto emesso dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato persistente la pericolosità sociale di un individuo, già ritenuta con un altro decreto sempre adottato dal Tribunale partenopeo.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. prod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva inammissibile, per essere non consentito, l’unico motivo al quale era affidato, e ciò in ragione di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per Cassazione – che è ammesso soltanto per violazione di legge – l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017; Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016; Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014).
Tal che se ne faceva conseguire come, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione non sia consentita, a meno che quest’ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito in che termini è possibile addurre vizi motivazionali, allorché si ricorra per Cassazione in materia di misure prevenzione.,
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente indirizzo interpretativo, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione non può includere il vizio della “illogicità manifesta” prevista dall’articolo 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale, essendo possibile denunciare solamente i casi di mancanza di motivazione o di motivazione apparente.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba proporre un ricorso per Cassazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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