Inammissibilità del ricorso per Cassazione per atti non riportati

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È inammissibile il ricorso per Cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione

     Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 606)

1. Il fatto

Il Tribunale di Sassari, in funzione di riesame, dichiarava inammissibile, per tardività, l’appello proposto avverso una ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, suoi confronti di persona indagata per il reato di furto aggravato, dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato, proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, che deduceva inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di cui agli artt. 309, comma 1, 310, comma 2, cod. proc. pen..


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 

Il ricorso era stimato inammissibile, con particolar riguardo a quell’orientamento nomofilattico secondo cui deve considerarsi inammissibile il ricorso per Cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (tra le altre, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017), trattandosi, per la Corte di legittimità, di una interpretazione da mantenere anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall’art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti “specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) del codice”, è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione.

Oltre a ciò, era altresì rilevato che, come (stimato) correttamente affermato in un (reputato) condivisibile arresto della Suprema Corte, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare, nel ricorso, gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso (Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019).

Pertanto, alla stregua di ciò, era ribadito il principio della cd. autosufficienza del ricorso per Cassazione in materia penale che impone al ricorrente, anche dopo l’entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all’onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati.

Ciò posto, tale indicazione non può che tradursi, in concreto, per il Supremo Consesso, proprio per l’impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell’organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale fermo restando che ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere all’integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l’inadeguata valutazione da parte del giudice di merito.

Tanto osservato in via generale, in caso in cui il vizio lamentato sia quello di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., era rilevato che il descritto onere di indicazione specifica risulta ancor più stringente in un caso come quello in esame in cui si eccepiva un error in procedendo contestando la declaratoria di intempestività dell’impugnazione in sede cautelare, e assumendo l’esistenza di un’istanza proveniente dalla stessa parte respinta con ordinanza con cui il Tribunale del riesame nel provvedimento censurato non aveva fatto alcun riferimento e che non rientrava nemmeno tra gli atti trasmessi dalla Corte di Appello procedente al Tribunale con funzione di riesame che aveva deciso con il provvedimento qui impugnato.

Da ciò se ne faceva derivare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito che è inammissibile il ricorso per Cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione.

Difatti, in tale pronuncia, è postulato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che deve considerarsi inammissibile il ricorso per Cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze posto che, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare, nel ricorso, gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso, fermo restando che tale indicazione non può che tradursi nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale, tenuto conto al contempo che ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere all’integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui costui lamenta l’inadeguata valutazione da parte del giudice di merito.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si proponga un ricorso per Cassazione in cui siano richiamati atti specificamente indicati.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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