Mancata notifica all’amministratore di sostegno: nullità assoluta

Allegati

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28929 del 17 luglio 2024, ha chiarito che è obbligatoria la notifica all’amministratore di sostegno di soggetto infermo a pena di nullità assoluta.

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Corte di Cassazione – Sez. I Pen. – Sent. n. 28929 del 17/07/2024

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Indice

1. I fatti

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza con la quale è stato disposto che la Direzione dell’Istituto di pena di Parma, ove l’istante è ristretto, favorisca la progettualità trattamentale per la cura della sindrome di Asperger del reclamante e l’intensificazione di contatti terapeutici e relazionali tra il detenuto e le figure professionali terze o operatori esterni.
Avverso tale provvedimento, è stato proposto ricorso per Cassazione dal condannato affidato a cinque motivi dei quali, tuttavia, la Corte ha ritenuto rilevante solo il secondo. Con questo, si eccepiva la mancata partecipazione all’udienza dell’amministratore di sostegno, richiamando consolidata giurisprudenza secondo la quale il condannato è stato ritenuto non soggetto in stato di interdizione legale per effetto della pena accessoria irrogata, ma in stato di interdizione giudiziale, ai sensi dell’art. 414 cod. civ., applicata per infermità di mente e che ha comportato la sua sottoposizione a tutela. Tale precedente è stato indicato dal ricorrente come sovrapponibile al caso di specie.
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2. Mancata notifica all’amministratore di sostegno: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato, come accennato, solo il motivo sopraesposto, afferma che per una persona in stato di interdizione giudiziale ai sensi dell’art. 414 cod. civ. è necessario che le notifiche degli atti processuali siano inoltrate anche al tutore, a pena di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Preliminarmente, viene sottolineato che “l’interdizione dell’imputato non comporta, di per sé, l’obbligo del giudice di accertarne d’ufficio l’incapacità di partecipare coscientemente al processo, in quanto l’interdizione presuppone l’incapacità di provvedere ai propri interessi e il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l’ausilio tecnico del difensore, esserne consapevole protagonista“.
La Corte, tuttavia, osserva che agli atti risulta la nomina dell’amministratore di sostegno e che tale istituto è ammissibile anche nei riguardi di soggetto sottoposto a interdizione legale, in quanto strumento previsto per la cura di chi non è in grado, per infermità o altra causa, di provvedere ai suoi interessi.
Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale (n. 16 del 2009) che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 166 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, Cost., “per la parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno siano effettuate all’amministratore nominato, contrariamente a quanto è stabilito per il tutore dell’interdetto e per il curatore dell’incapace, ex art. 71 cod. proc. pen.“.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione riprende un consolidato principio di diritto secondo il quale “per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all’art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo qualora l’imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall’art. 71, comma primo, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento“.
Ebbene, per il caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto la necessità di un compiuto accertamento delle condizioni di salute dell’interessato che hanno portato alla nomina di un tutore e di un amministratore di sostegno il quale, ovviamente, non può essere compiuto in sede di legittimità.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna, assorbendo i residui motivi di impugnazione.

Riccardo Polito

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