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Indice
- 1. I procedimenti a quo: furto in abitazione, recidiva e ridotta offensività del fatto
- 2. La questione sollevata dal Tribunale di Firenze: la richiesta di una diminuente per lieve entità
- 3. La rimessione del Tribunale di Siena: proporzionalità della pena e funzione rieducativa
- 4. La decisione della Corte costituzionale: discrezionalità legislativa e manifesta infondatezza
- 5. Gli effetti della pronuncia: l’art. 624-bis c.p. resta applicabile senza attenuante speciale
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1. I procedimenti a quo: furto in abitazione, recidiva e ridotta offensività del fatto
Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a giudicare della responsabilità penale di un imputato, accusato di avere il delitto di furto in abitazione, con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e con la recidiva specifica.
Ciò posto, una volta accertata la responsabilità dell’imputato, codesto organo giudicante osservava come gli sarebbero dovute riconoscere anche le circostanze attenuanti generiche, conseguenti alla restituzione di buona parte della refurtiva, da ritenersi prevalenti rispetto alla contestata recidiva all’esito del giudizio di bilanciamento ma, tuttavia, lo stesso bilanciamento non poteva aver luogo in relazione alla circostanza aggravante dell’uso di violenza sulle cose, in forza del divieto stabilito dall’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen..
Di conseguenza, a fronte di un fatto caratterizzato da disvalore «estremamente ridotto», sempre ad avviso di siffatto Tribunale, la pena applicabile nel caso di specie sarebbe stata particolarmente elevata, stante la previsione di un minimo edittale di quattro anni di reclusione, oltre pena pecuniaria.
Ciò posto, dal canto suo, il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, era deputato a giudicare in merito ad un processo riguardante un imputato, anch’esso accusato di avere commesso il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., deducendosi contestualmente che il fatto accertato si connoterebbe «per il valore evidentemente infimo dell’utilità perseguita dall’imputato, così come per l’entità palesemente irrisoria del danno cagionato alla persona offesa, alla luce della quantità, della tipologia e del valore dei beni sottratti», oltreché per la scarsa pericolosità delle «modalità dell’azione», in quanto «costituite dal semplice attraversamento di una porta d’ingresso lasciata aperta» e da una «azione furtiva, consumatasi in poche decine di secondi». Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La questione sollevata dal Tribunale di Firenze: la richiesta di una diminuente per lieve entità
Alla luce della situazione giudiziaria riguardante il procedimento pendente innanzi al Tribunale penale di Firenze, codesto giudice sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Difatti, per il giudice rimettente, il trattamento sanzionatorio da doversi comminare nella fattispecie in esame, in relazione al vigente quadro normativo, sarebbe stato, in mancanza dell’intervento additivo richiesto, in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, comportando una risposta sanzionatoria sproporzionata rispetto a fatti di ridotta portata offensiva.
Oltre a ciò, si stimava altresì violato il principio di eguaglianza con riguardo ai reati di rapina ed estorsione, senz’altro più gravi di quello in esame, per i quali, con le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023, si osservava come la Consulta avesse introdotto un’analoga ipotesi attenuata, facendosene conseguire da ciò pure una violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost. poiché, sempre secondo il giudice rimettente, ricorrerebbe in tale ipotesi una sanzione contraria al canone di proporzionalità, non potendo essere percepita come giusta dal condannato, non potrebbe assolvere alla funzione rieducatrice a essa coessenziale.
Infine, il rimettente osservava che, pur consapevole del fatto che un’analoga questione fosse stata dichiarata inammissibile dal Giudice delle leggi con sentenza n. 117 del 2021, ne auspicava comunque una rimeditazione alla luce degli argomenti qui offerti e delle successive pronunzie menzionate, concernenti altri delitti contro il patrimonio, rilevandosi al contempo come fosse stata sollevata, tra l’altro, un’identica questione con una precedente ordinanza risalente a fine anno del 2024.
3. La rimessione del Tribunale di Siena: proporzionalità della pena e funzione rieducativa
A proposito della situazione giudiziaria riguardante il procedimento pendente innanzi al Tribunale penale di Siena, siffatto organo giudicante sollevava, con riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 624-bis, primo comma, cod. pen..
In particolare, secondo questo giudice a quo, il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore, da doversi comminare nel caso di specie. sarebbe sproporzionato per eccesso, ove posto in raffronto con quello previsto per il delitto di lesione personale «grave» di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen., posto «a presidio di un bene giuridico di caratura certo superiore rispetto al patrimonio e al domicilio privato», sovvertendosi, in tal senso, la «gerarchia dei beni e valori protetti» dalle fattispecie incriminatrici con la previsione di una sanzione più aspra per un reato meno grave, il legislatore avrebbe operato una scelta che «travalica i limiti della semplice irrazionalità, per scadere, così, nel campo della manifesta irragionevolezza e palese arbitrarietà», sì da consentire il sindacato di legittimità costituzionale sulla stessa;.
Oltre a ciò, era altresì rilevato che la particolare asprezza del trattamento sanzionatorio avrebbe reso in ogni caso necessaria l’introduzione di una “valvola di sicurezza”, onde consentire al giudice di mitigare la sanzione nei casi come quello in esame, caratterizzati da una ridotta offensività del fatto, tenuto conto altresì del fatto che, in mancanza di tale intervento, la norma sanzionatrice si porrebbe in contrasto «con i principi di individualizzazione e di capacità rieducativa della sanzione penale», poiché, secondo la giurisprudenza costituzionale, «una pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa» (erano citate all’uopo le sentenze n. 68 del 2012, n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993).
4. La decisione della Corte costituzionale: discrezionalità legislativa e manifesta infondatezza
La Corte costituzionale, una volta fattosi presente come le ordinanze di rimessione sollevassero questioni coincidenti e relative alla medesima disposizione, sicché i relativi giudizi venivano riuniti per essere definiti con unica decisione, riteneva come la questione inerente alla mancata previsione di una fattispecie attenuata del reato di furto in abitazione, sollevata dal Tribunale di Firenze, con la citata ordinanza del 16 dicembre 2024, fosse già stata decisa dalla medesima Consulta con la sentenza n. 193 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025 e quindi sopravvenuta a entrambe le ordinanze di rimessione in scrutinio, osservandosi al contempo come tale sentenza abbia dichiarato le questioni di legittimità costituzionale non fondate, sulla premessa che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione della sua politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati.
Oltre a ciò, veniva per di più fatto presente, una volta evidenziato che l’esercizio di tale discrezionalità è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore, rispetto alle quali i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati, che, in questo senso, non è irragionevole l’adozione di un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, trattandosi di fatto particolarmente grave e idoneo a manifestare la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, tenuto conto altresì del fatto che il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate da meritare l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità, con particolare riferimento al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, «insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui» (punto 3.3. del Considerato in diritto).
Ordunque, considerato che, per il Giudice delle leggi, le due ordinanze di rimessione non apportavano, in parte qua, argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati nella citata sentenza, o tali da indurre a una diversa conclusione e che l’ulteriore questione sollevata dal Tribunale di Siena poteva essere scrutinata alla luce di quanto affermato dalla medesima pronunzia, essendo volta a sollecitare un sindacato su una scelta di dosimetria sanzionatoria che, per le ragioni indicate, non viola il canone di ragionevolezza, si giungeva alla conclusione secondo la quale le questioni suddette dovessero essere dichiarate manifestamente infondate (ex plurimis, ordinanze n. 195 del 2025, n. 97 e n. 78 del 2024 e n. 214 del 2023).
5. Gli effetti della pronuncia: l’art. 624-bis c.p. resta applicabile senza attenuante speciale
Con la decisione in esame, la Consulta ha ritenuto la norma incriminatrice di cui all’art. 624-bis cod. pen. che, com’è noto, prevede i reati di furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari, in conformità a quanto già rilevato sempre in sede di giustizia costituzionale con la sentenza n. 193 del 2025, non in contrasto con la Costituzione, pure laddove non si preveda che la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Per effetto di codesto provvedimento, dunque, tale precetto normativo continuerà ad essere applicabile così com’è, senza che sia concepibile una diminuzione della pena di questo genere.
Questa è in sostanza le novità (o meglio la conferma) che connota l’ordinanza qui in esame.
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