Sette anni dopo Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia et al. vs. Italia, anche Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia è tornata ad occuparsi del problema della violazione della CEDU in danno di cittadini sbarcati collettivamente in Italia presso l’hotspot di Lampedusa. In particolar modo, ancorché non in via esclusiva, Corte EDU, 30 marzo 2023 J.A. et al. vs. Italia ha affrontato la tematica delle cc.dd. “espulsioni collettive”, espressamente e severamente vietate dall’Art.4 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU (“Divieto di espulsioni collettive di stranieri: le espulsioni collettive di stranieri sono vietate”). Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Premesse tecnico-giuridiche
- 2. I presupposti fattuali di Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia
- 3. Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia in tema di divieto di espulsioni collettive di stranieri (Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU)
- 4. Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia in tema di trattamenti inumani e degradanti all’interno dell’hotspot di Lampedusa (Art. 3 CEDU)
- 5. Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia in tema di “diritto alla libertà ed alla sicurezza” (Art. 5 commi 1 e 2 ed Art. 4 CEDU)
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- Note
1. Premesse tecnico-giuridiche
Sette anni dopo Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia et al. vs. Italia, anche Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia è tornata ad occuparsi del problema della violazione della CEDU in danno di cittadini sbarcati collettivamente in Italia presso l’hotspot di Lampedusa. In particolar modo, ancorché non in via esclusiva, Corte EDU, 30 marzo 2023 J.A. et al. vs. Italia ha affrontato la tematica delle cc.dd. “espulsioni collettive”, espressamente e severamente vietate dall’Art.4 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU (“Divieto di espulsioni collettive di stranieri: le espulsioni collettive di stranieri sono vietate”).
Già in Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia et al. vs. Italia, i Magistrati di Strasburgo hanno applicato l’Art. 4 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU con la massima inflessibilità ed intransigenza. In particolar modo, nelle proprie Motivazioni, Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia et al. vs. Italia ha affermato che “il principio che si pone alla base di tale rigida previsione convenzionale [ex Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU] poggia sul presupposto per cui non è consentito che gli Stati ospitanti procedano a delle espulsioni di massa, le quali siano rivolte indistintamente a gruppi di individui, senza prima aver considerato specificamente – in maniera reale e non fittizia – la condizione di ciascuno di essi”. Analogamente, pure Corte EDU, 23 febbraio 1999, Andric vs. Svezia, in linea con l’Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU, precisa che lo Stato ospitante non può procedere ad “espulsioni collettive”, in tanto in quanto ciascun provvedimento di espulsione dev’essere adottato “on the basis of a reasonable and objective examination of the particular case of each individual alien of the group” [sulla base di un ragionevole ed oggettivo esame del caso particolare di ciascun singolo straniero del gruppo]. D’altra parte, ogni migrante reca una storia personale degna di un’analisi altrettanto personalizzata, che tuteli le eventuali e specifiche esigenze di protezione dello straniero. P.e., in molti casi, il rimpatrio espone l’extracomunitario al rischio di pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Similmente, Corte EDU, 5 febbraio 2002, Conka vs. Belgio mette in evidenza che l’Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU vieta tassativamente e perentoriamente tutte le espulsioni collettive “[basate], nella fattispecie concreta, su fattori [che dovrebbero essere ininfluenti, ndr], quali, ad esempio, la concentrazione degli stranieri appartenenti alla medesima etnia presso una medesima struttura di polizia, o l’adozione di provvedimenti di allontanamento aventi tutti identico contenuto”. Di nuovo, come si nota, Corte EDU, 5 febbraio 2002, Conka vs. Belgio ribadisce la necessità di decreti di espulsione rigorosamente personalizzati e non genericamente collettivi; e ciò sempre alla luce dell’Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU. Anzi, Corte EDU, 5 febbraio 2002, Conka vs. Belgio precisa pure che tale “personalizzazione” tassativa del provvedimento di espulsione comporta anche la concessione, allo straniero, di un’adeguata assistenza legale e della correlata possibilità di presentare domanda d’asilo. In ogni caso, vanno sempre e comunque esaminate le singole e specifiche esigenze di ciascun migrante, evitando, nella maniera più categorica, espulsioni collettive non singolarmente o non sufficientemente motivate ex Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU.
Per la verità, comunque, in Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2016, Khlaifia et al. vs. Italia, lo Stato convenuto non ha subito alcuna condanna per violazione dell’Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU. Infatti, i tre ricorrenti stranieri erano stati identificati due volte: la prima volta, presso il centro di accoglienza temporanea e, la seconda volta, in aeroporto prima del volo di rimpatrio, alla presenza di un traduttore inviato dal loro Consolato; dunque, in tali due sedi, i ricorrenti di Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2016, Khlaifia et al. vs. Italia avrebbero potuto far valere ogni opportuna eccezione personale avverso al provvedimento di rimpatrio. Dunque, l’Art. 4 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU non è stato violato, in tanto in quanto le Autorità italiane hanno consentito l’ascolto delle specifiche esigenze personali di ciascun migrante espellendo.
All’opposto, l’Italia è stata pesantemente condannata in Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia, ove, nell’hotspot di Lampedusa, sono state contestate, dalla Corte EDU, “pessime condizioni di soggiorno”, unite ad un “trattenimento illegale presso il centro in stato di detenzione, senza la concessione della facoltà di uscire fuori”. Per il che, lo Stato convenuto ha subito la condanna al risarcimento del danno morale e delle spese processuali sostenute dai ricorrenti. Anzi, Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia ha concluso che “il respingimento differito dei ricorrenti ha pienamente integrato gli estremi di un’espulsione collettiva, espressamente vietata dall’Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU, in quanto la loro condizione individuale non è stata presa in considerazione adeguatamente, posto che [ai tre ricorrenti] non è stato concesso previamente alcun tipo di colloquio individuale e posto che, di fatto, i diversi provvedimenti di respingimento adottati hanno tutti un contenuto standardizzato”. Da notare, in Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia, l’illegalità del “contenuto standardizzato” dei decreti di espulsione, il quale integra, a tutti gli effetti, gli estremi di una “motivazione inadeguata”, che viola l’obbligo di analizzare specificamente e dettagliatamente la condizione di ciascun singolo migrante potenzialmente esposto a violazioni dei propri diritti umani. Viceversa, una “motivazione standard” è insufficiente, nulla e dà luogo ad una espulsione illegale ex Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. I presupposti fattuali di Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia
Addì 15/10/2017, i tre ricorrenti salpavano dalla Tunisia su un barcone. Dopo diverse ore, i medesimi venivano salvati dal naufragio e condotti a Lampedusa. Ivi, i ricorrenti venivano sottoposti a visita medica e ricevevano un volantino sintetico che spiegava, a grandi linee, come richiedere asilo allo Stato italiano. A detta dei tre migranti, i 10 giorni di detenzione presso l’hotspot di Lampedusa sono stati costellati da trattamenti inumani e degradanti, senza la possibilità di poter interloquire con le preposte Autorità, poiché la detenzione era particolarmente severa e segregante. Infine, addì 26/10/2017, i tre ricorrenti venivano accompagnati all’aeroporto di Lampedusa per essere rimpatriati su ordine della Questura di Agrigento, che aveva loro fatto firmare la notifica dei decreti di espulsione, senza nemmeno rilasciare una copia tradotta in una lingua comprensibile dai migranti medesimi. I tre espulsi hanno censurato, avanti ai Magistrati di Strasburgo, le violazioni delle seguenti norme:
- Art. 3 CEDU (divieto di tortura)
- Art. 5 commi 1, 2 e 4 (diritto alla libertà ed alla sicurezza)
- Art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo)
- Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU (divieto di espulsione collettiva degli stranieri)
- Art. 2 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU (tutela della libertà di circolazione).
3. Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia in tema di divieto di espulsioni collettive di stranieri (Art. 4 Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU)
Come osservato da van Hear (1993)[1], “il Protocollo n. 4, entrato in vigore il 2 maggio 1968, costituisce il primo approdo normativo del divieto di espulsione collettiva [mass expulsion] degli stranieri, benché, tuttavia, dal punto di vista storico, tale divieto vanti origini particolarmente risalenti nel tempo”. Come rilevato, in Giurisprudenza, da Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa et al. vs. Italia, “la ratio della norma [sul divieto di mass expulsion, ndr] è stata quella di porre un freno alle espulsioni collettive del tipo di quelle avvenute in un passato recente […]. L’obiettivo che si è inteso raggiungere è stato quello di scongiurare il rischio che gli Stati potessero decidere di allontanare un certo numero di stranieri, senza aver prima specificamente analizzato la loro condizione personale e senza aver prima concesso loro la possibilità di contestare personalmente il provvedimento di espulsione adottato”. P.e., nella medesima Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa et al. vs. Italia, lo Stato convenuto ha subito una condanna per espulsioni collettive, poiché le Autorità italiane hanno imbarcato quasi subito profughi somali ed eritrei, senza accertarsi della loro identità e delle eventuali esigenze umanitarie di ciascun migrante, senza fornire loro assistenza legale, senza l’ausilio di interpreti e senza consentire a tali stranieri l’assistenza di Avvocati o delle Autorità consolari per eventuali richieste d’asilo. Oppure, in maniera assai simile, in Corte EDU, Grande Camera, 31 gennaio 2019, Georgia vs. Russia, è stato notato che “l’ordine dato dall’AG russa di espellere migliaia di cittadini georgiani ha costituito un atto integrante una violazione del divieto di espulsione collettiva, in quanto, considerato il numero considerevole di cittadini georgiani espulsi contemporaneamente, la decisione di espulsione non si è basata su di un esame ragionevole ed oggettivo della situazione particolare di ciascuno di essi”. Torna, dunque, in Corte EDU, Grande Camera, 31 gennaio 2019, Georgia vs. Russia, la nullità, ex Art. 4 Protocollo 4, di decreti di espulsione “con contenuto standardizzato”. Analogamente, la Corte EDU ha contestato l’illegalità dell’”espulsione di massa” di stranieri in Corte EDU, 20 dicembre 2016, Shioshvili et al. vs. Russia nonché in Corte EDU, 20 dicembre 2016, Berdzenishvili et al. vs. Russia. In entrambe le or ora citate Sentenze del 20 dicembre 2016, i Magistrati di Strasburgo hanno messo in risalto che “il Governo non ha considerato, nello specifico, la condizione personale di ciascuno dei soggetti allontanati”. Nuovamente, torna il divieto di mass expulsion, unito all’obbligo di esaminare la specifica condizione umanitaria di ciascun soggetto espellendo, che potrebbe presentare i requisiti per l’idoneità all’asilo. Decisioni generalizzate e non motivate ratione personae violano l’Art. 4 Protocollo 4.
Anche in Dottrina, è sancito il ferreo divieto di espulsioni di massa. P.e., l’italofono Bernardoni (2022)[2] specifica che “secondo quanto affermato [pacificamente, ndr] dalla Giurisprudenza della Corte EDU, la fattispecie [illecita] di cui all’Art. 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU, ossia l’espulsione collettiva, dev’essere intesa come qualsiasi misura che costringa gli stranieri, in gruppo, a lasciare un Paese, salvo che tale misura sia adottata a seguito e sulla base di un esame ragionevole ed oggettivo della situazione personale di ogni singolo straniero del gruppo”. Pertanto, il decreto di espulsione non deve mai essere né standard né precompilato né inadeguatamente od insufficientemente motivato. D’altra parte, anche Gatta & Mitsilegas & Zirulia (2021)[3], sotto il profilo storico-giuridico. Hanno evidenziato che “in materia di divieto di espulsioni collettive, occorre considerare che la Corte di Strasburgo vanta, ormai, una mole considerevole di pronunce in tema, atteso che il fenomeno migratorio ha posto, nel corso del tempo, diversi problemi in ordine alla garanzia dei diversi diritti convenzionalmente garantiti”. P.e., secondo Zirulia (2020)[4], la mass expulsion, per sua stessa ontologia, mette a repentaglio il diritto convenzionale alla vita, quello al rispetto della vita provata e familiare e quello a non ricevere torture o trattamenti inumani o degradanti; dalla violazione di tutti questi diritti tutelati dalla CEDU discende la frequente illegalità della detenzione amministrativa dell’immigrato irregolare. P.e., anche Corte EDU, Grande Camera, 21 novembre 2019, Ilias & Ahmed vs. Ungheria si è posta il problema se “il trattenimento di richiedenti asilo presso le zone di transito, appositamente predisposte dagli Stati membri al fine di effettuare gli opportuni controlli sugli ingressi di soggetti provenienti da Paesi terzi, debba essere considerato come privazione della libertà personale o, invece, come una mera restrizione alla libertà di circolazione”.
Il divieto di espulsioni collettive vige anche all’interno di situazioni emergenziali e, in effetti, l’hotspot di Lampedusa vive una perenne situazione emergenziale. Infatti, Corte EDU, 3 ottobre 2019, Kaak et al. vs. Grecia ha postulato che “la gestione del fenomeno migratorio non consente in alcun modo che siano arbitrariamente compresse le tutele dei diritti fondamentali dei soggetti che ne sono coinvolti”. Quindi, la proibizione convenzionale della mass expulsion si configura alla stregua di una norma “assoluta” che, pertanto, non tollera eccezioni di alcun genere. Anzi, specularmente l’assolutezza dei diritti del migrante viene ribadita pure nell’Art. 2 Protocollo n. 4, ove si giuridifica un vero e proprio “diritto all’emigrazione”, ovverosia “ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo”. Dunque, nulla può comprimere i diritti umani dello straniero, salvo in caso di chiusura dei confini per ragioni di salute pubblica o di calamità naturali. Di più, Corte EDU, Grande Camera, 13 febbraio 2020, N.D. & N.T. vs. Spagna “assolutizza” ancora maggiormente il divieto di mass expulsion, precisando che “per qualificare come collettiva una determinata misura di espulsione non è richiesto un numero minimo di persone o l’appartenenza ad un gruppo particolare”. Come si nota, anche Corte EDU, Grande Camera, 13 febbraio 2020, N.D. & N.T. vs. Spagna manifesta la massima intransigenza nei confronti dell’illecito dell’espulsione collettiva ex Art. 4 Protocollo 4. Similmente, in Dottrina, Puma (2013)[5] asserisce anch’egli che “ciò che rileva [per la sussistenza dell’illecito ex Art. 4 Protocollo 4, ndr] è solamente la circostanza che il gruppo sia composto da una pluralità di individui, non essendo richiesto, ai fini della configurabilità [della mass expulsion, ndr], che esso sia quantitativamente considerevole”. Sempre Puma (ibidem)[6] ripete, più avanti, che la “espulsione collettiva” riguarda un “gruppo”, non importa di che dimensioni. Del pari, Bartole & De Sena & Zagrebelsky (2012)[7] sottolineano che “il numero di persone coinvolte, affinché l’espulsione possa essere qualificata come collettiva, non è determinabile a priori”.
Che i lemmi “espulsione collettiva”, nell’Art. 4 Protocollo 4, vadano interpretati in senso estensivo è confermato pure da Corte EDU, 5 febbraio 2002, Conka vs. Belgio, la quale afferma che “il termine espulsione deve intendersi come riferito a qualsiasi rinvio forzato di uno straniero dal territorio di uno Stato, a prescindere dalla connotazione della legittimità del suo soggiorno, dal tempo trascorso sul territorio dello Stato, dal luogo in cui è stato arrestato, dal suo status di migrante o di richiedente asilo, o dalla sua nazionalità, nonché dalla sua condotta”. In modo analogo, nella Dottrina francofona, Kamto (2007)[8] sottolinea che “la collective expulsion o mass expulsion deve intendesri in senso estensivo, ovvero ricomprendente qualsiasi misura di allontanamento da un territorio […] a nulla rilevando, quindi, la condizione di regolarità, o meno, dell’individuo o la sua nazionalità”. Naturalmente, quanto sino ad ora esposto, come specificato da Corte EDU, Grande Camera, 13 febbraio 2020, N.D. & N.T. vs. Spagna, non impedisce l’espulsione ad personam e motivata dello straniero irregolare. P.e., in Corte EDU, 1 febbraio 2011, Dritsas vs. Italia, il gruppo di stranieri che rifiuta di farsi identificare dalla PG è allontanabile senza che venga violato l’Art. 4 Protocollo 4.
4. Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia in tema di trattamenti inumani e degradanti all’interno dell’hotspot di Lampedusa (Art. 3 CEDU)
Come prevedibile, vista la natura perennemente emergenziale dei flussi migratori in Italia, non potevano mancare, nella Sentenza qui in commento, censure afferenti alla natura torturativa, inumana e degradante del trattamento solitamente patito dai migranti all’interno del’hotspot di Lampedusa, meta-geograficamente noto per il suo sovraffollamento e le sue pessime condizioni igienico-sanitarie. Anzi, nei ricorsi presentati dalle parti lese, non sono mancati accenni anche a testi normativi diversi dalla CEDU, come l’Art. 7 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Tuttavia, avanti alla Corte EDU, rimane centrale l’Art. 3 CEDU.
Purtroppo, come notato, in Dottrina, da Esposito (2008)[9], “nel sancire il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti, l’Art. 3 CEDU non ha tipizzato le condotte integratrici della violazione del divieto stesso […] [Ciononostante, ndr] la secca formulazione dell’Art. 3 CEDU ha reso possibile un’ampia interpretazione della sua portata e del suo contenuto da parte della Giurisprudenza convenzionale”. Come sempre, pertanto, le lacune de jure condito sono state compensate dall’ermeneutica giurisprudenziale. Quel che è certo, come specificato da Corte EDU, Grande Camera, 21 gennaio 2011, M.S.S. vs. Belgio & Grecia, è che “l’Art. 3 CEDU contiene uno dei valori fondamentali su cui si fondano le società democratiche. Esso, pertanto, richiede una vigilanza estrema”. Tale centralità basilare dell’Art. 3 CEDU è ribadita pure da Corte EDU, Grande Camera, 4 novembre 2014, Tarakbel vs. Svizzera, Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2016, Khlaifia et al. vs. Italia nonché da Corte EDU, 14 gennaio 2021, E.K. vs. Grecia. Anzi, come opportunamente osservato da Fornari (2015)[10] “[l’Art. 3 CEDU configura, ndr] un divieto assoluto, il quale non può essere derogato neppure in caso di stato d’urgenza, secondo quanto espressamente disposto dal comma 2 Art. 15 CEDU”. Parimenti, Bartole & Conforti (2001)[11] sottolineano che l’Art. 3 CEDU “è uno dei mezzi più efficaci cui può farsi ricorso nella lotta contro la lesione dei diritti fondamentali dell’individuo”. Torna, quindi, la essenzialità precettiva dell’Art. 3 CEDU, che è uno dei cardini giuridici di ciascun Ordinamento democratico-social-interventista.
Nel caso qui in esame, Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al vs. Italia ha voluto applicare il Precedente contenuto in Corte EDU, 8 luglio 1993, Hurtado vs. Svizzera, a norma del quale “devono ritenersi punibili gli Stati che abbaino sottoposto gli individui a trattamenti che violano la loro dignità. All’interno del sistema convenzionale [infatti] l’Art. 3 CEDU ha il ruolo di norma-cardine per la tutela psicofisica dell’individuo ed impone, a carico delle Autorità pubbliche, il dovere di adottare tutte le misure idonee ad impedire che trattamenti contrari alla norma in commento siano perpetrati nei confronti dei soggetti che si trovino in uno stato di privazione della loro libertà personale”. Gli asserti di Corte EDU, 8 luglio 1993, Hurtado vs. Svizzera si attagliano perfettamente alla disastrosa situazione del’hotspot di Lampedusa, ove l’Art. 3 CEDU è sistematicamente violato.
Naturalmente, in ogni caso, la lesione all’Art. 3 CEDU non dev’essere bagatellare, ovverosia essa deve superare una “soglia minima di gravità”, sia con attinenza al profilo oggettivo della violazione (durata e gravità materiale del trattamento) sia con attinenza al profilo soggettivo della parte lesa (età, sesso ed eventuali fragilità psicologiche). P.e., in Corte EDU, 22 aprile 2010, Sevastyanov vs. Russia, la permanenza in una cella troppo piccola solamente per poche ore non viola l’Art. 3 CEDU, in tanto i quanto non è superata la “soglia minima di gravità”, dunque la violazione rimane non punibile, poiché bagatellare. Similmente, in Corte EDU, 21 aprile 2011, Nechiporuc & Yonkalo vs. Ucraina, un interrogatorio in caserma “stressante” è stato giudicato come “normale” e non inumano o degradante ex Art. 3 CEDU, perché non è stato superato il limite della “torturatività” della condotta. Come si può notare, la Corte EDU non concede la qualifica di “trattamento inumano o degradante” con facilità o con eccessiva generosità. Nei casi più lievi, il fatto rimane senz’altro “non punibile”, secondo quella medesima ratio di “offensività non astratta” che sta anche alla base dell’Art. 131 bis CP italiano.
Viceversa, in Corte EDU, 15 giugno 2010, Ashot Harutyunyan vs. Armenia, è stato reputato inumano e degradante aver rinchiuso l’imputato, durante un’udienza pubblica, in una minuscola gabbia metallica, nonostante il medesimo non presentasse alcun profilo di pericolosità etero-lesiva o di pericolo di fuga. Tuttavia, con Corte EDU, 28 luglio 1999, Selmouni vs. Francia, la Corte EDU ha iniziato ad impiegare “standards più elevati nell’ambito della protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali”, nel senso che, dopo tale Precedente del 1999, i Magistrati di Strasburgo hanno cominciato a manifestare una maggiore sensibilità anche verso lesioni dell’Art. 3 CEDU un tempo reputate bagatellari. Attualmente, il catalogo giurisprudenziale dei trattamenti inumani e degradanti ricomprende condotte considerate “lievi” sino ad una trentina d’anni fa.
Tutto ciò premesso, Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia ha condannato lo Stato convenuto ex Art. 3 CEDU “per aver sottoposto i ricorrenti ad un trattamento inumano e degradante a causa delle condizioni in cui questi sono stati trattenuti nel centro di soccorso e prima accoglienza di Contrada Imbriacola a Lampedusa […] Oltretutto, il Governo italiano non ha fornito elementi idonei a contestare le affermazioni riportate dai ricorrenti in merito alle condizioni (vale a dire, le condizioni igieniche, la mancanza di spazio e le caratteristiche dell’alloggio) presso l’hotspot di Lampedusa, dove erano stati trattenuti per 10 giorni […] Come confermato da fonti nazionali ed internazionali indipendenti, […] le condizioni generali dell’hotspot di Lampedusa sono fatiscenti e sporche […] mancano servizi igienici e spazio, soprattutto per quanto riguarda, in particolare, i posti letto […] Vi è una generale scarsa igiene ed una inadeguatezza del centro […]. L’insufficienza e la precarietà delle condizioni igieniche e l’inadeguatezza degli spazi nei luoghi di detenzione [a Lampedusa] rappresentano delle violazioni troppo evidenti delle basilari regole della cura dei detenuti, con la conseguenza che debbono ritenersi del tutto integrate le ipotesi di trattamento inumano e degradante”.
5. Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia in tema di “diritto alla libertà ed alla sicurezza” (Art. 5 commi 1 e 2 ed Art. 4 CEDU)
In Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia, i ricorrenti hanno dedotto pure la violazione del loro diritto di libertà personale “in assenza di qualsiasi base giuridica chiara ed accessibile”. Sempre nella Sentenza del 2023 qui in parola, i tre ricorrenti hanno fatto pure notare che “vi è la prassi diffusa, negli hotspot italiani, di non consentire alle persone di uscire dalle strutture e ciò è contrario al TU italiano sull’immigrazione, nonché al principio sancito dall’Art. 13 della Costituzione italiana, secondo cui la libertà personale è inviolabile. Inoltre, […], la ragione per la quale ai migranti, a Lampedusa, non è concesso di uscire dai locali del centro va individuata nel fatto che Lampedusa è un’isola traente principalmente dalle attività turistiche la propria fonte di sostentamento economico, con la conseguenza che la presenza di migranti potrebbe arrecare problemi a tali attività turistiche […]. L’hotspot di Lampedusa deve qualificarsi, a tutti gli effetti, come una struttura chiusa, che, di fatto, non consente ai detenuti di poter uscire liberamente […] poiché è un’area chiusa con sbarre, cancelli e recinzioni metalliche, che vietano ai migranti di andarsene”.
L’Art. 5 CEDU tutela la libertà personale, pur individuando sei motivi legittimi di privazione della medesima. Inoltre, si consideri pure che l’Art. 5 CEDU, a differenza dell’Art. 3 CEDU, non è una norma “assolutamente inderogabile”, soprattutto “in caso di guerra o di pericolo per la nazione”.
Ciò che è ambiguo è l’interpretazione corretta del lemma “detenzione”. P.e., Corte EDU, Grande Camera, 21 novembre 2019, Ilias & Ahmed vs. Ungheria (simile a Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia et al. vs. Italia) precisa che “per determinare se una persona sia stata privata della libertà, il punto di partenza dev’essere l’analisi della sua situazione concreta, e si deve tener conto, nella valutazione, di tutta una serie di criteri, quali il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura in questione”.
Corte EDU, 30 marzo 2013, J.A. et al. vs. Italia ha, inoltre, precisato che “sebbene la regola generale di cui al comma 1 Art. 5 CEDU è che ognuno ha diritto alla libertà […], tuttavia, agli Stati viene concesso di controllare la libertà degli stranieri nel contesto dell’immigrazione, purché venga rispettato il principio di proporzionalità, il quale, come espressamente affermato nella Sentenza Corte EDU, Grande Camera, 29 gennaio 2008, Saadi vs. Regno Unito, esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, vale a dire non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito”. Tale è pure il parere espresso in Corte EDU, 5 febbraio 2002, Conka vs. Belgio nonché in Corte EDU, 22 settembre 2015, Nabil et al. vs. Ungheria.
Nel caso specifico di Corte EDU, 30 marzo 2023, J.A. et al. vs. Italia, i Magistrati di Strasburgo hanno condannato lo Stato italiano anche, ex Art. 5 CEDU, per aver violato la ratio della incomprimibilità della libertà personale dei ricorrenti, i quali non avevano commesso alcun reato e non costituivano alcun pericolo per l’ordine pubblico. Anzi, essi intendevano richiedere asilo all’Italia, temendo per la loro incolumità nel Paese d’origine. Dunque, il trattenimento e l’isolamento nell’hotspot di Lampedusa è stato reputato come “arbitrario” e non proporzionato sotto il profilo della ragionevole durata. Era necessario che i ricorrenti potessero uscire dal centro di accoglienza, in tanto in quanto è stata illegale, ex Art. 5 CEDU, la loro chiusura forzata all’interno dell’hotspot.
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Note
[1]van Hear, Mass expulsion of Minorities: An Overview, in Journal of Refugee Studies, Vol. 6, 1993
[2]Bernardoni, La Corte EDU alle prese con la difesa dei confini di terra dell’Unione Europea nei confronti dei migranti, in Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, fascicolo 1, 2022
[3]Gatta & Mitsilegas & Zirulia, Controlling Immigration Through Criminal Law, New York, 2021
[4]Zirulia, Per Lussemburgo è detenzione, per Strasburgo no: verso un duplice volto della libertà personale dello straniero nello spazio europeo ? In Sistema Penale, 25 maggio 2020
[5]Puma, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e non-refoulement in mare, in Nuove Autonomie, Rivista Quadrimestrale di Diritto Pubblico, fascicolo 2, 2013
[6]Puma, op. cit.
[7]Bartole & De Sena & Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDAM, Padova, 2012
[8]Kamto, Troisième rapport sur l’expulsion des étrangers, 19 avril 2007
[9]Esposito, Il Diritto Penale “flessibile”; quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Giappichelli, Torino, 2008
[10]Fornari, L’Art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Pineschi (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani, Giuffrè, Milano, 2015
[11]Bartole & Conforti, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, Padova, 2001
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