La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione non dipende soltanto dalla posizione personale del richiedente, ma può essere influenzata anche dal contesto familiare in cui vive. È questo il principio ribadito dal TAR Lazio, Sezione V bis, con la sentenza n. 9277/2026, pubblicata il 19 maggio 2026, che ha respinto il ricorso presentato da una cittadina straniera contro il diniego del Ministero dell’Interno.
Il caso riguarda una domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza valorizzando alcuni elementi ritenuti ostativi, non direttamente riferiti alla richiedente, ma al coniuge, gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Indice
- 1. Il caso: domanda respinta per i precedenti del marito
- 2. Cittadinanza e discrezionalità: il peso dell’integrazione familiare
- 3. Il legame familiare può incidere sulla valutazione
- 4. Osservazioni tardive: perché il Ministero non doveva riesaminare tutto
- 5. Separazione dal coniuge: troppo tardi per incidere sul procedimento
- 6. Integrazione sociale e lavoro non bastano sempre
- 7. Il ricorso viene respinto, ma resta possibile ripresentare domanda
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1. Il caso: domanda respinta per i precedenti del marito
La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana il 25 febbraio 2023. Dopo l’istruttoria, il Ministero dell’Interno aveva adottato, il 30 luglio 2025, un decreto di rigetto, motivato sulla base della situazione penale del coniuge.
Dalla sentenza emerge che il marito risultava destinatario di due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, relative a reati in materia di detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti. Si trattava quindi di condotte considerate dall’Amministrazione incompatibili con una valutazione positiva dell’inserimento del nucleo familiare nel contesto nazionale.
La richiedente ha impugnato il diniego davanti al TAR, sostenendo, tra l’altro, che il provvedimento fosse illegittimo perché fondato su fatti non propri, ma riferibili esclusivamente al coniuge. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione della propria posizione personale e della circostanza che il marito non sarebbe più appartenuto al nucleo familiare. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
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2. Cittadinanza e discrezionalità: il peso dell’integrazione familiare
Il TAR respinge le censure e conferma la legittimità dell’operato del Ministero. Il passaggio centrale della decisione riguarda la natura della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, qualificata come valutazione ampiamente discrezionale.
Secondo il Collegio, l’Amministrazione deve verificare le prospettive di “ottimale inserimento” del richiedente nella comunità nazionale. Questa valutazione, spiega il TAR, può estendersi anche ai componenti del nucleo familiare, perché il contesto familiare è considerato un indice rilevante dell’effettiva integrazione dell’aspirante cittadino.
In questo quadro, i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari di primo grado possono essere presi in considerazione per motivare il diniego della cittadinanza. Non si tratta, precisa il TAR, di attribuire al richiedente una responsabilità penale per fatti commessi da altri, ma di compiere una valutazione amministrativa e prognostica sull’affidabilità complessiva e sull’adesione ai valori dell’ordinamento.
3. Il legame familiare può incidere sulla valutazione
La sentenza richiama l’orientamento secondo cui il rapporto stabile e affettivo con un coniuge coinvolto in vicende penalmente rilevanti può essere valutato dall’Amministrazione, perché potrebbe incidere sulle prospettive di pieno inserimento del richiedente.
Nel caso concreto, il TAR sottolinea che la ricorrente aveva indicato il coniuge nella domanda di cittadinanza come familiare convivente e si era dichiarata fiscalmente a suo carico, cumulandone il reddito. Per questo motivo, secondo il Collegio, le condotte del marito sono state legittimamente ponderate nella valutazione del livello di integrazione del nucleo familiare.
Il TAR evidenzia inoltre il particolare disvalore dei reati in materia di stupefacenti, ritenuti indicativi di pericolosità sociale anche per i collegamenti che tali condotte presuppongono con circuiti criminali di importazione, lavorazione e distribuzione illecita delle sostanze vietate.
4. Osservazioni tardive: perché il Ministero non doveva riesaminare tutto
Un altro profilo affrontato dalla sentenza riguarda il preavviso di rigetto. La ricorrente lamentava la violazione delle garanzie partecipative previste dall’articolo 10-bis della legge n. 241/1990.
Il TAR riconosce che il termine per presentare osservazioni dopo il preavviso di rigetto ha natura ordinatoria. Tuttavia, precisa che questa regola vale nell’ambito della fase istruttoria. Se le osservazioni arrivano quando l’istruttoria è ormai chiusa e il procedimento è entrato nella fase decisoria, l’Amministrazione non è tenuta a riaprire la valutazione.
Nel caso esaminato, il preavviso di rigetto era stato comunicato il 6 febbraio 2025, mentre la memoria della richiedente era stata inviata solo il 24 luglio 2025, a ridosso del decreto di diniego del 30 luglio 2025. Secondo il TAR, quindi, non vi è stata violazione delle prerogative partecipative.
5. Separazione dal coniuge: troppo tardi per incidere sul procedimento
La richiedente aveva inoltre sostenuto di aver preso le distanze dal coniuge. Anche questo argomento non convince il TAR.
Dalla documentazione prodotta risultava infatti che il ricorso per separazione giudiziale era stato presentato il 7 luglio 2025, quindi dopo il preavviso di rigetto e in prossimità dell’adozione del decreto ministeriale. Per il Collegio, l’Amministrazione aveva deciso sulla base degli atti e degli elementi istruttori disponibili e non poteva essere censurata per non aver valorizzato una circostanza sopravvenuta in una fase ormai avanzata del procedimento.
6. Integrazione sociale e lavoro non bastano sempre
La sentenza chiarisce anche un altro punto rilevante: lo stabile inserimento nella realtà sociale ed economica italiana non è, da solo, sufficiente a imporre la concessione della cittadinanza.
Secondo il TAR, l’integrazione sociale e lavorativa rappresenta il percorso ordinario richiesto allo straniero regolarmente soggiornante e costituisce un prerequisito, non un elemento automaticamente decisivo. La cittadinanza, infatti, è uno status tendenzialmente stabile e irrevocabile, che presuppone una valutazione particolarmente rigorosa sull’assenza di elementi di inaffidabilità.
7. Il ricorso viene respinto, ma resta possibile ripresentare domanda
Alla luce di queste considerazioni, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del diniego opposto dal Ministero dell’Interno. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della specificità della vicenda.
La decisione ricorda però che il rigetto della domanda non chiude definitivamente ogni possibilità: l’ordinamento consente al richiedente di reiterare l’istanza, anche a distanza di un anno dal primo rifiuto, qualora siano mutate le condizioni oggettive che avevano determinato l’esito negativo.
La sentenza conferma quindi l’ampio margine di valutazione riconosciuto al Ministero dell’Interno nelle domande di cittadinanza per naturalizzazione e ribadisce che, ai fini del giudizio di affidabilità e integrazione, può rilevare anche la posizione penale dei familiari conviventi.
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