Il decreto Piano Casa è legge. La legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026 ed è entrata in vigore il giorno successivo, il 4 luglio 2026.
Si chiude quindi l’iter parlamentare del provvedimento, che era stato approvato dalla Camera e poi definitivamente dal Senato il 1° luglio 2026. Le modifiche introdotte in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione.
Il testo definitivo conferma l’impianto del decreto, ma introduce alcune novità rilevanti per edilizia residenziale pubblica e sociale, accesso alla prima casa, studenti fuori sede, programmi di edilizia integrata, patrimonio immobiliare pubblico e alloggi destinati al personale delle amministrazioni statali.
Per i professionisti legali, il provvedimento conserva diversi profili di interesse: dalla disciplina del riscatto degli alloggi ERP ai vincoli sugli immobili convenzionati, fino alla determinazione dei canoni calmierati, agli atti d’obbligo da trascrivere nei registri immobiliari e ai controlli sui requisiti dei soggetti privati coinvolti nei programmi infrastrutturali. Per approfondire il tema, consigliamo il volume Come sanare gli abusi edilizi – Aggiornato alle novità del Decreto Salva Casa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Dalla Camera alla Gazzetta: il decreto è definitivo
- 2. Fondo prima casa: priorità per disabilità grave
- 3. Studenti fuori sede: aumentano le risorse per l’affitto
- 4. Riscatto degli alloggi ERP: confermato il diritto di opzione
- 5. Programmi di edilizia integrata: requisiti più puntuali per i privati
- 6. Canoni calmierati e valori OMI: confermata la riduzione minima
- 7. Cohousing, servizi di prossimità e coworking
- 8. Alloggi per Forze armate, Carabinieri e Guardia di finanza
- 9. FAQ
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1. Dalla Camera alla Gazzetta: il decreto è definitivo
La versione originaria dell’articolo dava conto del testo approvato dalla Camera e ancora atteso al Senato. Ora il quadro è cambiato: il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione il 1° luglio 2026 e la legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026.
La legge di conversione stabilisce che il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato. La stessa legge prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ne deriva che, dal 4 luglio 2026, il Piano Casa deve essere letto nella versione coordinata con la legge di conversione.. Per approfondire il tema, consigliamo il volume Come sanare gli abusi edilizi – Aggiornato alle novità del Decreto Salva Casa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Fondo prima casa: priorità per disabilità grave
Tra le novità più rilevanti inserite in sede di conversione c’è l’articolo 4-bis, dedicato alle priorità di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.
A decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, sono comprese tra le categorie prioritarie ammesse al Fondo:
- le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- i componenti di un nucleo familiare al quale appartenga, da almeno due anni, un familiare convivente con disabilità permanente grave, figlio, figlia, fratello o sorella del richiedente.
Per queste domande la garanzia del Fondo è riconosciuta nella misura del 50 per cento della quota capitale. La copertura sale all’80 per cento se i richiedenti hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Il Fondo viene inoltre incrementato di 6 milioni di euro per il 2026 e di 8 milioni di euro per il 2027.
3. Studenti fuori sede: aumentano le risorse per l’affitto
Il nuovo articolo 4-ter incrementa di 8,5 milioni di euro per il 2026 il fondo destinato al contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede.
La misura si inserisce nel quadro degli interventi collegati all’emergenza abitativa e al tema dell’accessibilità degli alloggi nelle città universitarie, dove la tensione sui canoni di locazione resta uno dei nodi centrali.
4. Riscatto degli alloggi ERP: confermato il diritto di opzione
La legge di conversione sostituisce integralmente l’articolo 5, dedicato al riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata, dovrà stabilire le procedure con cui Comuni, enti pubblici, enti territoriali e aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica e sociale potranno alienare gli immobili di loro proprietà.
Nell’ambito di queste procedure viene riconosciuto un diritto di opzione per l’acquisto dell’immobile in favore dell’assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, a condizione che non sia proprietario di un’altra abitazione.
Il decreto dovrà individuare anche i criteri di selezione degli immobili alienabili, tenendo conto del loro valore di mercato. La destinazione dei proventi sarà disciplinata con successivo provvedimento.
5. Programmi di edilizia integrata: requisiti più puntuali per i privati
La conversione interviene anche sull’articolo 9, relativo ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata.
Viene inserito il nuovo comma 1-bis, che specifica i requisiti dei soggetti privati che possono presentare programmi infrastrutturali. Possono farlo anche soggetti costituiti in forma di società di progetto o veicolo societario, purché in possesso di:
- adeguata capacità economica e finanziaria, documentata da un primario istituto di credito o da un fondo di investimento;
- esperienza nella realizzazione o gestione di programmi edilizi di dimensioni analoghe;
- impegno formale a mantenere la destinazione convenzionata degli immobili per l’intero periodo di vincolo.
È un passaggio rilevante per la tenuta amministrativa e contrattuale dei programmi, perché rafforza la selezione dei soggetti proponenti e collega l’intervento privato alla permanenza della destinazione convenzionata.
6. Canoni calmierati e valori OMI: confermata la riduzione minima
Resta centrale il tema della determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione calmierati.
Il testo definitivo richiama le quotazioni immobiliari correnti pubblicate semestralmente dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate, riferite alla stessa zona territoriale omogenea, alla stessa tipologia edilizia e allo stesso stato di manutenzione e conservazione.
Quando non vi sia corrispondenza con i dati OMI, i valori di riferimento sono determinati in convenzione con il Comune interessato applicando una riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato degli immobili in vendita e locazione, desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi.
7. Cohousing, servizi di prossimità e coworking
La legge di conversione rafforza anche la dimensione sociale dei programmi di edilizia convenzionata.
Tra le novità è prevista, per la componente di edilizia convenzionata, la presenza di spazi e servizi di prossimità, anche comuni, funzionali alla coesione sociale e al benessere della comunità residente, con particolare riferimento a interventi di senior cohousing e cohousing intergenerazionale.
Inoltre, una quota compresa tra il 5 e il 15 per cento della superficie utile complessiva può essere destinata a start-up, microimprese, attività lavorative in postazioni condivise, commercio di prossimità, artigianato urbano e servizi di quartiere, mediante convenzioni a canone calmierato.
8. Alloggi per Forze armate, Carabinieri e Guardia di finanza
Il testo definitivo introduce nuove disposizioni anche per gli alloggi di servizio dell’Arma dei carabinieri e per il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa.
L’articolo 9-bis interviene sul Codice dell’ordinamento militare, introducendo gli alloggi di servizio per esigenze temporanee dell’Arma dei carabinieri. Gli alloggi sono concessi prioritariamente al personale dell’Arma nell’interesse dell’amministrazione, per motivate esigenze temporanee connesse al servizio.
L’articolo 11-bis autorizza inoltre risorse per potenziare il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa destinato alle esigenze delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche mediante costruzione, acquisizione, ristrutturazione, efficientamento energetico e miglioramento antisismico.
9. FAQ
Il decreto Piano Casa è definitivo?
- Sì. Il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, è stato convertito in legge. La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026 ed è entrata in vigore il 4 luglio 2026.
Gli assegnatari ERP potranno acquistare l’alloggio?
- Il testo prevede un diritto di opzione per l’acquisto in favore dell’assegnatario non moroso nel pagamento del canone o degli oneri accessori, purché non sia proprietario di un’altra abitazione. Le modalità operative saranno definite da un decreto interministeriale da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Ci sono novità per il Fondo prima casa?
- Sì. Sono previste nuove categorie prioritarie collegate alla disabilità grave, con garanzia al 50 per cento della quota capitale e possibilità di arrivare all’80 per cento in presenza di ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Sono previste risorse per gli studenti fuori sede?
- Sì. Il fondo destinato al contributo per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede è incrementato di 8,5 milioni di euro per il 2026.
Come saranno determinati prezzi e canoni calmierati?
- Il riferimento principale resta l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate. In caso di mancata corrispondenza con i dati OMI, i valori sono definiti in convenzione con il Comune applicando una riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato.
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