Consenso informato, quando il paziente non ha diritto al risarcimento

Il Tribunale di Trieste chiarisce che la violazione del consenso informato non basta per ottenere il risarcimento: il paziente deve allegare e provare il concreto pregiudizio subito.

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Consenso informato: no al risarcimento per lesione del diritto all’autodeterminazione se il paziente non allega e prova il pregiudizio subito. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Trieste – Sentenza n. 148 del 21-01-2026

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_TRIESTE_N._148_2026_-_N._R.G._00001039_2024_DEPOSITO_MINUTA_21_01_2026__PUBBLICAZIONE_21_01_2026.pdf 163 KB

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Indice

1. Intervento diverso da quello preventivato: la contestazione del paziente


Una persona che da anni era affetto da apnee notturne e da roncopatia si rivolgeva ad una struttura sanitaria per sottoporsi ad un intervento chirurgico che risolvesse le suddette problematiche di cui era affetto. La struttura sanitaria formulava, quindi, il proprio preventivo per l’esecuzione di diversi interventi chirurgici finalizzati alla cura della patologia lamentata dal paziente: in particolare, detto preventivo prevedeva l’esecuzione di una tonsillectomia, di una faringoplastica, di chirurgia endoscopica dei seni nasali e riduzione dei turbinati.
Il paziente sottoponeva il preventivo alla compagnia assicurativa privata stipulata dal proprio datore di lavoro, che avrebbe dovuto coprire il costo relativo agli interventi, la quale autorizzava il preventivo, con una franchigia di euro 1000 oltre Iva a carico del paziente.
Dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, il paziente aveva modo di verificare che la struttura sanitaria aveva eseguito soltanto alcuni degli interventi indicati nel preventivo approvato dal paziente e dalla compagnia assicurativa: in particolare, era stata eseguita soltanto la turbinectomia ed era stato utilizzato un oral device.
In considerazione di ciò, il paziente adiva il tribunale di Trieste chiedendo la risoluzione del contratto di specialità per inadempimento della struttura sanitaria e la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti in ragione della violazione del diritto al consenso informato. Infatti, il paziente, pur riconoscendo che gli interventi eseguiti erano corretti, lamentava, in primo luogo, che il modello di consenso informato che egli aveva sottoscritto era ambiguo circa la possibilità di utilizzo dell’oral device, lasciando al medico alla totale discrezionalità di modificare il piano operatorio senza fornire motivazioni al paziente. In secondo luogo, lamentava che il modulo sottoscritto non conteneva adeguate informazioni circa la possibilità che l’intervento chirurgico potesse essere limitato alla sola turbinectomia, deducendo al riguardo che egli non desiderava eseguire soltanto questa operazione senza eseguire le altre preventivate e che pertanto egli non aveva autorizzato l’intervento in questione in assenza dell’intervento principale sui seni nasali. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Consenso informato e risarcimento: quando serve provare il danno


Il tribunale ha evidenziato come, in materia di responsabilità medica, l’inadempimento all’obbligo di informazione nei confronti del paziente può determinare il conseguente risarcimento del danno a carico della struttura sanitaria in due circostanze: in primo luogo, quando detto inadempimento determina un danno alla salute al paziente; in secondo luogo, quando detto inadempimento non determina un danno alla salute, ma comporta comunque delle conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale a carico del paziente che siano di apprezzabile gravità. In tale ultimo caso, sussiste il diritto al risarcimento qualora la violazione del diritto all’autodeterminazione abbia causato delle conseguenze pregiudizievoli al paziente che superino la soglia minima di tollerabilità imposta dei doveri di solidarietà sociale; mentre, detta violazione non può comportare il diritto al risarcimento del danno qualora le conseguenze subite dal paziente si traducono in disagi o fastidi di natura futile.
Tuttavia, per poter ottenere il risarcimento del danno per le conseguenze dannose, diverse dalla lesione del diritto alla salute, verificatesi a carico del paziente che ha subito un atto terapeutico in violazione del consenso informato, il paziente aveva l’onere di allegare in maniera specifica quali siano le conseguenze pregiudizievoli subite nonché di provare che egli avrebbe rifiutato l’esecuzione dell’atto terapeutico se fosse stato correttamente informato.
Nella prima fattispecie, quindi, sussiste un danno alla salute quando il paziente dimostra che l’atto terapeutico non è stato correttamente eseguito o comunque gli ha causato delle lesioni personali e degli, secondo il formato non si sarebbe sottoposto all’intervento. Invece, nella seconda fattispecie sussiste il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione quando il paziente dimostra che dall’atto terapeutico ha subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute nonché che egli non aver eseguito l’intervento fosse stato correttamente informato.

3. Nessun danno provato: perché il Tribunale rigetta la domanda


Il tribunale di Trieste ha evidenziato come il paziente abbia chiesto in giudizio di accertare la violazione dell’obbligo informativo gravante sulla struttura sanitaria circa la possibilità di eseguire un trattamento non chirurgico (cioè l’oral device) in sostituzione degli interventi chirurgici che erano stati preventivati ed autorizzati dalla paziente.
Tuttavia, dall’esame della modulistica depositata in giudizio, il giudice ha ritenuto che il paziente abbia sottoscritto un primo modo di consenso informato avente ad oggetto proprio l’esecuzione dell’oral device, il quale è indicato in maniera univoca che durante l’esecuzione degli interventi il chirurgo può decidere di soprassedere alla chirurgia faringea ed invece eseguire il trattamento non chirurgico dell’oral device. Pertanto, nel momento in cui il paziente, al quale nel modulo era stata riservata la facoltà di accettare o rifiutare tale possibilità, ha apposto la spunta nello spazio “acconsento”, ha esercitato il proprio diritto all’autodeterminazione in maniera positiva.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che nel caso di specie non vi è stata una carenza di informazioni al paziente in ordine all’intervento da eseguire, né tantomeno una mancata acquisizione del consenso del paziente. Anzi, al paziente sono state fornite e spiegate per iscritto le informazioni necessarie ed egli ha acconsentito all’intervento di oral device.
Inoltre, il tribunale ha evidenziato come il paziente abbia lamentato, in secondo luogo, la violazione del consenso informato per quanto riguarda l’esecuzione del suo intervento di turbinectomia in assenza dell’esecuzione degli altri interventi programmati.
A tal proposito, il giudice ha accertato che il paziente ha sottoscritto un secondo modulo avente ad oggetto la chirurgia dei turbinati, dove risulta espressamente indicata la eventuale modifica intraoperatoria della predetta tecnica chirurgica; tuttavia, dal predetto modulo risulta che il paziente non aveva manifestato un consenso alla sola chirurgia dei turbinati.
Nonostante ciò, il paziente riconosce che l’intervento è stato eseguito correttamente e che egli non ha subito alcun danno alla propria salute dall’intervento di turbinectomia. Inoltre, il paziente non ha dedotto, ne tantomeno provato, delle sofferenze soggettive, timori, angosce, ripercussione speziata o comunque delle limitazioni apprezzabili che siano derivati dal fatto che egli non aveva autorizzato l’esecuzione della turbinectomia; analogamente, il paziente non ha indicato, ne tantomeno provato, di aver subito delle interferenze sulla sfera personale-relazionale oppure professionale che siano derivate dal predetto intervento, né spese perdite economicamente qualificabili.
Conseguentemente, il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall’attore, in parte in quanto non sussiste la violazione del consenso informato (con riferimento all’esecuzione dell’intervento chirurgico di oral device) e in parte in quanto non è stato allegato e provato il danno conseguenza alla violazione del consenso informato rispetto all’esecuzione del suo intervento di turbinectomia.
Per quanto riguarda, infine, la risoluzione del contratto di spedalità, il giudice ha rigettato anche detta domanda, ritenendo che l’inadempimento della struttura sanitaria non potesse essere qualificato come di non scarsa importanza (condizione necessaria per la risoluzione contrattuale per inadempimento). Infatti, secondo il giudice, la struttura sanitaria ha fornito una parte significativa delle prestazioni che erano oggetto del contratto di specialità (anche se non ha eseguito tutte le operazioni chirurgiche preventivate) e la violazione del consenso informato per come accertata in giudizio non presenta una gravità tale da alterare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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