L’ospedale risponde del contagio da HCV se il paziente prima dell’intervento non era affetto dal virus. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il contagio da HCV dopo gli interventi chirurgici
Un paziente si sottoponeva nel gennaio del 2015 ad un accertamento diagnostico al colon presso una struttura sanitaria leccese, all’esito del quale veniva accertata una malattia diverticolare al colon che induceva i sanitari a sottoporre il paziente ad un intervento chirurgico. Pertanto, il giorno successivo il paziente veniva ricoverato presso la struttura sanitaria e i primi giorni di febbraio veniva effettivamente eseguito un intervento di emicolectomia destra laparoscopica, al quale seguiva una decina di giorni dopo un ulteriore intervento di colonscopia con asportazione di polipo del retto prossimale.
I primi giorni di marzo del 2015 il paziente veniva nuovamente ricoverata presso la medesima struttura sanitaria e durante detto ricovero veniva accertata per la prima volta la positività del paziente al virus HCV. Pertanto, egli veniva trasferito al reparto malattie infettive, dal quale veniva dimesso i primi giorni di aprile con diagnosi di epatite C acuta.
Il paziente riteneva di aver contratto la malattia epatica a causa delle prestazioni sanitarie cui si era sottoposto nei mesi precedenti presso la struttura sanitaria ed a conferma di ciò evidenziava la concomitanza temporale tra interventi chirurgici e scoperta della malattia nonché la precedente assenso del virus nel suo sangue secondo quanto risultava dagli esami effettuati poco prima ed in occasione del primo intervento.
La struttura sanitaria negava la sussistenza di una propria responsabilità nella contrazione della malattia escludeva il contagio fosse riconducibile a ricoveri e agli interventi eseguiti dal paziente presso la struttura sanitaria. Secondo quest’ultima, infatti, il paziente non aveva individuato in maniera specifica le condotte contestate alla struttura, né il trattamento sanitario in occasione del quale il contagio si sarebbe verificato. A tal proposito, la struttura evidenziava che il virus in questione avrebbe potuto essere stato contratto la paziente attraverso molteplici modalità estranee all’ambiente ospedaliero, anche in considerazione del fatto che non vi erano elementi che potessero escludere cause alternative contagio nonché del fatto che la struttura aveva adottato tutte le misure preventive necessarie per evitare infezioni ospedaliere. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario. Punti di forza Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni. Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti. Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova. Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali. Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario. Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso. Perché acquistarloIn un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso. Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone | Maggioli Editore 2026
57.95 €
2. Infezioni ospedaliere e onere della prova
Il tribunale di Lecce ha evidenziato come nelle fattispecie di infezione ospedaliera la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale. In ragione di ciò, il criterio di riparto dell’onere della prova è quello che disciplina la responsabilità contrattuale, ma sa quale il creditore deve provare la fonte del suo credito (e pertanto la sussistenza del rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria) nonché alle gare che detto credito sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto. Mentre il creditore non è onerato di dimostrare l’inadempimento o inesatto adempimento del debitore.
In applicazione di tale principio, il tribunale ritiene che sia onere del paziente danneggiato fornire la prova, oltre che del contratto con la struttura sanitaria, dell’esistenza del nesso causale fra la condotta del professionista sanitario e il danno subito. In altri termini, il paziente dovrà provare che la condotta posta in essere dal medico e stata, secondo il criterio del più probabile che il nonno, la causa del danno.
Raggiunta la suddetta prova, sarà invece l’onere della struttura sanitaria dimostrare di avere esattamente adempiuto alla propria prestazione oppure che quest’ultima era impossibile per causa non imputabile alla medesima struttura sanitaria. In altri termini, la convenuta dovrà provare che l’inadempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza.
3. Responsabilità della struttura e risarcimento del danno
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il paziente abbia fornito la prova della sussistenza del rapporto contrattuale con l’ospedale, essendo pacifici gli interventi diagnostici e chirurgici cui il medesimo si è sottoposto presso la struttura sanitaria convenuta, nonché la prova del nesso di causalità sussistente tra detti interventi e la malattia contratta. In particolare, secondo il giudice, la prova di detto nesso di causalità si evince dai risultati degli accertamenti diagnostici cui il paziente si era sottoposto prima e dopo gli interventi, dai quali emergeva un quadro clinico preoperatorio privo del virus in questione ed un quadro clinico post operatorio in cui invece il virus era presente.
Inoltre, tale ricostruzione è stata confermata anche dagli accertamenti effettuati dai consulenti tecnici d’ufficio, che hanno potuto verificare che dagli esami di laboratorio eseguiti in occasione del primo ricovero la sierologia dell’epatite risultava negativa, mentre negli esami eseguiti dopo il secondo intervento chirurgico risultava presente il virus HCV peraltro in forma acuta.
Conseguentemente, il giudice ha ritenuto che secondo il criterio del più probabile che non la contrazione del virus in capo paziente è dipesa dalle condotte poste in essere dai sanitari durante i due interventi chirurgici in questione.
Assolto così l’onere probatorio in capo al paziente, il giudice ha invece ritenuto che la struttura sanitaria non abbia assolto l’onere probatorio gravanti sulla medesima. Infatti, quest’ultima non ha dimostrato l’esatta esecuzione della prestazione ed in particolare il rispetto delle regole sottese al mantenimento di ambienti sterili e alla corretta disinfezione delle attrezzature necessarie per effettuare interventi di carattere diagnostico o chirurgico.
Inoltre, la convenuta non ha neanche dimostrato che l’inesatto adempimento della prestazione è stato impossibile per causa non imputabile. Infatti, secondo il giudice, a struttura sanitaria si è limitata a dedurre di aver rispettato la normativa regolamentare, ma non ha indicato le fasi del percorso operatorio seguito per gli interventi assimilabili a quelli eseguiti sul paziente, né ha indicato i protocolli o le concrete attività che sono state poste in essere durante gli interventi eseguiti sul paziente.
In considerazione di ciò, il giudice ha riconosciuto a carico del paziente un danno biologico permanente pari al 7%, nonché un danno morale quantificabile nella misura del 20% del danno biologico, connesso alla sofferenza interiore del paziente derivante dal manifestarsi della patologia forma acuta e dalle successive complicazioni della malattia.
Invece giudice non ha riconosciuto al paziente un danno alla vita di relazione, in quanto le normali abitudini di vita legate alla convivialità non sono compromesse, né comunque peggiorate, a causa della sussistenza della malattia, in considerazione del fatto che il virus si trasmette agli altri soltanto attraverso il sangue e non per via aerea o salivare. Analogamente, il giudice ha ritenuto che la malattia in questione non ha deciso sulla riduzione dei rapporti intimi con la coniuge del paziente, in quanto la trasmissibilità del virus per via sessuale risulta piuttosto rara.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento