GUP contro Senato sulle intercettazioni: la Consulta ammette il conflitto tra poteri

La Corte costituzionale chiarisce se il GUP può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Senato.

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Corte costituzione – ordinanza n. 107 del 20-05-2026 (dep. 16 giugno 2026)

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Indice

1. La questione prospettata innanzi alla Consulta: giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato


Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma promuoveva un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che venisse dichiarata la non spettanza a quest’ultimo del potere di negare, con deliberazione del 2025, l’autorizzazione a utilizzare nei confronti di un senatore della Repubblica le conversazioni telefoniche intercettate, nell’ambito di un procedimento penale.
In particolare, il ricorrente, dopo avere ripercorso la vicenda processuale già posta all’attenzione della medesima Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal medesimo ufficio conclusosi con la sentenza n. 117 del 2024, riferiva come il parlamentare fosse imputato, in concorso con altre persone, del reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 321 del codice penale, denotandosi al contempo come l’allora senatore fosse stato iscritto nel registro degli indagati a seguito della trasmissione di atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo acquisiti nell’ambito di indagini sul reimpiego di risorse finanziarie di origine mafiosa.
Oltre a ciò, il Gup capitolino riferiva altresì di avere formulato una richiesta al Senato della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), di autorizzazione all’utilizzo delle sole conversazioni trasmesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo antecedenti all’iscrizione nel registro degli indagati ma questo ramo del Parlamento, dal canto suo, negava l’autorizzazione.
Orbene, avverso codesta deliberazione, il medesimo ricorrente promuoveva conflitto di attribuzione, il cui contenuto era ripreso per esteso nell’atto introduttivo del presente giudizio e nel quale si motivava la «necessità» di utilizzare le indicate intercettazioni in quanto rilevanti per la valutazione dei fatti in contestazione, osservandosi al contempo che, con la sentenza n. 117 del 2024, il Giudice delle leggi aveva annullato la deliberazione del Senato e indicato come necessaria una nuova valutazione per le sole comunicazioni captate in un dato frangente temporale.
Ebbene, sebbene il GUP del Tribunale di Roma avesse rinnovato, sempre ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, la richiesta di autorizzazione all’utilizzazione di tutte le comunicazioni e conversazioni intercettate già oggetto della prima richiesta, il Senato della Repubblica, approvando la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riteneva di non avere più competenza in ordine alle due intercettazioni “oggetto del contendere”, in quanto oggetto di «annullamento senza rinvio» da parte dei giudici di legittimità costituzionale, rigettando nuovamente l’istanza ai sensi dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione.
Ordunque, a fronte di ciò, il ricorrente, preso atto di come la questione relativa alla possibilità di utilizzare le captazioni in rapporto alle garanzie costituzionali del parlamentare fosse logicamente pregiudiziale rispetto alla loro inutilizzabilità processuale ai sensi dell’art. 270 del codice di procedura penale, pure eccepita dalla difesa dell’imputato, operava, quindi, un confronto tra l’apparato motivazionale della ultima deliberazione del Senato del 21 maggio 2025 e la sentenza della Consulta n. 117 del 2024, riconoscendo il carattere di occasionalità dell’ingresso nell’area di ascolto del senatore e individuando un mutamento di direzione dell’atto indagine a partire di una data intercettazione, tenuto conto altresì del fatto che, se, a fronte del perimetro valutativo delineato in sede di giustizia costituzionale, il Senato, in difetto di elementi nuovi, avrebbe sostituito il concetto di «fumus mutationis», già evocato nella precedente deliberazione del 9 marzo 2022, con il richiamo a un atteggiamento volitivo dell’autorità giudiziaria, la quale non avrebbe potuto non prefigurarsi che i colloqui intercettati potessero preludere a un accordo corruttivo, tale valutazione, tuttavia, «non si misur[a] in concreto con le precise indicazioni fornite dalla sentenza n. 117/2024», perché si individuano gli elementi rivelatori del mutamento di direzione dell’atto di indagine in circostanze «che la citata sentenza ha già escluso che possano avere tale significato»;
Ad avviso del ricorrente, pertanto la deliberazione del Senato della Repubblica in esame, ossia quella di nuovo diniego dell’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni successive per mancanza del requisito della fortuità e occasionalità, avrebbe travalicato i limiti del sindacato della Camera di appartenenza, così come individuati dalla sentenza della Consulta n. 117 del 2024, con conseguente illegittima interferenza nel procedimento giurisdizionale, ritenendosi oltre tutto che la decisione di promuovere conflitto di attribuzione non potrebbe essere inficiata dalla lesione della ragionevole durata del processo e dal rischio di un «“corto circuito istituzionale”», dedotti dalla difesa dell’imputato, poiché solo la sede del giudizio di legittimità costituzionale sarebbe idonea a stabilire come inverare il canone della leale collaborazione richiamato nella sentenza n. 117 del 2024 «tenendo conto di tutti i valori costituzionali in gioco». Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Consulta


I giudici di legittimità costituzionale osservavano innanzitutto come, nella presente fase di giudizio, essi stessi fossero chiamati a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata tra i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità.
Premesso ciò, quanto al requisito soggettivo, si rilevava come sia indubbia la natura di potere dello Stato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, odierno ricorrente, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene (da ultimo, ordinanze n. 168 e n. 133 del 2025), così come il Senato della Repubblica è parimenti legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (ancora, ordinanze n. 168 e n. 133 del 2025);
Ciò posto, quanto invece al profilo oggettivo, sempre ad avviso del Giudice delle leggi, sussisteva la materia del conflitto, lamentando il GUP del Tribunale di Roma la menomazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale derivante dall’illegittimo esercizio da parte del Senato della Repubblica, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere attribuitogli dall’art. 68, terzo comma, Cost., in particolare in relazione alla pretesa natura non occasionale delle intercettazioni, in luogo della valutazione in ordine alla loro necessità probatoria a mente dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 (ordinanze n. 133 del 2025 e n. 191 del 2023);
Per la Corte, sussistevano, dunque, i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto la cui risoluzione spettava alla competenza a essa medesima, il che l’induceva a dichiarare inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato prospettato nel caso di specie, ossia quello promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica.

3. Conclusioni: legittimazione del GUP a sollevare conflitto di attribuzione quale organo giurisdizionale indipendente


Con la decisione in esame, la Consulta ha chiarito che il Giudice dell’udienza preliminare può ritenersi un soggetto validamente legittimato a sollevare il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Si afferma difatti in siffatto provvedimento che il Giudice dell’udienza preliminare è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto organo giurisdizionale dotato di indipendenza costituzionalmente garantita e competente a esprimere in via definitiva, nel procedimento di sua cognizione, la volontà del potere giudiziario.
Alla luce di quanto statuito in tale provvedimento, quindi, emerge chiaramente come siffatto giudice sia legittimato a sollevare siffatto conflitto innanzi alla Corte costituzionale.
Questo è in sostanza il tratto saliente che connota l’ordinanza qui in esame.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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