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Indice
- 1. Il fatto
- 2. La questione prospettata nel caso di specie: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
- 3. La soluzione adottata dalla Consulta
- 4. Conclusioni: legittimazione del Collegio per i reati ministeriali a resistere quale esclusivo titolare delle attribuzioni ex art. 8 della legge cost. n. 1/1989
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- Note
1. Il fatto
Il procedimento, in occasione del quale la Consulta è intervenuta con la decisione qui in commento, era quello iscritto a carico del Ministro della giustizia del Ministro dell’interno e del Sottosegretario di Stato, per i reati di rifiuto di atti di ufficio, favoreggiamento personale e peculato, in relazione alla liberazione e al rimpatrio di un individuo di nazionalità extracomunitaria.
In particolare, nel suddetto procedimento, il Collegio per i reati ministeriali richiedeva alla Camera dei deputati l’autorizzazione a procedere, ai sensi dell’art. 96 Cost., nei confronti delle persone sottoposte a indagine, ma tale richiesta venne respinta dall’Assemblea, a maggioranza assoluta, con conseguente archiviazione del procedimento da parte del Collegio per i reati ministeriali.
Più nel dettaglio, nella propria richiesta di autorizzazione a procedere, il Collegio per i reati ministeriali aveva qualificato le dichiarazioni rese dalla Capo di gabinetto del Ministro della giustizia, sentita durante le indagini quale persona informata sui fatti, come inattendibili e mendaci. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La questione prospettata nel caso di specie: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, i Presidenti di Gruppo avevano chiesto al Presidente della Camera di invitare l’Ufficio di Presidenza a valutare l’opportunità di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale a tutela delle prerogative della Camera medesima asseritamente lese dall’operato omissivo della magistratura procedente (Collegio per i reati ministeriali di Roma e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma), con riguardo all’iscrizione di cui sopra, senza trasmettere alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione.
Ebbene, a seguito della relazione della Giunta per le autorizzazioni, il suesposto Ufficio proponeva di elevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato all’Assemblea la quale, dal canto suo, deliberò in tal senso, avendo la Camera dei Deputati per l’appunto promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando che – nel contesto del procedimento penale iscritto a carico del Ministro della giustizia, del Ministro dell’interno e del Sottosegretario di Stato per i reati di rifiuto di atti di ufficio, favoreggiamento personale e peculato, in relazione alla liberazione e al rimpatrio di una data persona – il Collegio per i reati ministeriali e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma non avessero avviato, in relazione al comportamento complessivamente tenuto dal Capo di gabinetto del Ministro della giustizia all’epoca dei fatti, «la speciale procedura delineata dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989, omettendo gli adempimenti, ivi previsti, strumentali alla tutela delle prerogative costituzionali riconosciute alle Camere in base all’articolo 96 della Costituzione, ed in particolare di quella concernente “la valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico”, determinandone conseguentemente la lesione».
3. La soluzione adottata dalla Consulta
Il Giudice delle leggi, dopo avere ricostruito la situazione giudiziaria succitata, con particolar riguardo alle argomentazioni sostenuta dalla parte ricorrente, osservava prima di tutto che, quanto al requisito soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a proporre conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi degli artt. 96 Cost. e 5 della legge cost. n. 1 del 1989 (ordinanze n. 241 del 2011 e n. 8 del 2008; analogamente, con riferimento al Senato della Repubblica, ordinanze n. 80 del 2026 e n. 104 del 2011), tenuto conto altresì del fatto che, con specifico riferimento al caso di specie, a suo avviso, non sussistevano dubbi sulla competenza del ramo del Parlamento ricorrente, ai sensi dell’art. 5 della legge cost. n. 1 del 1989, a rilasciare l’autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri della giustizia e dell’interno e del Sottosegretario di Stato, essendo l’onorevole “incriminato” unico parlamentare tra i soggetti sottoposti a procedimento penale, e segnatamente un membro della Camera dei deputati.
Oltre a ciò, una volta preso atto di come fossero impregiudicati gli approfondimenti da svolgersi in sede di esame del merito del conflitto quanto ai ruoli rispettivi del Collegio per i reati ministeriali e della Procura della Repubblica nell’ipotesi in cui, nel corso delle indagini per reati ministeriali, e di come fossero emersi indizi di reità a carico di una persona non annoverabile tra i destinatari dell’originaria denuncia di cui all’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989, prima facie, risultando passivamente legittimati entrambi i soggetti evocati in giudizio dalla Camera dei deputati, la Consulta notava come sussista in particolare la legittimazione a resistere in capo al Collegio per i reati ministeriali, in quanto «esclusivo titolare delle attribuzioni previste dall’art. 8» della legge cost. n. 1 del 1989 (ordinanza n. 8 del 2008), ossia di quelle attinenti allo svolgimento delle indagini preliminari relative ai reati ministeriali e alla trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per la rimessione alla Camera competente della richiesta di autorizzazione a procedere, fermo restando che la medesima natura di potere dello Stato deve altresì essere riconosciuta al pubblico ministero – e, nel dettaglio, al Procuratore della Repubblica (ordinanza n. 133 del 2025) – in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, anche con riferimento alla materia dei reati ministeriali (ordinanze n. 80 del 2026 e n. 241 e n. 104 del 2011), visto che il Procuratore della Repubblica è deputato a ricevere i rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall’ art. 96 Cost. e a trasmetterli al Collegio per i reati ministeriali con le proprie richieste (art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989) nonché, all’esito delle indagini svolte dal Collegio, a emettere il parere di cui all’art. 8, comma 1, della medesima legge, e a rimettere alla Camera competente la richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Collegio.
Chiarito ciò, con riguardo invece al requisito oggettivo, una volta fattosi presente che il ricorso de quo mirava a tutelare una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili dall’art. 96 Cost. e dalla legge cost. n. 1 del 1989 (ordinanze n. 80 del 2026, n. 241 e n. 104 del 2011), prospettando la Camera dei deputati che dalla mancata individuazione dell’Onorevole di cui sopra come concorrente dei reati contestati al Ministro della giustizia e, comunque, dalla sua denuncia e iscrizione nel registro degli indagati per il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. in relazione alle dichiarazioni rese al Collegio per i reati ministeriali, sia derivata alla ricorrente la sottrazione della prerogativa di deliberare in ordine all’autorizzazione a procedere a carico della Capo di gabinetto, i giudici di legittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, disponevano la notificazione del presente ricorso anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (ex plurimis, ordinanze n. 80 del 2026, n. 133 del 2025, n. 179 del 2023, n. 250 del 2022).
La Corte costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato summenzionato, promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma e della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma.
4. Conclusioni: legittimazione del Collegio per i reati ministeriali a resistere quale esclusivo titolare delle attribuzioni ex art. 8 della legge cost. n. 1/1989
Con l’ordinanza qui in commento, la Consulta precisa che anche il Collegio per i reati ministeriali è un soggetto validamente legittimato passivo nel caso di conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato.
Difatti, come già evidenziato in precedenza, in siffatta decisione, citando un precedente conforme, si afferma per l’appunto che, al pari della pubblica accusa, ricorre parimenti la legittimazione a resistere del Collegio per i reati ministeriali, quale esclusivo titolare delle attribuzioni di cui all’art. 8 della legge cost. n. 1 del 1989[1], concernenti le indagini preliminari sui reati ministeriali e la trasmissione degli atti ai fini della richiesta di autorizzazione a procedere.
Pertanto, per effetto di questa pronuncia, pure tale Collegio riveste tale ruolo laddove venga sollevato un conflitto di questo genere.
Questa è dunque la novità (o, meglio, la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.
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Note
[1]Ai sensi del quale: “1. Il collegio di cui all’articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l’archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell’articolo 5. 2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l’archiviazione con decreto non impugnabile. 3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni. 4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell’avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente”.
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