La Consulta ritiene non in contrasto con la Costituzione l’art. 12-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (pene fino a 30 anni per i casi in cui dai delitti in materia di immigrazione clandestina derivino morte o lesioni): vediamo in che modo. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Indice
- 1. Il caso: il giudizio sul naufragio e le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
- 2. Le questioni sollevate: pene sproporzionate, attenuanti e divieto di bilanciamento
- 3. La decisione della Consulta: art. 12-bis salvo e pene fino a 30 anni confermate
- 4. Conclusioni: la norma resta in vigore, ma il giudice deve valutare il caso concreto
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1. Il caso: il giudizio sul naufragio e le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Il Tribunale ordinario di Siracusa, stava procedendo, in sede di giudizio abbreviato, per i delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 t.u. immigrazione), di morte e lesioni come conseguenza dei delitti di immigrazione clandestina (art. 12-bis del medesimo testo unico) e di naufragio colposo (art. 449 del codice penale, in relazione all’art. 428 cod. pen.). Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
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2. Le questioni sollevate: pene sproporzionate, attenuanti e divieto di bilanciamento
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il Tribunale siracusano sollevava, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione – questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), censurandosi i commi 1 e 3 del citato art. 12-bis per «difetto di proporzionalità della pena edittale»; il comma 4, che pone il «divieto di bilanciamento tra le circostanze» e, infine, la «mancata previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti»
In particolare, in punto di rilevanza, ad avviso del giudice a quo, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1, 3 e 4, t.u. immigrazione sarebbero rilevanti nel giudizio a quo, in quanto egli doveva «pronunciarsi in ordine alla sussistenza dei reati contestati e alla colpevolezza degli imputati, determinando conseguentemente, qualora si addivenisse ad una pronuncia di condanna, la misura della pena», considerato oltre tutto che «i fatti come prospettati, ove confermati all’esito del giudizio, potrebbero integrare i reati contestati».
Ciò posto, in punto, invece, di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente osservava innanzitutto come il censurato art. 12-bis sia stato introdotto dall’art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 2023, n. 50, con lo scopo di «inasprire il trattamento sanzionatorio in funzione di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare», per poi prevedersi ex lege «una autonoma figura di reato e non […] un’ipotesi circostanziata della fattispecie di favoreggiamento», il quale dimostrerebbe, oltre al «dato letterale dell’ultimo comma che espressamente definisce la condotta in termini di “reato”», «il rinvio operato dall’art. 12-bis, comma 5, a una serie di istituti previsti dall’art. 12», che risulterebbe, altrimenti, superfluo.
Si tratterebbe, in particolare, per siffatto organo giudicante, di un «reato a consumazione anticipata, strutturato in termini di reato complesso ovvero di reato aggravato dall’evento», che aggiunge, alla condotta del reato di cui all’art. 12 t.u. immigrazione, l’elemento specializzante dell’evento aggravatore della morte o lesioni personali quale conseguenza non voluta» dato che, tra le due fattispecie, vi sarebbe un rapporto di specialità, tanto che, «in caso di sentenza di condanna, dovrebbe farsi applicazione soltanto del delitto più grave».
Quanto viceversa al trattamento sanzionatorio, si notava che il reato è punito con la pena della reclusione da venti a trenta anni se dal fatto derivano, «quale conseguenza non voluta, la morte di più persone», ovvero «la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone» (comma 1); da quindici a ventiquattro anni «[s]e dal fatto deriva la morte di una sola persona» e, infine, da dieci a venti anni, «[s]e derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone» (comma 2), fermo restando che la pena de qua è poi aumentata «quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all’articolo 12, comma 3, lettere a) [ossia se il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone], d) [ossia se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro] ed e) [ossia se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti]» (comma 3), così come sempre la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle circostanze aggravanti indicate nel capoverso precedente, «nonché nei casi previsti dall’articolo 12, comma 3-ter [ossia, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; ovvero sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto]» (comma 3).
Infine, si faceva presente che il comma 4 del censurato art. 12-bis prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti di cui al comma 3 con le attenuanti, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen..
Premesso ciò, il rimettente riteneva che l’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione violi gli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, sotto il profilo dell’irragionevolezza e della sproporzione intrinseche del trattamento sanzionatorio, nel senso che la «scelta di una pena edittale così elevata, soprattutto nel minimo», infatti, non sarebbe «conforme ai parametri costituzionali e sovranazionali», impedendo «al giudice di commisurar[la] all’effettivo disvalore penale del fatto», soprattutto perché, nella fattispecie incriminatrice in esame, possono rientrare «condotte di gravità non del tutto sovrapponibili, quali, per esempio, quelle […] riconducibili a veri e propri esponenti del traffico organizzato di migranti, ma imputabili a soggetti il cui contributo causale […] risulti occasionale o isolato»; ovvero a soggetti «che, lungi dall’essere parte di una organizzazione criminale, sono a loro volta “vittime” del sistema, venendo individuati come meri esecutori del progetto criminale» (i cosiddetti «migranti-scafisti»). In tali casi, «il disvalore penale da riconoscere al fatto assume[rebbe] proporzioni diverse, rendendo un limite edittale come quello ad oggi previsto dalla fattispecie della cui legittimità si dubita del tutto sproporzionato e quindi intrinsecamente irragionevole», tenuto conto altresì della considerazione secondo la quale la previsione di una pena non commisurata all’effettiva gravità del fatto si risolverebbe in un ostacolo alla funzione rieducativa, perché il trattamento sanzionatorio sproporzionato sarebbe percepito come ingiusto dal condannato.
Detto questo, veniva per di più rilevato che la «severità delle pene introdotte dall’art. 12-bis TUI» emergerebbe anche dal confronto, «sotto il profilo della [ir]ragionevolezza “estrinseca”», con altre fattispecie incriminatrici, «che puniscono in modo significativamente diverso condotte lesive del medesimo bene giuridico integrate attraverso analoghe modalità esecutive» e, a tal proposito, il rimettente individua una serie di tertia comparationis formulati nei seguenti termini: “Innanzitutto, ritiene si debba fare riferimento alla disciplina che sarebbe applicabile qualora la norma incriminatrice speciale, oggetto di censura, non esistesse, ossia «la fattispecie aggravata di cui al comma 3 dell’art. 12 TUI […] in concorso formale con l’omicidio plurimo previsto dall’art. 589 c.p. a sua volta aggravato ex art. 586 c.p.», che prevede «un minimo edittale pari a sei anni di reclusione, aumentati fino a un terzo». Il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12-bis sarebbe maggiormente rigido, anche perché, «oltre a partire da un minimo edittale notevolmente più alto», prevede il divieto di bilanciamento, nelle ipotesi in cui ricorrano le aggravanti di cui al comma 3. L’art. 586 cod. pen., inoltre, che «va pres[o] in considerazione […] per identità della struttura e dei beni protetti (la vita e l’integrità fisica) […] rinvia, quanto alla misura della sanzione, alle pene rispettivamente previste per i delitti di omicidio colposo o lesioni colpose» e, quindi, nel caso di morte di più persone, o di morte e di lesioni di una o più persone, «la pena astrattamente applicabile sarebbe quella di cui all’ultimo comma dell’art. 589 c.p. che […] prevede la pena che dovrebbe applicarsi per la più grave delle violazioni (reclusione da sei mesi a cinque anni) aumentata fino al triplo con un limite massimo di quindici anni e con un ulteriore aumento (fino a un terzo)», ossia una pena che va dal minimo di due anni al massimo di quindici anni di reclusione. In secondo luogo, ad avviso del rimettente, si potrebbe far riferimento all’art. 452-ter cod. pen., che prevede anch’esso un delitto aggravato dall’evento: la morte o le lesioni come conseguenza dell’inquinamento ambientale. La norma incriminatrice in esame, «[n]el caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone», irroga «la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave [da cinque a dieci anni di reclusione], aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti». La denunciata disparità di trattamento tra situazioni analoghe sarebbe, inoltre, «evidente anche se si prendono in considerazione le disposizioni in tema di concorso formale, delitti aberranti e reato complesso, tutti istituti che consentono di graduare i limiti edittali in modo da rendere la pena effettivamente proporzionata». Infine, il giudice a quo invoca, quale termine di riferimento, l’art. 575 cod. pen., che sanziona l’omicidio volontario con la pena della reclusione da ventuno a ventiquattro anni; mentre l’art. 12-bis sanziona la morte cagionata a titolo di colpa con la pena da quindici a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso di morte di più persone, con la pena da venti a trenta anni di reclusione. In tal caso, il sistema sanzionatorio «fini[rebbe] per obliterare la differenza tra le due fattispecie delittuose sotto il profilo dell’elemento soggettivo, finendo per trattare in modo analogo (se non addirittura sanzionando più gravemente la fattispecie colposa) situazioni con grado di colpevolezza ontologicamente diverso»”.
Chiarito tale aspetto ermeneutico, il giudice a quo osservava, infine, per escludere un’interpretazione costituzionalmente orientata, che non vi è «uno strumento normativo idoneo a ricondurre il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 12 bis entro binari compatibili con i principi costituzionali e convenzionali di proporzionalità della pena».
In particolare, «[u]n ostacolo insuperabile» sarebbe posto proprio dal divieto di bilanciamento tra le circostanze, che invece, «ove ammesso, sarebbe in grado di consentire graduazioni della pena in modo tale da adattar[la] […] all’effettiva gravità del reato», anche se – constata il giudice a quo – «[n]el caso concreto non è possibile ricorrere a circostanze attenuanti astrattamente applicabili», così come non sarebbe configurabile, in particolare, l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. – sottratta al divieto di bilanciamento – innanzitutto perché, operando sul terreno della causalità, in assenza di condotte concorrenti di altri soggetti «cui attribuire il contributo causale preponderante», «non pare logicamente sostenibile che gli unici due concorrenti nel reato abbiano prestato entrambi (le posizioni degli imputati non sono in alcun modo diversificabili) un contributo di minima importanza», tenuto conto altresì del fatto che, anche «se si ipotizzasse un (non contestato) concorso con altri (in ipotesi gli organizzatori)», l’attenuante in esame «non sarebbe applicabile secondo la consolidata interpretazione della Corte di cassazione».
Infine, si faceva presente che, nel caso concreto, «la condotta di conduzione dell’imbarcazione nelle precarie e difettose condizioni di sicurezza» non costituirebbe «un contributo causale esiguo e marginale», lamentandosi, da ultimo, la mancata previsione della «circostanza, bilanciabile, del fatto di lieve entità, che consentirebbe di modulare la pena sull’effettiva gravità del reato, tenendo conto di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., segnatamente del grado della colpa e della capacità a delinquere, profili che devono essere presi in considerazione nel giudizio a quo».
3. La decisione della Consulta: art. 12-bis salvo e pene fino a 30 anni confermate
Il Giudice delle leggi – una volta ripercorse le argomentazioni addotte nell’ordinanza di rimessione, stimate infondate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale dello Stato e delimitato il thema decidendum attraverso un breve inquadramento dell’ipotesi delittuosa prevista dal censurato art. 12-bis t.u. immigrazione – reputava che le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, per irragionevolezza intrinseca e sproporzione della pena prevista dall’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, non fossero fondate.
In particolare, la Consulta rilevava prima di tutto che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli» (ex multis, tra le ultime, sentenze n. 35 del 2026 e n. 202 del 2025; nello stesso senso, sentenze n. 91 e n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022, n. 62 del 2021).
Più nel dettaglio, il sindacato sulla proporzionalità della pena – che deve essere particolarmente attento rispetto alle leggi penali, in quanto «sempre suscettibili di incidere, oltre che su vari altri diritti fondamentali, sulla libertà personale dei loro destinatari» (sentenza n. 46 del 2024) – può e deve svolgersi «entro i confini della non manifesta irragionevolezza della scelta sanzionatoria, superati i quali, soltanto, quest’ultima può reputarsi arbitraria e, pertanto, giustificare l’intervento di questa Corte» (sentenza n. 35 del 2026), fermo restando che, al fine «di perimetrare la valutazione di legittimità costituzionale, è stato sviluppato un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena in cui assumono rilievo la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata […] e l’asprezza del minimo edittale» (sentenza n. 35 del 2026; nello stesso senso, fra le più recenti, sentenze n. 202, n. 171 e n. 83 del 2025, nonché n. 91 del 2024).
Indubbiamente, quindi, per la Corte, se, il legislatore ha previsto, per la nuova fattispecie delittuosa di cui al censurato art. 12-bis t.u. immigrazione, una «risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza» (così, sentenza n. 113 del 2025 con riferimento al sequestro estorsivo), sia nel minimo (venti anni di reclusione) sia nel massimo (trenta anni di reclusione) edittali, come emerge dai lavori preparatori, d’altronde, con l’introduzione di questa ipotesi di reato si è proprio voluto realizzare un inasprimento sanzionatorio, mediante la comminatoria di una pena notevolmente più severa di quella che sarebbe stata applicabile, prima della novella legislativa, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettere b) o c), t.u. immigrazione in concorso formale, ex art. 586 cod. pen., con i delitti di omicidio o di lesioni personali plurimi colposi, a cui sarebbero stati riconducibili i fatti oggi sussumibili nell’art. 12-bis, e ciò allo scopo – dichiaratamente perseguito dal legislatore – di scoraggiare il dilagante fenomeno del trasporto di migranti irregolari realizzato in condizioni che espongono i migranti stessi a grave pericolo per la loro vita e incolumità e che, sempre più spesso, si concludono, tragicamente, con la morte di molti di essi, sul cui stato di bisogno, anche estremo, sovente speculano organizzazioni criminali che ricavano profitto da tale attività.
Tal che se ne faceva discendere che la risposta sanzionatoria non è manifestamente sproporzionata rispetto all’intrinseca gravità dei fatti contemplati dalla norma incriminatrice censurata, visto che la fattispecie delittuosa in esame è descritta in termini tali da escludere che la stessa si caratterizzi per quella «notevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal diversificato disvalore, idonee cioè a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente» (sentenza n. 202 del 2025).
Ebbene, per la Corte, se è indubbio che la nuova norma incriminatrice abbracci condotte diverse sul piano criminologico, come già osservato da questa Corte in relazione al delitto di cui all’art. 12 t.u. immigrazione, che l’art. 12-bis “riproduce” nella descrizione del fatto tipico (sentenza n. 63 del 2022), in quest’ultima fattispecie, però, l’entità dell’offesa arrecata alle vittime – sia per il tipo, sia per il numero di eventi lesivi descritti dalla norma incriminatrice, che compromettono i beni giuridici tutelati in misura massima – è tale da connotare i fatti riconducibili alla fattispecie astratta di reato di elevatissimo disvalore e da escludere che possano essere «totalmente immun[i] dai profili di allarme sociale [e di gravità] che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza (sentenza n. 120 del 2023)» (così, con riferimento al furto con strappo, sentenza n. 171 del 2025), essendo, anzitutto, richieste modalità della condotta, di per sé, gravemente offensive dei beni giuridici tutelati – integrate dall’essere stata la persona trasportata esposta a un pericolo per la propria vita o incolumità o, addirittura, a un trattamento inumano o degradante – che «non possono non richiamare alla mente le drammatiche immagini di viaggi su imbarcazioni di fortuna e sovraffollate, o in precari nascondigli in celle frigorifere destinate al trasporto di merci, che spesso sfociano in eventi fatali» (sentenza n. 63 del 2022), trattandosi di modalità della condotta che, peraltro, integrano elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e, quindi, sono necessariamente oggetto di dolo, tenuto conto altresì del fatto che le condotte de quibus sono «oggetto di obblighi sovranazionali di maggiore punibilità: il Protocollo di Palermo [ossia, il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria] richiede per entrambe un aggravamento di pena […], mentre il “Facilitators Package” impone per la prima ipotesi l’adozione di pene “privative della libertà, il cui massimo non può essere inferiore a otto anni”» (ancora, sentenza n. 63 del 2022).
Chiarito ciò, veniva in secondo luogo fatto presente che l’ipotesi delittuosa delineata dal comma 1 dell’art. 12-bis t.u. immigrazione, per la quale è comminata la pena edittale nella misura minima censurata dal rimettente (venti anni di reclusione), si consuma con la causazione della «morte di più persone», ovvero della morte anche di una sola persona e delle «lesioni gravi o gravissime a una o più persone», che, oltre a essere materialmente riconducibili alla specifica condotta di favoreggiamento, connotata dagli elementi modali di cui si è detto, sono imputati, a titolo di colpa in concreto, all’autore della stessa, tanto più se si considera che, poiché questi deve agire nella consapevolezza delle condizioni in cui avviene il trasporto, si verterà, frequentemente, in un’ipotesi di colpa caratterizzata dalla previsione dell’evento lesivo poi concretamente verificatosi.
Sul piano della descrizione del fatto tipico, quindi, per il Giudice delle leggi, gli elementi modali della condotta, che «accrescono […] il disvalore dell’illecito» (sentenza n. 331 del 2011), e i gravi eventi lesivi ad essa causalmente legati – che ledono beni di primaria importanza, come la vita e l’integrità fisica – arricchiscono la dimensione offensiva della nuova ipotesi delittuosa e selezionano solamente condotte di notevole gravità.
Del resto, anche rispetto all’aggravamento di pena previsto dal comma 3 dell’art. 12-bis t.u. immigrazione, qualora il fatto riguardi «l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone», non è ravvisabile il denunciato difetto di proporzionalità della pena, avendo la medesima Consulta già sottolineato la «dimensione plurioffensiva» della fattispecie aggravata in esame, che evoca, «secondo le verosimili intenzioni del legislatore, scenari di coinvolgimento di organizzazioni criminali attive nel traffico internazionale di migranti», rafforzando così la portata offensiva della fattispecie astratta (sentenza n. 63 del 2022), trattandosi, peraltro, di circostanza a effetto comune, che implica un aumento della pena della fattispecie base fino a un terzo, la sua previsione non si traduce in una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata rispetto all’intrinseca gravità della tipologia dei fatti tipizzati.
Ciò posto, a questo punto della disamina, i giudici di legittimità costituzionale denotavano che, se la misura della pena edittale prevista per il reato di «[m]orte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina» costituisce un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare, connotato da un disvalore assai significativo, tale da giustificare appunto una pena così elevata, rispetto alla quale, quindi, le censure di irragionevolezza e sproporzione intrinseca non sono fondate, però, i fatti riconducibili al censurato art. 12-bis sono ascrivibili a «“tipi” criminologici […] ben distinti» (sentenza n. 63 del 2022), tra cui spicca la figura del cosiddetto «migrante-scafista» non trafficante, cui fa riferimento la stessa ordinanza di rimessione dato che, con questa espressione, ormai invalsa nello stesso linguaggio giudiziario, si indica il migrante irregolare – del tutto estraneo all’eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto – cui viene assegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo di trasporto o altro ruolo logistico (ad esempio, di addetto al satellitare, di custode del cibo e dell’acqua, di incaricato dell’ordine a bordo), essendo sovente come tale soggetto sia costretto ad assumere questo compito, durante il viaggio, mediante violenza o minaccia, esercitata su di lui o sui suoi familiari dagli stessi trafficanti, oppure dalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza.
Quindi, per evitare che l’applicazione della fattispecie incriminatrice ai casi in esame si traduca in un trattamento sanzionatorio sproporzionato e, dunque, lesivo degli evocati parametri costituzionali, ad avviso del Giudice delle leggi, il giudice dovrà far uso di tutti gli strumenti che l’ordinamento gli mette a disposizione, oltre che a un puntuale accertamento degli elementi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie di reato, come il nesso causale tra la specifica condotta del migrante e l’evento lesivo concretamente verificatosi, il dolo rispetto a detta condotta e alle sue concrete modalità esecutive, la colpa in relazione all’evento non voluto, mediante il ricorso, per accertare o calibrare la responsabilità del cosiddetto migrante-scafista, rispettivamente, alle cause scriminanti o alle circostanze attenuanti comuni.
Ebbene, con riferimento alle prime, la situazione concreta in cui, di regola, uno dei migranti irregolari è costretto ad assumere il ruolo di “scafista”, per la Consulta, non si può non evocare l’esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), nel senso che, una volta escluso il collegamento del migrante con l’organizzazione criminale che ha pianificato e realizzato le operazioni di trasporto, l’essere costretto a collaborare alla traversata a causa delle minacce o delle violenze subìte, ovvero per sfuggire alle condizioni gravemente degradanti presenti in molti centri di detenzione nei quali vengono fatti sostare i migranti, ovvero ancora per fronteggiare una situazione di necessità prodotta dalla «cinica azione di abbandono in acque extraterritoriali dei disperati» (Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza 10 dicembre 2014-23 gennaio 2015, n. 3345), ben potendosi integrare quel «pericolo attuale di un danno grave alla persona», non «altrimenti evitabile», richiesto dall’art. 54, primo comma, cod. pen., fermo restando che non si può, perlomeno di regola, ritenersi che detto pericolo, da cui il migrante tenta di mettersi al riparo mediante la realizzazione del reato, sia da lui «volontariamente causato» semplicemente per aver intrapreso il percorso migratorio clandestino, così come non possono assumere carattere ostativo all’operatività dello stato di necessità le difficoltà probatorie, considerato che, ai sensi dell’art. 530, comma 3, cod. proc. pen., se «vi è dubbio sull’esistenza» delle cause di giustificazione, «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione», laddove almeno l’imputato abbia allegato seri e circostanziati elementi fattuali idonei a rendere plausibile, anche se non compiutamente provata, la sussistenza della scriminante (ex multis, Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 21 febbraio-23 luglio 2020, n. 22040; sesta sezione penale, sentenza 11 settembre-23 ottobre 2018, n. 48280).
Qualora poi la condotta del cosiddetto migrante-scafista non sia scriminabile, per la Corte costituzionale, il giudice potrà avvalersi di altri strumenti approntati dall’ordinamento, che consentono di pervenire a un’attenuazione del trattamento sanzionatorio, in omaggio, oltre che al principio di proporzionalità, a quello di individualizzazione della pena, «che richiede di tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi» (sentenza n. 117 del 2025), così da rendere «quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022), fermo restando che, nel caso di commissione plurisoggettiva del delitto di cui al censurato art. 12-bis, in particolare, assumerà rilievo la circostanza attenuante del contributo di minima importanza prevista dall’art. 114, primo comma, cod. pen., che peraltro il comma 4 del medesimo art. 12-bis rende pienamente bilanciabile con le aggravanti cosiddette “blindate”, nel senso che l’applicazione dell’attenuante in esame potrà consentire di calibrare la sanzione al contributo apportato al fatto di reato dal singolo concorrente, al suo effettivo disvalore e alla sua ridotta rimproverabilità, il che potrà accadere allorché l’imputato sia soltanto l’anello finale di un traffico di migranti riconducibile a un sodalizio criminale che ne trae profitto e la sua condotta sia oggettivamente fungibile, perché agevolmente sostituibile con l’azione di altri migranti o con una diversa distribuzione di compiti tra di essi per opera dei trafficanti.
Sempre in una prospettiva costituzionalmente orientata, si faceva infine presente come debba infine attribuirsi rilievo all’attenuante prevista dal terzo comma dell’art. 114 cod. pen. – anch’essa bilanciabile, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, t.u. immigrazione con le cosiddette aggravanti “blindate” –, considerato che il migrante ben potrebbe trovarsi in uno stato di soggezione psicologica rispetto ai trafficanti, cagionato dalla relazione di forza da essi instaurata e dalla conseguente preoccupazione di non pregiudicare gli interessi propri o della propria famiglia; soggezione, o vera e propria coazione psicologica che attenua in concreto, pur senza annullarle, le sue facoltà di reazione e lo determina alla commissione del reato.
Precisato ciò, anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 3 Cost., per «[ir]ragionevolezza estrinseca» rispetto al trattamento sanzionatorio previsto da altre fattispecie incriminatrici evocate quali tertia comparationis, erano stimate allo stesso modo infondate.
In particolare, dopo essersi fatto presente come occorresse doversi tener conto che, fermi restando i divieti esplicitamente elencati dall’art. 3, primo comma, Cost., «nel giudizio di eguaglianza rilevano […] i soli profili per i quali si discute di […] diritti, doveri o interessi specificamente costituzionali» (sentenza n. 54 del 2026) e che, «[p]er costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative […] deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009)» (sentenza n. 90 del 2025), si giungeva alla conclusione secondo la quale, soltanto «a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee», ovvero di equiparazioni sanzionatorie tra fattispecie eterogenee, «non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione», si può ritenere che la scelta legislativa trasmodi «nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012).
Ordunque, a fronte del fatto che il rimettente poneva il censurato art. 12-bis, in primo luogo, in comparazione con il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettere b) o c), t.u. immigrazione, in concorso formale, ex art. 586 cod. pen., con l’omicidio e le lesioni plurimi colposi, si notava però che l’art. 12-bis t.u. immigrazione prevede un’ipotesi speciale del delitto di cui all’art. 586 cod. pen., sanzionando con una pena più elevata – e in ciò risiede lo scopo della sua introduzione – le condotte che, precedentemente, ricadevano nell’ambito di applicazione delle norme incriminatrici assunte a tertia comparationis il che faceva sì che, per la Corte, la previsione di una fattispecie criminosa speciale, rispetto ad altre già presenti nell’ordinamento, caratterizzata da un diverso e più severo trattamento sanzionatorio, non comporta una disparità di trattamento lesiva dell’art. 3 Cost. e rientra, al contrario, negli apprezzamenti discrezionali del legislatore «sull’opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa» (sentenza n. 95 del 2019), che incontrano il solo limite della non manifesta irragionevolezza.
Tal che se ne faceva discendere la non fondatezza di tale profilo di censura.
Ciò posto, una volta presosi atto che il giudice a quo lamentava la manifesta irragionevolezza della censurata scelta sanzionatoria rispetto alla cornice edittale prevista dall’art. 452-ter cod. pen., che per il delitto di inquinamento ambientale, commina «la pena della reclusione da cinque a dieci anni» aumentata fino al triplo, con il limite di venti anni di reclusione, «[n]el caso di morte di più persone» ovvero di morte anche di una sola persona e di «lesioni di una o più persone», si rilevava che, se anche questa norma incriminatrice introduce un’ipotesi speciale del delitto di cui all’art. 586 cod. pen., prevedendo il reato di «[m]orte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale», tuttavia, al di là dell’identità dell’evento non voluto e del suo titolo di imputazione soggettiva, le due fattispecie delittuose presentano sostanziali differenze, sia sul piano dell’oggettività giuridica, sia sul piano della tipizzazione.
In effetti, dal momento che, nel delitto assunto a tertium comparationis, la fattispecie dolosa di base, posta a tutela dell’ambiente, è descritta facendo riferimento a «uno dei fatti di cui [all’articolo] 452-bis», primo comma, cod. pen., che consistono nel cagionare abusivamente «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna», essa integra, pertanto, un reato a forma libera, di evento, dovendo la condotta cagionare l’evento naturalistico costituito dalla compromissione ambientale, e di danno, integrando detto evento l’offesa materiale ed empiricamente verificabile del bene protetto, che è appunto l’ambiente.
La diversità quanto a tipizzazione delle condotte e la disomogeneità sul piano dell’offensività delle fattispecie poste a confronto, quindi, per la Consulta, inducono a ritenere non fondato il profilo di censura, tenuto conto altresì del fatto che, nell’ordinamento, vi sono altre ipotesi di delitti aggravati dall’evento morte puniti con sanzioni anche più severe di quelle comminate dall’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, come i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione, aggravati dalla morte non voluta del sequestrato, per i quali è prevista la pena di trenta anni di reclusione (artt. 289-bis e 630 cod. pen.); nonché ipotesi in cui la causazione dell’evento morte non voluto determina un brusco innalzamento della cornice edittale della fattispecie base dolosa, come il delitto di tortura (art. 613-bis cod. pen.), in cui se dal fatto «deriva la morte [della persona “torturata”] quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta» invece che quella della reclusione da quattro a dieci anni.
Infine, ancora una volta segnalandosi un’altra questione proposta dal rimettente, cioè quella con cui si censurava l’“equiparazione sanzionatoria” tra il delitto previsto dall’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione e l’omicidio volontario, per il quale l’art. 575 cod. pen. prevede «la reclusione “non inferiore ad anni ventuno”, vale a dire […] la pena della reclusione da un minimo di ventuno a un massimo di ventiquattro anni, quest’ultimo risultante dalla regola generale di cui all’art. 23 cod. pen.» (sentenza n. 197 del 2023) dato che, a suo avviso, «il sistema sanzionatorio […] fini[rebbe] per obliterare la differenza tra le due fattispecie delittuose sotto il profilo dell’elemento soggettivo, finendo per trattare in modo analogo (se non addirittura sanzionando più gravemente la fattispecie colposa) situazioni con grado di colpevolezza ontologicamente diverso», si osservava che, come evidenziato sempre in sede di giustizia costituzionale, se è innegabile che «[o]gni omicidio lede in maniera definitiva una vita umana [e] poiché ciascuna persona ha pari dignità rispetto a tutte le altre, ogni omicidio parrebbe avere identico disvalore», non deve trascurarsi che la morte di una persona può essere causata con dolo, con preterintenzione, con colpa, nel senso che le conseguenze materiali dell’azione sono identiche: ma l’intensità di tale rimprovero è assai differente in ciascuna di tali ipotesi (sentenza n. 197 del 2023).
Ciò premesso, ad avviso del Giudice delle leggi, la comparazione con la fattispecie dell’omicidio volontario non è idonea a dimostrare la manifesta irragionevolezza e sproporzione della sanzione prevista dal censurato art. 12-bis t.u. immigrazione, se solo si considera che la pena minima di venti anni di reclusione – su cui si appuntavano le censure del rimettente – è comminata per un omicidio plurimo, ossia per «la morte di più persone», ovvero per la morte anche di una persona, ma affiancata da «lesioni gravi o gravissime a una o più persone», facendosene conseguire da ciò come il termine di paragone, individuato dal giudice a quo, non sia pertinente, in quanto il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato con l’omicidio volontario plurimo o con l’omicidio in concorso con lesioni volontarie (sentenza n. 54 del 2026), tanto più se si considera che il delitto di cui all’art. 12-bis di cui al t.u. immigrazione, stante la sua natura plurioffensiva, è preposto a tutela di più beni giuridici: l’ordinata gestione dei flussi migratori, e gli interessi costituzionalmente rilevanti ad essa sottesi, e ancor più i diritti fondamentali dei migranti, come la loro dignità, la loro incolumità e la loro vita.
Da ciò se ne faceva pertanto discendere la non fondatezza anche di questo profilo di censura.
I giudici di legittimità costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiaravano, da un lato, infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 1 e 3, t.u. immigrazione, quest’ultimo limitatamente alla circostanza aggravante del fatto che riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, sotto il profilo sia dell’irragionevolezza e sproporzione intrinseche sia della disparità di trattamento, dall’altro, inammissibili quelle relative al divieto di bilanciamento tra circostanze (art. 12-bis, comma 4, t.u. immigrazione) e alla mancata previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sollevate in riferimento agli stessi parametri costituzionali.
4. Conclusioni: la norma resta in vigore, ma il giudice deve valutare il caso concreto
Con la sentenza qui in commento, la Consulta ha ritenuto non in contrasto con la Costituzione il delitto di morte e lesioni come conseguenza dei delitti di immigrazione clandestina (art. 12-bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non stimandosi illegittima la norma che le prevede (ossia quella appena citata), rispettivamente per «difetto di proporzionalità della pena edittale», per il fatto che vi sia il «divieto di bilanciamento tra le circostanze» e in ragione della la «mancata previsione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con possibilità di bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza con circostanze aggravanti
Pertanto, per effetto di questa pronuncia, il precetto normativo summenzionato continuerà a trovare applicazione così come esso è attualmente previsto nel nostro ordinamento giuridico, a nulla rilevando tale asserita sproporzione, siffatta mancata previsione e la sussistenza di codesto divieto (avendo, come appena evidenziato, la Consulta reputate le censure suesposte non meritevoli di accoglimento).
Queste sono dunque le novità (o, meglio, le conferme) che connotano il provvedimento qui in commento.
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