La salute del detenuto e dell’internato nella Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

La tutela della salute dei detenuti nella giurisprudenza Corte EDU: condizioni igieniche, salute mentale, trattamenti sanitari forzati e rimedi contro il sovraffollamento carcerario.

Scarica PDF Stampa

In molti Precedenti della Corte EDU, i ricorrenti lamentano la precarietà igienico-sanitaria dei luoghi di detenzione, il che costituisce un trattamento inumano e degradante ex Art. 3 CEDU. Vi sono senz’altro casi-limite, come la presenza di topi ed insetti nel letto del carcerato, riscontrata in Corte EDU, 29 gennaio 2009, Antropov vs. Russia. Tuttavia, nella Giurisprudenza di Strasburgo, negli ultimi decenni, la soglia minima di gravità comprende anche lesioni una volta reputate bagatellari, come dover sopportare il fumo passivo dei compagni di cella. Per non parlare, poi, di tematiche igienico-sanitarie classiche, come l’eventuale problema della diffusione di malattie infettive. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. La tutela igienico-sanitaria


Per quanto afferisce alla sussunzione, entro l’Art. 3 CEDU, dell’esposizione al fumo passivo, Corte EDU, 14 settembre 2010, Florea vs. Romania ha affermato che “in presenza di certe circostanze, anche l’esposizione al fumo passivo in carcere può costituire un trattamento inumano e degradante”. Oltretutto, Corte EDU, 14 settembre 2010, Florea vs. Romania ha censurato che una legge interna rumena vieta di fumare nei luoghi pubblici, ivi compresi gli ospedali carcerari ed i penitenziari. Del pari, in Corte EDU, 25 gennaio 2011, Elefteradis vs. Romania, è stato precisato che “lo Stato ha l’obbligo, pena la violazione dell’Art. 3 CEDU, di adottare misure per proteggere il detenuto contro gli effetti del fumo passivo, quando, sulla base degli esami medici e delle prescrizioni dei sanitari, ciò sia necessario per motivi di salute”. Nello specifico, in Corte EDU, 25 gennaio 2011, Elefteradis vs. Romania, il ristretto ricorrente soffriva di un’insufficienza respiratoria, aggravatasi proprio a causa del fumo passivo patito all’interno della cella.
 
Come prevedibile, sotto il profilo meta-temporale e meta-geografico, più impegnativo è il problema dell’eventuale diffusione di malattie infettive in carcere. In Corte EDU, 30 settembre 2010, Pakhomov vs. Russia, si è postulato che “la contrazione, in carcere, di malattie infettive [soprattutto per quanto riguarda la tubercolosi, ndr] non implica, di per sé sola, una violazione dell’Art. 3 CEDU. Quest’ultima si avrà solo nel caso di mancato apprestamento di un conseguente trattamento, che risponda al canone dell’adeguatezza”. L’Art. 3 CEDU non è stato precettivo, poiché il trattamento curativo è stato adeguatamente eseguito, anche in Corte EDU, 30 luglio 2009, Pitalev vs. Russia, Corte EDU, 18 ottobre 2007, Babushkin vs. Russia nonché in Corte EDU, 8 novembre 2005, Alver vs. Estonia. In tutte queste Sentenze ha prevalso la ratio scriminante della “tempestività delle cure” e non il semplice fatto in sé di aver contratto la malattia infettiva durante la reclusione. Ciononostante, in Dottrina, molti hanno fatto notare che, nell’ottica intransigente ed iper-garantistica di Corte EDU, Grande Camera, 28 settembre 2015, Bouyid vs. Belgio, ogni pur minima lesione dell’integrità psicofisica del ristretto va ricondotta sempre e comunque nel campo applicativo dell’Art. 3 CEDU; pertanto, a maggior ragione, il collocamento in carcere entro un ambiente malsano che ha cagionato una malattia infettiva è già, di per sé, un trattamento inumano e degradante ex Art. 3 CEDU. Ovverosia, la tutela della salute del carcerato dev’essere assoluta e priva di eccezioni o lassismi. Anzi, nella Giurisprudenza della Corte EDU, l’onere della prova, in caso di danno alla salute della persona detenuta, è invertito, poiché è lo Stato convenuto a dover dimostrare di aver messo in atto tutte le misure di prevenzione sanitaria possibili, soprattutto se il ristretto godeva di buona salute prima dell’ingresso in carcere. Pertanto, a prescindere da poche Sentenze non allineate, i Magistrati di Strasburgo, solitamente, reputano che la contrazione di una malattia infettiva in carcere è già, di per sé, una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex Art. 3 CEDU. D’altra parte, la Corte EDU presume come inumano e degradante il fatto di aver inserito in una cella un ristretto portatore di malattie infettive, senza aver prima effettuato le debite visite mediche preliminari al fine di scongiurare potenziali epidemie. Nella Giurisprudenza della Corte EDU, la tutela della salute del ristretto gode di una precettività assoluta e prioritaria, soprattutto in tema di diffusione di epidemie infettive. I Magistrati di Strasburgo presumono che lo Stato convenzionato, alla luce dell’Art. 3 CEDU, debba allestire ogni misura preventiva possibile per impedire gravi lesioni del benessere psicofisico del detenuto. Nessuna situazione emergenziale, anche ex comma 2 Art. 15 CEDU, può giustificare trattamenti inumani e degradanti. L’Art. 3 CEDU deve sempre essere applicato, anche in ambito medico-penitenziario, con la massima diligenza e con standards concreti altamente elevati, il che vale specialmente con afferenza alla delicata e perenne tematica delle infezioni contagiose trasmissibili da recluso a recluso. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

2. La tutela della salute mentale dei detenuti nella Giurisprudenza della Corte EDU


Quando la persona privata della libertà personale è contestualmente affetta da patologie psichiatriche, è assai frequente che la reclusione, perlomeno in certe modalità, si trasformi in un trattamento torturativo o, perlomeno, inumano e crudele ex Art. 3 CEDU. P.e., basti pensare che la maggior parte dei reclusi è affetta da poli-tossicomanie, compreso l’abuso di alcol. In effetti, gli stupefacenti recano effetti devastanti sull’equilibrio psichico del detenuto, il quale è costretto, in carcere, all’astinenza totale. A tal proposito, Corte EDU, 20 gennaio 2009, Slawomir Musial vs. Polonia ha notato che “occorre considerare [nel caso dei reclusi affetti da problemi di salute mentale, ndr] la condizione di particolare vulnerabilità [del ristretto] e l’incapacità, almeno in certi casi, di dolersi di un particolare trattamento [inumano e degradante, ndr]”. Sinteticamente, eppur chiaramente, Corte EDU, 18 dicembre 2007, Dybeku vs. Albania precisa, una volta per tutte, che “nelle ipotesi [di malattia mentale del detenuto, ndr] la detenzione in un carcere ordinario, insieme a detenuti in buona salute, con un trattamento pari a quello riservato a questi ultimi, può costituire, di per sé, un trattamento degradante, per il potenziale effetto di aggravamento delle già instabili condizioni psichiche del soggetto, oltre che una mancanza rispetto alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei detenuti mentalmente malati”. Dette “Raccomandazioni del Consiglio d’Europa”, citate da Corte EDU, 18 dicembre 2007, Dybeku vs. Albania, si sono concretizzate nella Regola 47 delle Regole penitenziarie europee, la quale è rubricata “Salute mentale” e recita che “devono essere disponibili degli istituti specializzati o delle sezioni specializzate, posti sotto il controllo medico, per l’osservazione e la cura di detenuti affetti da disturbi o anormalità mentali […] Il servizio medico penitenziario deve fornire cure psichiatriche a tutti i detenuti che hanno la necessità di tali cure e porre particolare attenzione alla prevenzione del suicidio”.
 
Queste affermazioni e norme, nel panorama penalistico italiano, hanno acquisito ancor più importanza da quando Cass., SS.UU., 8 marzo 2005, n. 9163, Raso (Sezioni Unite Raso) ha riconosciuto alle turbe borderline di cagionare un’infermità o una seminfermità mentale che rende, talvolta, non imputabile l’infrattore. Nello specifico, Sezioni Unite Raso del 2005 hanno statuito, per la prima volta nella Giurisprudenza di legittimità italiana, che “anche i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, ai sensi ed ai fini degli Artt. 88 ed 89 CP, purché, tra l’altro, tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo”. Ora, negli ultimi anni, Sezioni Unite Raso del 2005 sono state corroborate da molti altri Precedenti di legittimità, che, di fatto, hanno notevolmente ampliato la ratio di “patologia psichica invalidante”. P.e., Cass., sez. pen. II, 15 aprile 2013, n. 17086 ha confermato che “i disturbi della personalità […] debbono porsi in nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, in modo tale che il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”. Quindi, pure Cass., sez. pen. II, 15 aprile 2013, n. 17086 attribuisce ai “semplici” disturbi della personalità una potenziale efficacia invalidante che, prima di Sezioni Unite Raso del 2005, era attribuita solamente a patologie psichiche conclamate e manifestamente indubitabili. Su tale medesima tematica, al fine di spegnere i facili entusiasmi delle oggi onnipotenti neuroscienze, Fidelbo (2005)[1] corregge il tiro precisando che “[comunque, ndr] il nesso eziologico funge [pur sempre, ndr] da correttivo dell’allargamento della nozione di infermità; il rischio di allargare eccessivamente il campo della non imputabilità viene ridotto nella misura in cui si richiede l’esistenza di un rapporto diretto tra il reato e la specifica anomalia dell’agente, e solo qualora la condotta criminosa trovi la propria motivazione nella particolare psicopatia dell’imputato: [solo, ndr] a queste condizioni può parlarsi di rilevanza del disturbo della personalità sulla capacità d’intendere e di volere”. In buona sostanza, la Dottrina mette in guardia da un’interpretazione ipertroficamente estensiva della nuova ratio di “disturbo della personalità invalidante” così come introdotta da Sezioni Unite Raso del 2005. Dunque, la Giuspenalistica italiana si dissocia da quella “patologizzazione” oltranzistica del reo caratterizzante specialmente le neuroscienze statunitensi, che abusano, in maniera ossessiva, del concetto di infermità mentale dell’infrattore. Del pari, pure Gallo (2015)[2] nota che, in Sezioni Unite Raso del 2005, l’estensione precettiva del concetto di “malattia mentale” non sempre ha avuto risvolti positivi, in tanto in quanto sussumere i disturbi della personalità entro l’ambito applicativo degli Artt. 88 ed 89 CP ha cagionato non poche confusioni pratiche, provocando un generale “indebolimento” della/nella chiarezza dei lemmi “infermità/seminfermità psichica”. Estendere eccessivamente l’applicabilità degli Artt. 88 ed 89 CP significa banalizzare la ratio della non imputabilità del reo infermo di mente. Entro tale incerto panorama applicativo-qualificatorio, l’unica certezza, come da sempre asserito dalla Corte EDU, è che il detenuto affetto da patologie psichiche manifesta un’estrema vulnerabilità, che lo deve rendere destinatario di un’esecuzione penitenziaria differenziata e specifica.
 
Tutta la Giurisprudenza della Corte EDU si sforza di massimizzare gli standards imposti dalla Regola 47 delle Regole penitenziarie europee. A tal proposito, Corte EDU, 1 ottobre 2013, Ticu vs. Romania ribadisce, nuovamente, che “condizioni di detenzione che potrebbero risultare inadeguate per soggetti sani, lo saranno, sicuramente e soprattutto, per detenuti con problemi mentali”. Anzi, la tutela del recluso psicopatico è assoluta e prioritaria anche in Corte EDU, 10 gennaio 2013, Claes vs. Belgio, nel senso che “anche il collocamento nel reparto psichiatrico del carcere può dar luogo a violazione dell’Art. 3 CEDU quando non siano assicurate cure mediche adeguate e la detenzione si prolunghi per un periodo di tempo [eccessivo] senza realistiche prospettive di cambiamento […]; né possono invocarsi [a discolpa dello Stato convenuto, ndr] eventuali ostacoli derivanti dal comportamento del detenuto medesimo, per giustificare l’inadempimento degli obblighi gravati sullo Stato, in virtù della posizione di inferiorità e di impotenza tipica dei soggetti [detenuti con malattie psichiche, ndr]”. Come si può notare, anche Corte EDU, 10 gennaio 2013, Claes vs. Belgio attribuisce la massima priorità alla protezione, ex Art. 3 CEDU, della dignità e della salute dei ristretti affetti dalla “impotenza tipica” dei malati psichiatrici. P.e., Corte EDU, 17 novembre 2015, Bamouhammad vs. Belgio ha precisato che “quando i referti medici indichino la necessità di un controllo psicologico costante, continui trasferimenti che lo rendano inattuabile, con conseguente peggioramento della già fragile salute mentale del detenuto, sono idonei a determinare il superamento della soglia minima di gravità [il quale conduce alla violazione dell’Art. 3 CEDU, ndr]”. Dunque, nella Giurisprudenza della Corte EDU, non è tollerate neppure la minima deroga alla tutela della salute del carcerato affetto da patologie psichiatriche.
 
Tuttavia, benché la mancanza di salute mentale, in capo al detenuto, ponga, sulla PA carceraria, doveri molto pesanti, ciononostante, nella Giurisprudenza della Corte EDU, la protezione del ristretto psicopatico non viene ipostatizzata ultra vires, né comporta una condanna automatica dello Stato convenuto. P.e., Corte EDU, 30 luglio 1998, Aeris vs. Belgio puntualizza, con molto senso pratico, che “la violazione [dell’Art. 3 CEDU] è esclusa quando nonostante l’inadeguatezza delle condizioni del reparto psichiatrico in cui il ricorrente sia stato detenuto, tali per cui, allo stesso, non sia stato assicurato un trattamento effettivo, non vi sia prova di un deterioramento della sua salute psichica”. Pertanto, Corte EDU, 30 luglio 1998, Aeris vs. Belgio invita l’interprete alla “concretizzazione” della fattispecie processuale, a prescindere dal fatto che essa afferisca ad un carcerato affetto da patologie mentali. Ciò che conta è l’effettività concreta, o meno, della lesione alla salute della persona in vinculis. Nel dettaglio, Corte EDU, 30 luglio 1998, Aeris vs. Belgio ha osservato che “sarebbe irragionevole pretendere da una persona con gravi disturbi mentali una dettagliata e coerente descrizione di quanto patito durante la detenzione; al tempo stesso, tuttavia, nonostante lo stato di ansia del ricorrente, bisognoso di trattamento psichiatrico, fosse causato dalle condizioni della detenzione e nonostante la difficoltà, per lui, di descrivere come ciò avesse inciso sul suo stato di salute, [prevale] […] la carenza di prova circa la natura degradante o inumana del trattamento”. Similmente, Corte EDU, 14 giugno 2007, Novak vs. Croazia ha confermato, nella medesima ottica di Corte EDU, 30 luglio 1998, Aeris vs. Belgio, che la ratio dell’onere di provare il danno subito vale anche nel contesto della presunta mancata tutela dei carcerati con malattie mentali, pur se rimane il notevole problema dell’attendibilità delle dichiarazioni di una parte lesa non psichicamente lucida.
 
Merita un accenno pure la problematica della protezione della salute dei ristetti con turbe psicologiche che li spingono al suicidio. In questi casi, l’eventuale responsabilità dello Stato convenuto attiene non soltanto all’Art. 3 CEDU, in tema di divieto di tortura, ma anche all’Art. 2 CEDU, in materia di diritto alla vita. Come evidenziato da Corte EDU, 9 giugno 1998, L.C.B. vs. Regno Unito, “[dall’Art. 2 CEDU] deriva non solo un obbligo negativo di astensione [da lesioni al bene della vita, ndr], ma anche l’obbligo positivo per lo Stato, di adottare misure appropriate per la salvaguardia della vita di quanti si trovino sotto la sua giurisdizione”. Tuttavia, come specularmente messo in risalto da Corte EDU, Grande Camera, 28 ottobre 1998, Osman vs. Regno Unito, la tutela della vita del recluso aspirante suicida dev’essere, comunque, contestualizzata e relativizzata, nel senso che non si può “giungere ad imporre sulle pubbliche Autorità un onere impossibile o sproporzionato”, anche perché l’eventuale suicidio è pur sempre un atto di autodeterminazione non preventivabile e non del tutto evitabile. Quindi, in sostanza, come concluso da Corte EDU, 3 aprile 2001, Keenan vs. Regno Unito, “nei casi di suicidio in carcere, l’obbligo positivo [ex Art. 2 CEDU] può dirsi violato [solamente, ndr] qualora le Autorità penitenziarie, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di un rischio concreto ed immediato, non abbiano adottato le misure che, ragionevolmente, ci si può aspettare che scongiurino quel rischio”. Nello specifico, Corte EDU, 3 aprile 2001, Keenan vs. Regno Unito non ha condannato lo Stato convenuto ex Art. 2 CEDU poiché la PA carceraria ha adottato “tutte le misure ragionevolmente idonee a scongiurare il suicidio del figlio [detenuto] della ricorrente”; il che non ha, invece, impedito la condanna del Regno Unito ex Art. 3 CEDU “per la carenza di trattamento adeguato alle condizioni psichiche del detenuto”. Ognimmodo, i Magistrati di Strasburgo sono pur sempre consapevoli che il suicidio dell’individuo in vinculis, benché sintomo indubitabile di patologia mentale, è pur sempre un libero atto di autodeterminazione non pienamente scongiurabile. Quindi, come messo in risalto da Corte EDU, 7 gennaio 2003, Younger vs. Regno Unito, “l’adempimento dell’obbligazione [ex Art. 2 CEDU, per lo Stato convenuto, ndr] deve avvenire compatibilmente con i diritti e le libertà individuali del detenuto: al di là di misure e precauzioni generali, idonee a ridurre le possibilità di atti autolesivi, senza incidere sull’autonomia personale, la necessità di misure più stringenti e la loro ragionevole applicabilità devono valutarsi alla stregua delle circostanze del singolo caso”. Pertanto, Corte EDU, 7 gennaio 2003, Younger vs. Regno Unito prende realisticamente e ragionevolmente atto del fatto che l’eventuale suicidio del carcerato consta in un atto libero e non del tutto prevedibile. Conseguentemente, la condanna dello Stato convenuto ex Art. 2 CEDU non è né automatica né indipendente dal singolo contesto concreto.
 
In buona sostanza, i Magistrati di Strasburgo notano sempre che la conoscenza/conoscibilità del pericolo di suicidio del ristretto va calcolata nel contesto concreto. P.e., Corte EDU, 16 ottobre 2008, Renolde vs. Francia attribuisce un basilare ruolo “ad eventuali precedenti tentativi ed alle diagnosi delle condizioni psichiche del detenuto”. Tale è stata pure la ratio seguita da Corte EDU, 19 luglio 2012, Ketreb vs. Francia. Oppure, in Corte EDU, 1 giugno 2010, Jasinska vs. Polonia, la condanna dello Stato convenuto ha avuto come motivazione la mancata diligente analisi “delle informazioni fornite alle Autorità circa il peggioramento della salute mentale del detenuto”. Oppure ancora, in Corte EDU, 6 dicembre 2011, De Donder & De Clippel vs. Belgio, il suicidio del ristretto è stato qualificato come “prevedibile” perché il medesimo aveva, di recente, subito un trattamento sanitario obbligatorio. Da citare è pure Corte EDU, 4 febbraio 2016, Isenc vs. Francia, in cui si è censurata, sempre in tema di suicidio in carcere, “la mancata attuazione delle disposizioni relative alla collaborazione tra istituto penitenziario e servizi sanitari”. Tuttavia, va notato, in tutti i Precedenti or ora menzionati, il ruolo centrale di una debita “contestualizzazione” della prevedibilità del suicidio del soggetto in vinculis.

3. Trattamenti medici “forzati” su persone detenute e sciopero della fame


In tema di trattamenti sanitari obbligatori, anche a carico di individui sottoposti a restrizioni della libertà personale, vale la regola generale stabilita da Corte EDU, 24 settembre 1992, Herczegfalvy vs. Austria, ovverosia “una misura, la quale rappresenti una necessità terapeutica, alla stregua dei principi generali della medicina, non può considerarsi inumana o degradante, purché l’esistenza della necessità medica sia convincentemente dimostrata”. Negli Anni Duemila, siffatta ratio è stata ripresa dalle altrettanto fondamentali Sentenze-pilota contenute in Corte EDU, 10 febbraio 2004, Naoumenko vs. Ucraina ed in Corte EDU, Grande Camera, 11 luglio 2006, Jalloh vs. Germania.
 
Naturalmente, come prevedibile, non mancano, nella Giurisprudenza della Corte EDU, Precedenti volto ad arginare eventuali abusi. P.e., Corte EDU, 7 ottobre 2008, Bogumil vs. Portogallo ha precisato, con la massima severità garantistica, che “la decisione di procedere al trattamento in assenza di consenso dev’essere assistita da adeguate garanzie procedurali, che devono essere seguite; si deve, poi, considerare se la misura in questione abbia causato dolore fisico o sofferenza intensi, se sia stata disposta ed eseguita da personale medico, se abbia cagionato un peggioramento delle condizioni di salute del detenuto, ovvero conseguenze durevoli sulla sua salute”. Come si può notare, il tso a carico del recluso non e lasciato solamente alle vaghe e generali enunciazioni di principio di cui in Corte EDU, 24 settembre 1992, Herczegfalvy vs. Austria. Del pari, ad esempio, Corte EDU, 1 febbraio 2011, Yazgul Yilmaz vs. Turchia ha statuito che necessitano “garanzie supplementari” allorquando il tso su un/una detenuto/a minorenne implichi il rischio di una potenziale offensione dell’integrità sessuale del/della recluso/a.
 
Delicata è pure la problematica di un trattamento medico forzato con finalità non terapeutiche, bensì processual-probatorie. P.e., Commissione EDU, 4 dicembre 1978, X. vs. Olanda (confermata, ventotto anni dopo, da Corte EDU, 5 gennaio 2006, Schmidt vs. Germania) ha postulato che “non costituisce violazione degli Artt. 3 ed 8 CEDU il prelievo coattivo di campioni di saliva o sangue a fini di indagini”. Tuttavia, come prevedibile, non sono mancate ulteriori e più dettagliate precisazioni giurisprudenziali. P.e., Corte EDU, Grande Camera, 11 luglio 2006, Jalloh vs. Germania è entrata nei dettagli, specificando che “[i prelievi salivari o ematici non violano gli Artt. 3 ed 8 CEDU, ndr] purché, tuttavia, [il prelievo forzato] risulti convincentemente giustificato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, da sottoporre ad un vaglio tanto più stringente quanto più invasivo risulti l’intervento effettuato. In questi casi deve tenersi conto anche della gravità del reato oggetto d’indagine, nonché dell’eventuale possibilità di metodi alternativi per conseguire lo scopo perseguito”.
 
Tutto quanto qui premesso in tema di tso, vale pure nella spinosa fattispecie dell’alimentazione forzata di carcerati che abbiano scelto di protestare con lo sciopero della fame. In Dottrina, Medaglia (2017)[3], commentando Commissione EDU, X. vs. Germania (1984) e Commissione EDU, 20 ottobre 1997, Ilijkov vs. Bulgaria, ha rilevato che “va sottolineato il potenziale, ma inevitabile conflitto tra il diritto individuale all’integrità fisica e l’obbligo positivo, in capo agli Stati, ex Art. 2 CEDU, quando un detenuto rifiuti di nutrirsi, posto che l’alimentazione forzata implica elementi degradanti, che, in certe circostanze, possono ricadere sotto il divieto dell’Art. 3 CEDU, ponendo, comunque, a carico del ricorrente l’onere di provare che le modalità adottate configurino tortura, ovvero trattamento inumano o degradante.
 
In conformità alle linee-guida di Corte EDU, 24 settembre 1992, Herczegfalvy vs. Austria nonché di Corte EDU, 7 ottobre 2008, Bogumil vs. Portogallo, anche Corte EDU, 5 aprile 2005, Nevmerzhitsky vs. Ucraina ha evidenziato che “l’alimentazione forzata, [se] finalizzata a salvare la vita del detenuto, non può, in via di principio, considerarsi inumana o degradante, sempre che si dimostri la necessità medica del ricorso alla stessa, che siano rispettate le garanzie procedurali e che il modo in cui si proceda non superi la soglia minima di gravità”. Anche in Corte EDU, 19 giungo 2007, Ciorap vs. Moldavia, l’alimentazione forzata del carcerato in sciopero della fame è stata reputata “inumana e degradante” ex Art. 3 CEDU alla luce delle modalità brutali con cui essa è stata forzatamente eseguita. All’opposto, Corte EDU, 26 marzo 2013, Rappaz vs. Svizzera ha escluso la responsabilità, ex Art. 3 CEDU, dello Stato convenuto, in tanto in quanto il ristretto, in sciopero della fame da molti giorni, rischiava di perdere la vita; dunque, l’alimentazione forzata era legittima ex Art. 2 CEDU. Da notare, in ogni caso, che tutto dipende dalla specificità del caso concreto; non esistono regole generaliste ed onnicomprensive.

4. La Sentenza-pilota Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia


In Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia, lo Stato convenuto ha subito una pesante condanna a motivo della cronica violazione dell’Art. 3 CEDU da parte del proprio Ordinamento penitenziario. In special modo, la Sentenza-pilota qui in esame ha riscontrato, in Italia, “una generalizzata situazione di difficoltà degli istituti penitenziari, causata, principalmente, da un endemico sovraffollamento”. Sempre Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia esorta lo Stato convenuto “a, da un lato, ampliare l’ambito applicativo delle misure punitive non privative della libertà e, dall’altro lato, a prevedere adeguati rimedi preventivi e di natura compensativa per le ipotesi di violazione dell’Art. 3 CEDU a carico di soggetti detenuti”. Osservazioni simili erano già contenute in Corte EDU, Grande Camera, 13 luglio 2000, Scozzari vs. Italia. Problemi analoghi di “endemico sovraffollamento carcerario” erano stati riscontrati pure in Corte EDU, Grande Camera, 4 dicembre 2008, S. & Marper vs. Regno Unito.
 
Dopo lo scandalo socio-politico suscitato da Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani et al. vs. Italia, il Legislatore italiano ha introdotto gli Artt. 35 bis e 35 ter L. 354/75.
 
L’Art. 35 bis L. 354/75 prevede che il detenuto o l’internato possono rivolgere un reclamo, al Tribunale di sorveglianza, qualora la PA carceraria ponga in essere condotte “da cui derivi un attuale e grave pregiudizio dell’esercizio dei diritti”, L’Art. 35 bis L. 354/75, secondo la Dottrina penalistica italofona, ha di molto rafforzato la tutela giurisdizionale del ristretto avanti alla Magistratura di sorveglianza
 
L’Art. 35 ter L. 354/75 riguarda la tutela del detenuto o dell’internato nei confronti di una tortura o di un trattamento inumano o degradante ex Art. 3 CEDU, protrattosi per non meno di 15 giorni. In tal caso, il Tribunale di sorveglianza, a titolo di risarcimento, riduce la pena detentiva ancora da espiare di 1 giorno ogni 10 durante i quali il recluso ha subito la violazione dell’Art. 3 CEDU; oppure, il ristretto è risarcito con una somma pari ad 8 euro per ogni giorno di trattamento torturativo, inumano o degradante.
 
L’introduzione dei nuovi Artt. 35 bis e 35 ter L. 354/75 ha ricevuto il plauso del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (Decisione del 5 giugno 2014). Del pari, incidenter tantum, Corte EDU, 16 settembre 2014, Stella et al. vs. Italia valuta come “molto positiva” la novella degli Artt. 35 bis e 35 ter L. 354/75. Ciononostante, con molto realismo, in Corte EDU, 16 settembre 2014, Stella et al. vs. Italia, i giudici di Strasburgo si sono riservati di “esaminare la coerenza della Giurisprudenza dei giudici interni [con l’Art. 3 CEDU] nonché l’effettività teorica e pratica dei ricorsi”.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Note

Dott. Andrea Baiguera Altieri

Giurista italo-svizzero che lavora in Brescia
Si occupa prevalentemente di diritto penitenziario svizzero.
Si occupa di tutti gli ambiti della Giuspenalistica elvetica (Diritto Penitenziario svizzero, Criminologia, Statistiche criminologiche di lungo periodo, stupefac…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento