Il presente scritto indaga l’istituto del concordato in appello alla luce delle più recenti sentenze della Corte di cassazione. Offre così un quadro di riferimento completo sul meccanismo processuale della pena concordata in appello. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Premessa introduttiva. Inquadramento storico sistematico dell’istituto.
Una recentissima sentenza della Corte di cassazione sezioni unite penali[1] offre il destro per fare una ricognizione all’attualità, sullo stato dell’arte, di uno dei più importanti istituti del processo penale italiano. La sentenza 2647 inerisce al tema dell’impugnabilità del rigetto del concordato; l’istituto in questione è il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello[2].
Come noto le parti nel giudizio di appello possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva, con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53[3] della legge 24 novembre 1981, n.689, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, indica al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589[4] c.p.p. e nel termine previsto a pena di decadenza di 15 giorni prima dell’udienza.
Nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, ex articolo 53 legge n.689 cit., si applicano le disposizioni inerenti alle decisioni in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, ma il consenso dell’imputato è espresso a pena di decadenza nel termine di 15 giorni prima dell’udienza.
Rammentato che la cosiddetta riforma Cartabia[5] ha eliminato le esclusioni applicative dell’istituto concordatario in appello, bisogna portare l’attenzione sul fatto che allorquando procede nelle forme camerali la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste, indicando se l’appello sarà deciso a seguito di pubblica udienza o con procedimento camerale ex articolo 127[6] c.p.p. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma possono essere riproposte in udienza.
Allorquando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le medesime, dispone la prosecuzione del giudizio. La richiesta e la rinuncia ai motivi, non hanno effetto se la Corte decide in modo difforme dall’accordo.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1[7] dell’articolo 53 c.p.p., il procuratore generale presso la Corte di appello, sentiti i magistrati e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.
Tale conformazione normativa dell’istituto è il frutto di una stratificazione elaborata a far data dalla legge n.103 del 2017 c.d. legge Orlando – dal nome del guardasigilli proponente – che, a decorrere dal 3 agosto di quell’anno, introdusse il concordato in sede di giudizio di appello.
L’indicato pronunciamento nomofilattico, al più alto livello delle Sezioni unite, ci consente di svolgere considerazioni puntuali e precise intorno all’istituto in rassegna sotto il triplice versante della natura giuridica, della struttura e della funzione del concordato in appello. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La natura giuridica dell’istituto
In caso di rigetto del concordato in appello, le Sezioni unite con l’indicata sentenza 2647 hanno escluso la possibilità di ricorrere in cassazione perché, con la totale riespansione del perimetro devolutivo dell’impugnazione, l’imputato non vede leso il suo diritto di difesa. In buona sostanza con un chiaro approccio ermeneutico di tipo sostanziale, il massimo consesso giurisprudenziale a sezioni unite, ha statuito che il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi così come disciplinato dall’articolo 599-bis c.p.p. dispone la prosecuzione del giudizio, non è suscettibile di ricorso per cassazione.
La questione viene sottoposta al massimo consesso in virtù del fatto che sino ad allora si segnalavano presso la Suprema Corte, due contrapposti orientamenti incidenti sulla natura giuridica, sulla struttura e sulla funzione del concordato sui motivi di appello. Invero, chi sosteneva l’impugnabilità del rigetto del concordato opinava sull’adozione di una normale sentenza di secondo grado, come tale impugnabile secondo i canali ordinari[8]. Ancora sosteneva la previsione di ipotesi specifiche nelle quali si rinveniva l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza concordataria, per poi approdare alla vulnerabilità del diritto di difesa, giacché l’imputato privato di qualsivoglia strumento reattivo, si vedeva precludere l’accesso premiale con conseguente trattamento sanzionatorio di favore. Cosiddetto favore rei.
Le sezioni unite sono state di tutt’altro avviso e a questo sono approdate evidenziando la finalità deflattiva e non premiale del concordato, individuando precise differenti strutturali col patteggiamento[9].
Con chiarezza il massimo consesso giurisprudenziale italiano di legittimità, evidenzia le ragioni del proprio approdo ermeneutico. Innanzitutto il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, in virtù del quale l’ordinanza di rigetto della proposta concordataria non può essere ricorsa in cassazione ex articolo 568, comma 2[10] c.p.p., non risultando essa equiparabile alle sentenze e ai provvedimenti in materia di libertà personale, cui si riferisce la disposizione processuale or ora indicata e riportata in nota[11].
Secondo aspetto interpretativo è quello relativo alla mancata assegnazione del concordato al patteggiamento. Il Supremo consesso argomenta nei termini qui di seguito riassunti. L’articolo 599 bis c.p.p. non contempla né la possibilità di sindacare il mancato accoglimento del concordato, né l’immotivato rifiuto del procuratore generale di accondiscendervi. Per i fautori di questa tesi la mancanza di una norma, che sulla falsa riga di quella dettata dall’articolo 448[12] c.p.p. per il patteggiamento, consenta di proporre ricorso per cassazione nel caso di mancato accoglimento dell’accordo da parte del giudice, assume valore decisivo[13].
Fortemente connotativo della natura giuridica impressa dal Supremo consesso all’istituto del concordato sui motivi di appello è la raio deflattiva, intravista nel meccanismo processuale in rassegna. Essa è considerata estranea al modello processuale di tipo premiale rappresentato dal patteggiamento, per cui ammetter un controllo processuale sul diniego di consenso del pubblico ministero o sul rigetto della proposta di concordato, complicherebbe la procedura invece che semplificarla[14].
3. Il concordato nel quadro del giudizio di appello
Come noto nell’ambito del libro delle impugnazioni – il libro nono del Codice di procedura penale: articoli 568 e seguenti – l’appello, il giudizio di appello, è autonomamente disciplinato nel quadro del titolo secondo del libro in parola agli articoli 593 – 605 del codice di rito vigente. Tale consolidata collocazione sistematica serve, ai nostri fini, per comprendere come l’istituto concordatario qui desaminato, si atteggi nell’ambito della disciplina normativa dell’appello nel sistema processuale vigente in Italia.
Principio in materia è quello inerente ai casi di appello e all’appello del pubblico ministero in particolare. Per quanto concerne i casi di appello toutcurt vale quanto disposto dal fondamentale articolo 593[15] c.p.p. In ordine all’appello del P.M. il principio guida è quello in virtù del quale, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della Corte di assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale[16].
Principi regolatori della materia ineriscono in primis al giudice competente. Sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, decide la Corte di appello. Sull’appello proposto contro le sentenze della Corte di assise, decide la Corte di assise d’appello. Sull’appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono rispettivamente la Corte di appello e la Corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reati di competenza del tribunale o della Corte di assise.
Altro tema qualificante il giudizio di appello è quello relativo alla cognizione del giudice. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti[17].
Norma cardine della disciplina dell’appello nel sistema processuale vigente è poi quella di cui all’articolo 598 c.p.p. In virtù dell’indicata disposizione rubricata “estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello”, in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli 598 bis e seguenti.
Orbene, ed in questo si sostanzia il proprium del giudizio di appello, la vera disciplina di tale mezzo di impugnazione è quella racchiusa nell’itinerario normativo costituito dagli articoli 598 bis – 605 c.p.p. Passaggi fondamentali di tale itinerario legislativo sono sicuramente quelli inerenti alle decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ex articolo 598 bis[18] c.p.p., quelli inerenti alle decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti ai sensi dell’articolo 599[19] c.p.p. e quello afferente al concordato, anche con rinuncia ai motivi di appello, di cui si è trattato in questa sede.
La profonda differenza che gli istituti dell’udienza partecipata/non partecipata e del concordato comportano, rispetto al giudizio di primo grado, costituisce la cifra differenziale del gravame qui in disamina nel contesto del quale quadro si colloca l’accordo ex articolo 599 cit. c.p.p. Allorquando si dispone la cosiddetta udienza partecipata, la Corte provvede in pubblica udienza[20].
Nel dibattimento di appello può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti c.p.p., di atti compiuti nelle fasi antecedenti. Sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale provvede l’articolo 603[21] c.p.p. Fuori delle questioni di nullità il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma o di riforma della sentenza appellata[22].
Il sistema normativo delineato consente agevolmente di comprendere le peculiarità dell’appello nel nostro sistema giuridico processuale e consente di ritenere lo stesso peculiarizzato dagli istituti differenziali di prime cure delle udienze partecipate/non partecipate e soprattutto dell’istituto concordatario ex articolo 599 bis, a cui sono dedicate le note della presente rassegna.
4. Considerazioni conclusive
Quanto si è venuto rassegnando nelle pagine che precedono in ordine alla disamina del concordato sui motivi d’appello, attraverso la lente nomofilattica della corte di cassazione che in relazione all’impugnabilità del rigetto del medesimo ne ha escluso la ricorribilità, può agevolmente essere compendiato per il tramite di poche e chiare proposizioni concettuali.
Innanzitutto con la totale riespansione del perimetro devolutivo dell’impugnazione l’imputato, come anticipato nel secondo paragrafo, non vede leso il suo diritto di difesa.
In secondo luogo, si è evidenziato che quello del concordato sui motivi di appello nasce dalla necessità di mettere a disposizione delle parti un istituto estremamente snello e flessibile.
In terzo luogo, l’accordo sui motivi di appello fotografa un modello consensuale di definizione del processo profondamente diverso dal patteggiamento.
In quarto luogo, la funzione attribuita al concordato con rinuncia ai motivi di appello ha i suoi effetti sulla natura del provvedimento di rigetto del concordato.
In quinto luogo, il provvedimento di rigetto non si configura come una decisione giudiziale, né come una situazione di svantaggio processuale.
Poste queste cinque polarità contrassegnanti il viatico tracciato per profilare l’istituto in esame dalla massima giurisprudenza di legittimità, residuano dubbi per i casi di accoglimento del concordato.
Nelle parole di Carmelo Minnella “le vere nubi in cui si addensano tuoni di incostituzionalità sono quelle di esclusione del ricorso per cassazione che troviamo all’interno degli stessi casi di accoglimento del concordato”.
Sulla prosecuzione del giudizio, deve rilevarsi che la Corte d’appello non è tenuta a disporre il rinvio dell’udienza ritualmente celebrata, onde consentire la definizione di un nuovo accordo tra le parti. Va rammentato altresì che nell’ipotesi di trattazione orale del giudizio d’appello, in caso di rigetto della richiesta di concordato, la Corte territoriale dispone ex articolo 599 bis, comma 3 bis[23] c.p.p. la prosecuzione del giudizio.
Emerge nitidamente, da quanto si è venuto fin qui dicendo, il profilo deflattivo e non premiale dell’istituto concordatario; ciò che conforma, ancora una volta e di più, la differente natura giuridica del meccanismo processuale scrutinato in questa sede col rito alternativo del patteggiamento di cui agli articoli 444 e seguenti c.p.p.
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Note
[1] N.2647 del 22 gennaio 2026.
[2] Sui profili generali dell’istituto concordatario ci sia consentito rinviare al nostro lavoro, Sergio Ricchitelli, Accelerazione dell’appello nella riforma Cartabia: istituti dell’avocazione e del concordato, [Articolo su rivista web] www.diritto.it, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 10 giungo 2024.
[3] Legge n.689/81. Art.53. Sostituzione delle pene detentive brevi. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater.
Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell’indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell’articolo 459 del codice di procedura penale. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 del codice penale.
[4] C.p.p. Art.589. Rinuncia all’impugnazione. 1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero. 2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale. 3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione. 4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.
[5] Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150.
[6] C.p.p. Art.127. Procedimento in camera di consiglio. 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità. 6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2.
[7] C.p.p. Art.53. Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. Casi di sostituzione. 1. Nell’udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. […].
[8] Ad esempio 3^ Sezione cassazione penale 16692 del 2024.
[9] Vedi in precedenza di avviso contrario 6^ sezione penale 33764 del 2021 e 5^ sezione penale 33454 del 2024.
[10] C.p.p. Art.568. Regole generali. […] 2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28. […].
[11] In tali sensi si era già pronunciata nel 2023 la 1^ sezione penale della Corte di cassazione 41553
[12] C.p.p. Art.448. Provvedimenti del giudice. 1. Nell’udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta. 1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545 bis, comma 2. 2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile. 2-bis. Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull’azione civile a norma dell’articolo 578, comma 1.
[13] Inoltre la parte privata non avrebbe alcun concreto interesse ad impugnare in quanto la Corte di appello, con il provvedimento che rigetta la proposta di pena concordata riapre il processo che prosegue secondo le forme ordinarie e si conclude con una sentenza la quale prende in considerazione tutti i motivi, sia quelli afferenti alla responsabilità sui quali il ricorrente aveva manifestato la disponibilità alla rinuncia che quelli relativi al trattamento sanzionatorio assorbiti dalla proposta concordataria, avendo altresì la possibilità di attaccare col ricorso per cassazione la sentenza che definisce il giudizio di appello. Così si era pronunciata nel 2024, in be due occasioni, la Corte di cassazione penale in 4^ con le sentenze 29151 e 25082.
[14] Così d’altro canto si era già pronunciata la 7^ sezione della cassazione penale nel 2021 con la sentenza 20085.
[15] C.p.p. Art.593. Casi di appello. 1.Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. 2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso. 3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
[16] Ai sensi del cpv. dell’articolo 593 bis c.p.p. il procuratore generale presso la Corte di appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al proprio provvedimento.
[17] Le ipotesi del P.M. appellante e del solo imputato appellante sono prese in considerazione dal secondo e terzo comma dell’articolo 597 c.p.p.: Comma 2. Quando appellante è il pubblico ministero: a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge; b) se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza. Comma 3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
[18] C.p.p. Art.598 bis. Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. 1. La corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 597, l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 545 bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l’udienza si svolge senza la partecipazione delle parti. 2. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori. 3. La corte può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’articolo 601. 4. La corte, in ogni caso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’articolo 603. 4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell’udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo. 4-ter. Quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all’udienza la corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell’articolo 545 bis, in quanto applicabili.
[19] C.p.p. Art. 599. Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. 1. Quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall’articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire. 3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell’articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
[20] Nell’udienza il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
[21] C.p.p. Art.603. Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. 1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. 2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1. 3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria. 3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5. 3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420 bis, comma 3, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’articolo 190 bis. 4. [Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.]. 5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti. 6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un termine non superiore a dieci giorni.
[22] Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive, copia della sentenza di appello con gli atti del procedimento è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado quando questi è competente per l’esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 606 e seguenti c.p.p.
[23] C.p.p. Art.599 bis. Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello: comma 3 bis Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.
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