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Indice
- 1. La questione: violazione dell’art. 247 comma 1 bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 275 cod. proc. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: sequestro probatorio del corpo di reato: obbligo di motivazione, anche sintetica, sulla finalità di accertamento dei fatti
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1. La questione: violazione dell’art. 247 comma 1 bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 275 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame di Napoli confermava un decreto del pubblico ministero presso lo stesso Tribunale che, congiuntamente a decreto di perquisizione locale e personale, aveva anche ordinato “il sequestro, a norma dell’art. 252 cod. proc. pen. di quanto rinvenuto (corpo del reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 247 comma 1 bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 275 cod. proc. pen. per il mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e del divieto di sequestro “esplorativo”. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il decreto di sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018).
3. Conclusioni: sequestro probatorio del corpo di reato: obbligo di motivazione, anche sintetica, sulla finalità di accertamento dei fatti
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale motivazione deve avere il decreto di sequestro probatorio (pure) qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il decreto di sequestro probatorio, anche quando riguarda il corpo del reato, deve essere assistito da una motivazione, seppur sintetica, che espliciti in modo specifico la finalità dell’atto in funzione dell’accertamento dei fatti.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se un decreto di questo genere sia stato correttamente motivato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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