Orfani di femminicidio: cosa prevede il nuovo disegno di legge per tutela, sostegno e indennizzi

Il disegno di legge sugli orfani di femminicidio e crimini domestici prevede registro nazionale, tutela legale gratuita, assistenza psicologica, indennizzi, formazione e misure successorie.

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È stato presentato il 16 giugno c.a. presso la Camera dei Deputati un disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici.
In particolare, stante “la natura del trauma vissuto dagli orfani, qualificabile come trauma complesso
e cumulativo” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 2), nel senso che “alla perdita violenta della madre (…) spesso si sommano la possibile esposizione diretta alla scena del crimine, la stigmatizzazione sociale, i conflitti familiari successivi nonché l’instabilità dei collocamenti” (ibidem, p. 2), considerato oltre tutto che tale “condizione può determinare effetti di lungo periodo sullo sviluppo emotivo, relazionale e identitario” (ibidem, p. 3), la “presente proposta di legge (cioè il progetto normativo AC 2871 ndr.) muove dall’esigenza di colmare in modo organico tale vuoto, assumendo come punto di riferimento gli indirizzi espressi dalla Commissione medesima (ossia la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ndr.) e ha la finalità di dotare l’ordinamento giuridico di un apparato normativo completo, capace di accompagnare gli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici in un percorso di protezione e crescita lungo l’intero arco della loro vita” (ibidem, p. 2).
Orbene, scopo del presente scritto è vedere cosa prevede siffatto progetto normativo, limitandoci unicamente ad osservare, già a questo punto della disamina, che codesto disegno di legge consta di dieci articoli.
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Indice

1. Le finalità del disegno di legge: una tutela organica per gli orfani di femminicidio


L’art. 1 del disegno di legge AC 2871 indica lo scopo che esso stesso intende perseguire, il quale viene descritto nei seguenti termini: “La presente legge ha la finalità di assicurare misure di tutela e di sostegno in favore dei minori e dei maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani a causa di femminicidio, di cui all’articolo 577-bis del codice penale, e di crimini domestici, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 4, e del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Registro nazionale degli orfani: presa in carico tempestiva e coordinamento istituzionale


L’art. 2 del disegno di legge AC 2871 prevede “l’istituzione del Registro nazionale degli orfani di femminicidio presso il Ministero della giustizia” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 2), essendo ivi enunciato quanto segue: “1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Registro nazionale degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici, di seguito denominato «Registro», in cui sono iscritti i soggetti di cui all’articolo 1. 2. La comunicazione ai fini dell’iscrizione nel Registro è effettuata dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni competenti per territorio. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono stabilite: a) le modalità di iscrizione, aggiornamento e cancellazione dei dati nel Registro; b) le modalità di accesso riservato agli enti istituzionali competenti; c) le garanzie di tutela dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/
679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Il Registro ha finalità di: a) garantire la presa in carico tempestiva dei soggetti di cui all’articolo 1 e degli esercenti la responsabilità genitoriale; b) facilitare l’accesso alle misure di tutela; c) coordinare gli interventi di sostegno psicologico, educativo, sociale e formativo; d) semplificare i procedimenti amministrativi; e) favorire la comunicazione interistituzionale nel rispetto della tutela dei dati personali. 5. All’atto dell’iscrizione nel Registro di cui al comma 1, il soggetto responsabile informa il soggetto tutelato ovvero l’esercente la responsabilità genitoriale dei suoi diritti, delle prestazioni e delle facoltà riconosciuti dalla presente legge, nonché delle modalità per il loro esercizio. 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono disposte l’istituzione di una sezione del Registro dedicata alle associazioni accreditate, in cui sono iscritti gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che prestano supporto psicologico, educativo, sociale o legale ai soggetti di cui all’articolo 1 e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nonché l’adozione di un protocollo nazionale di intervento in emergenza per la presa in carico tempestiva e l’assistenza degli orfani di cui all’articolo 1 e degli esercenti la responsabilità genitoriale”.
Dunque, alla luce di quanto enunciato da codesto precetto normativo, in estrema sintesi, fermo restando che codesto “strumento non ha finalità meramente statistiche, ma costituisce la condizione essenziale per assicurare la tempestiva presa in carico dei minori e dei maggiorenni non economicamente autosufficienti, per coordinare l’azione delle autorità giudiziarie con quella dei servizi sociali e sanitari nonché per garantire l’uniformità di trattamento nel territorio nazionale” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 2), è ivi previsto che le “modalità di iscrizione nel registro sono stabilite con decreto, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, consentendo di coniugare l’efficacia amministrativa e la tutela della riservatezza” (ibidem, p. 2), oltre a essere disposta al contempo “l’istituzione di una sezione del Registro dedicata agli enti del Terzo settore accreditati e l’adozione di un protocollo nazionale di intervento in emergenza” (ibidem, p. 2), in guisa tale da volersi in siffatto “modo (…) superare l’attuale frammentazione degli interventi, costruendo una rete stabile tra le istituzioni e i soggetti specializzati” (ibidem, p. 2).

3. Tutela legale gratuita: difensore d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato


L’art. 3 del disegno di legge AC 2871 prevede la “tutela legale automatica e gratuita” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 2), essendo ivi enunciato quanto sussegue: “1. Per gli orfani di cui all’articolo 1 è disposta d’ufficio la nomina di un difensore, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense, e gli stessi sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche in deroga ai limiti reddituali ivi previsti. 2. Le modalità di nomina e il compenso del difensore di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Dunque, in ragione di codesto dettato normativo, è preveduta la “nomina d’ufficio di un difensore specializzato, con oneri a carico dello Stato anche in deroga ai limiti reddituali ordinari, risponde all’esigenza di garantire effettività al diritto di difesa in tutti i procedimenti connessi al delitto di femminicidio: penali, civili, successori e minorili” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 2) dato che gli “orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici si trovano (…) a dover affrontare, in un contesto di estrema vulnerabilità, una pluralità di questioni giuridiche complesse che non possono gravare sui familiari affidatari” (ibidem, p. 2 e p. 3).

4. Assistenza medico-psicologica: percorsi personalizzati per il trauma complesso


“Particolare rilievo assume, inoltre, la previsione dell’assistenza medico-psicologica” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 3) regolata dall’art. 4 del disegno di legge AC 2871nella susseguente maniera: “1. Il Servizio sanitario nazionale assicura la presa in carico personalizzata, tempestiva e continuativa degli orfani di cui all’articolo 1, mediante prestazioni mediche e psicologiche erogate da professionisti sanitari con formazione specifica in trauma complesso, violenza assistita e lutto traumatico. 2. Le aziende sanitarie locali, in collaborazione con i servizi sociali territoriali e con i professionisti individuati per la presa in carico di cui al comma 1, predispongono il piano terapeutico personalizzato, volto a garantire la stabilità affettiva, scolastica e abitativa, assicurando continuità assistenziale nel medio e nel lungo periodo. 3. Al fine di sostenere gli orfani di cui all’articolo 1 nella gestione del lutto, delle
difficoltà educative e dei processi di ricostruzione relazionale e affettiva, le prestazioni di cui al comma 1 sono estese altresì agli eventuali soggetti affidatari o a chi, in base a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esercita la responsabilità genitoriale”.
Tal che, per effetto di siffatta norma di legge, dal momento che il “trauma subìto da questi orfani non è assimilabile a un lutto ordinario” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 3), trattandosi “spesso di bambini e adolescenti
che hanno assistito alla violenza o che ne sono stati indirettamente coinvolti” (ibidem, p. 3), per “questa ragione, si affida al Servizio sanitario nazionale il compito di assicurare interventi personalizzati e continuativi, mediante l’opera di professionisti con formazione specifica in trauma complesso, violenza assistita e lutto traumatico, integrando l’azione sanitaria con quella dei servizi sociali territoriali” (ibidem, p. 3).

5. Collocamento del minore: priorità alla continuità familiare e affettiva


Allo scopo di valorizzare “il principio del superiore interesse del minore stesso, privilegiando la permanenza in ambito familiare, con preferenza per il ramo materno, qualora il padre sia il colpevole del delitto, e limitando il ricorso alle comunità educative a ipotesi residuali e temporanee” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 3) poiché la “finalità è (…) [quella di] preservare, per quanto possibile, la continuità affettiva e relazionale, riducendo il rischio di ulteriori traumi” (ibidem, p. 3), l’art. 5 del disegno di legge AC 2871statuiscea tal riguardo quanto segue: “1. Nell’interesse del minore, i tribunali per i minorenni, in attuazione dell’articolo 10 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, dispongono la seguente collocazione degli orfani di cui all’articolo 1: a) prioritariamente, presso i parenti entro il secondo grado, con preferenza per il ramo materno, qualora idonei all’esercizio della responsabilità genitoriale e capaci di garantire la continuità affettiva, educativa e relazionale; b) in mancanza dei soggetti di cui alla lettera a), presso nuclei familiari già conosciuti dal minore, ove ne sia verificata l’idoneità mediante indagine psico-sociale; c) esclusivamente in via residuale e per un periodo di tempo predeterminato,
presso le comunità educative previa predisposizione del piano di rientro o di stabilizzazione”.

6. Formazione e lavoro: percorsi per l’autonomia degli orfani


L’art. 6 del disegno di legge AC 2871, nel disporre, da un lato, che lo “Stato, le regioni e le province
autonome e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e in coordinamento con le politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, promuovono percorsi personalizzati di formazione, qualificazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo in favore degli orfani di cui all’articolo 1” (primo comma), dall’altro, che ai “minori è riconosciuta la priorità di accesso ai programmi di inserimento scuola lavoro e lavorativo disciplinati dalle regioni e dallo Stato” (secondo periodo), normando in tal guisa, si pone l’obiettivo di “guardare” “al futuro degli orfani, prevedendo percorsi personalizzati di formazione e inserimento lavorativo” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 3).

7. Diritto all’indennizzo: accesso al ristoro economico a carico dello Stato


 L’art. 7 del disegno di legge AC 2871 contempla una particolare forma di indennizzo, e segnatamente, come recita il comma primo di questo articolo, il diritto all’indennizzo previsto dall’articolo 11 della
legge 7 luglio 2016, n. 122, il quale, com’è noto, stabilisce quanto segue: “1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale. 2. L’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale nonché per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l’indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali. 2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell’accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76. 2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l’indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile. 3. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell’indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.
Ciò posto, a sua volta, il seguente comma secondo prevede che siffatto indennizzo “è erogato su richiesta dell’orfano di cui all’articolo 1 ovvero, nei casi di minore età o incapacità, dal curatore speciale o dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale” (primo periodo), fermo restando che l’“istanza, corredata della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti, è presentata all’autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 3” (secondo periodo).
Infine, al terzo comma è disposto che, con “decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti: a) le modalità di presentazione dell’istanza; b) i termini per lo svolgimento dell’istruttoria e l’erogazione dell’indennizzo”.

8. Delega al Governo: nuove misure su rimborsi, permessi e successione


L’art. 8 del disegno di legge AC 2871 prevede una delega governativa allo scopo “di completare il quadro normativo con misure innovative, tra cui la sospensione dalla successione dei soggetti indagati o imputati per tali delitti, rafforzando la tutela della dignità e dell’identità personale degli orfani” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 3), la quale è formulata nei seguenti termini: “1. In attuazione dell’articolo 31 della Costituzione e della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina di un sistema unitario e integrato di tutela degli orfani di femminicidio e di crimini domestici, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) assicurare il rimborso delle spese per le prestazioni mediche, psicologiche, psicoterapeutiche e assistenziali sostenute dagli orfani di cui all’articolo 1 e dagli esercenti la responsabilità genitoriale non autori del reato di femminicidio o di crimini domestici; b) riconoscere specifici permessi retribuiti o riduzioni dell’orario di lavoro in favore dei lavoratori che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti degli orfani di cui all’articolo 1; c) riconoscere la sospensione dalla successione ai sensi dell’articolo 463-bis del codice civile per il genitore che abbia riconosciuto il figlio o la figlia della vittima di femminicidio, per il convivente di fatto della vittima ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e per ogni altro soggetto chiamato alla successione per legge o per testamento, qualora lo stesso risulti indagato o imputato per il delitto di femminicidio di cui all’articolo 577-bis del codice penale ovvero per crimini domestici. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati”.

9. Deindicizzazione del cognome paterno e accesso alle informazioni di sostegno


L’art. 9 del disegno di legge AC 2871 “rinvia (…) a un decreto attuativo la definizione delle modalità per la deindicizzazione del cognome paterno nelle banche di dati pubbliche e per assicurare un’informazione adeguata sulle misure di sostegno previste” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2871 (“Disposizioni e delega al Governo per l’assistenza e la tutela degli orfani a causa di femminicidio e di crimini domestici”), in camera.it, p. 3) alla luce di quanto ivi sancito nel seguente modo: “1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite: a) le modalità di richiesta di deindicizzazione del cognome paterno nelle banche di dati, nei repertori e nei sistemi informativi pubblici destinati alla consultazione da parte di terzi, nonché nelle piattaforme di ricerca telematica delle notizie relative al delitto; b) le modalità di accesso degli orfani di cui all’articolo 1 e degli esercenti la responsabilità genitoriale a informazioni chiare e accessibili sulle misure di sostegno previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, e dalla presente legge”.

10. Coperture finanziarie: risorse e riparto degli interventi


Per quanto infine attiene le coperture finanziarie, l’art. 10 del disegno di legge AC 2871 stabilisce a tal proposito quanto sussegue: “1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, nei limiti delle disponibilità
del Fondo. 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione e di ripartizione delle risorse tra i soggetti attuatori”.

11. Considerazioni conclusive: un intervento normativo ancora da approvare


Queste sono in sostanza le novità che riguardano siffatto disegno di legge.
Non resta dunque che attendere di “vedere” se tale progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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