La Corte costituzionale non ritiene illegittimo costituzionalmente l’art. 28, co. 5-bis, d.P.R. n. 448 del 1988 (messa alla prova negata ai minori per violenza sessuale): vediamo il perché di ciò. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il caso: violenza sessuale aggravata e processo minorile
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino era chiamato a giudicare con rito abbreviato una persona minore all’epoca dei fatti, imputata dei delitti di cui agli artt. 612-bis, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., 609-bis e 609-ter, numeri 5) e 5-quater), 61, numero 1), e 635, primo comma, cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Il nodo costituzionale: quando la messa alla prova resta preclusa
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, l’organo giudicante summenzionato sollevava, in riferimento agli artt. 3, co. 1, e 31, co. 2, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, co. 5-bis, del d.P.R n. 448 del 1988 (nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto di cui all’art. 609-bis del codice penale (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., senza neppure consentire deroghe mentre, in via subordinata, costui chiedeva che venissero pronunciate «sentenze di natura sostitutiva o manipolativa, volte ad introdurre eccezioni al detto divieto generale, in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione e alla osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole; e, comunque, se detto delitto sia legato dal vincolo della continuazione con altri reati contro la persona contestati nello stesso processo in danno di una medesima [persona offesa] per i quali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui all’art. 612 bis c.p.».
In particolare, in punto di rilevanza, il predetto organo giudicante evidenziava che la disposizione censurata gli precludesse di verificare la praticabilità della sospensione del processo con messa alla prova, in presenza del contestato delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), nelle ravvisate ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., in connessione, a titolo di continuazione, con i delitti di atti persecutori e di danneggiamento, questi ultimi commessi poco prima della violenza in danno della stessa vittima minorenne, di un anno più giovane dell’imputato, a scopo ritorsivo ed intimidatorio, riferendosi a tal riguardo che, se l’accertamento della responsabilità in ordine al delitto di violenza sessuale «è certo sulla base del complessivo quadro probatorio» e che «[n]on emergono allo stato elementi univoci per ritenere esclusa la capacità di intendere e di volere e/o la maturità» del minore imputato, essendo peraltro pervenuta relazione dei servizi minorili, che ha diagnosticato un «disturbo emergente di personalità con caratteristiche antisociali e narcisistiche (PDM-2), in cui le fragilità narcisistiche possono aiutare a comprendere i comportamenti aggressivi nelle relazioni affettive», si precisava come fosse stata disposta una perizia psichiatrica per approfondire gli aspetti dell’imputabilità e della pericolosità sociale, ovvero del vizio parziale di mente, pur apparendo allo stato «improbabile la sussistenza di cause di non punibilità».
Si osservava inoltre, sempre in questa ordinanza di rimessione, che le risultanze processuali contenessero molteplici elementi atti ad escludere che la personalità dell’imputato sia già strutturata in senso deviante, rendendo anzi nel caso di specie quanto mai opportuna l’ammissione alla messa alla prova, onde differire la valutazione sulla evoluzione della personalità all’esito di un percorso rieducativo – peraltro da tempo iniziato – e riparativo, fruendo degli specifici strumenti che solo l’istituto in questione consente di attivare efficacemente, «tanto più che si tratta tuttora di minore in piena età evolutiva».
Il rimettente illustrava poi gli elementi prognostici favorevoli acquisiti e segnalava che le relazioni pervenute «attestano un sicuro avvio di rielaborazione critica sul reato, una certa capacità introspettiva, la fiducia riposta negli operatori e l’attiva ricerca sia dei sostegni sia delle figure professionali che lo affiancano», pur ritenendosi come dovesse escludere di poter definire il giudizio con qualsiasi altra pronunzia propria del processo minorile, «per la gravità del delitto, non tanto rispetto alle modalità esecutive, ma per il suo innesto all’interno di condotte persecutorie precedenti e concomitanti, iniziate fin dall’età infra-quattordicenne in danno della stessa vittima, proseguite dopo la prima denunzia e connotate da forme di estrema violenza psicologica e fisica, sorretta dall’intimo convincimento della sua inferiorità e volte ad annullarne ogni autonomia decisionale (cfr. capo di imputazione), culminate infine in deliranti minacce seriali di morte/suicidio emergenti dalle chat nei giorni immediatamente antecedenti alla denunzia della giovane, la quale solo allora iniziò a mentalizzare la gravità dei rischi corsi».
Ciò posto, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente assumeva come l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 abbia introdotto un automatismo ostativo, che impedisce senza eccezioni la valutazione della fattispecie concreta di reato da parte del giudice minorile in rapporto alle caratteristiche di età dell’imputato, altrimenti consentita dalla sospensione del processo con messa alla prova, dolendosi del fatto che, in rapporto a entità e modalità attuative, il divieto opera indistintamente anche per condotte di minor gravità, che tali appaiono solo ex post, e altresì rispetto alle implicazioni psicologiche, come nel caso di specie risulterebbe acclarato.
Chiarito ciò, un ulteriore profilo di irragionevolezza della disciplina censurata veniva fatta risalire nella formulazione tassativa e inderogabile, che esclude l’accesso alla messa alla prova per il reato di violenza sessuale aggravata anche laddove esso sia connesso ad altri che invece la consentirebbero, quale, nella specie, quello di atti persecutori, sostenendosi che l’ostatività assoluta stabilita per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., impedirebbe altresì di dare rilievo alla sua eventuale connessione di tipo psicologico con altri delitti che, come nel caso in esame, rivelino una identica spinta deviante, non focalizzata sulla soggiogazione sessuale, ma volta ad una assoluta sopraffazione generale e sistematica della persona offesa, alimentata da un disturbo di personalità a sua volta esitato in modelli educativi ispirati alla iper-protezione e alla giustificazione.
Ebbene, per il giudice a quo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 si ravviserebbe nella considerazione del solo titolo di reato, in ordine al quale il legislatore ha dettato una presunzione assoluta di inefficacia dei percorsi rieducativi, con forza sempre prevalente sulla funzione di recupero del minore che l’abbia commesso, svincolata da una verifica di gravità in concreto, pur quando connesso da vincolo di continuazione con un delitto (nella specie, la condotta di atti persecutori) per il quale sarebbe possibile la sospensione del processo con messa alla prova, pur rilevando una medesima volontà di dominio e reificazione del partner, denotandosi oltre tutto che la disposizione censurata non consente alcun tipo di valutazione collegata al fatto concreto e alla situazione personale, familiare e socio-ambientale del minore, che potrebbero consentire l’accesso alla messa alla prova, sia pure particolarmente monitorata e in contesto altamente contenitivo, così come, d’altra parte, poiché il sistema del processo penale minorile non conosce la mediazione con la vittima, l’ammissione alla messa alla prova costituirebbe l’unica via per ricercare una possibile considerazione della posizione della persona offesa da parte del minore imputato.
Il rimettente si doleva, infine, dell’ingiustificata disparità di trattamento che la disposizione censurata rivela rispetto a tipologie delittuose più gravi e, ciò nonostante, compatibili con la messa alla prova (quali, a titolo esemplificativo, i reati di criminalità organizzata, strage e sequestro di persona a scopo di estorsione).
3. La decisione della Consulta: divieto confermato e atti restituiti
Il Giudice delle leggi – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione succitata e ritenuto non meritevoli di accoglimento le eccezioni prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato – dava atto di come la sentenza n. 203 del 2025 emessa dalla medesima Consulta abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, co. 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevedeva che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicassero ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anche quando fosse ritenuta sussistente la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità», oltre a dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 28, comma 5-bis, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis, commi primo e secondo, e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari.
In particolare, tale sentenza (punto 13 del Considerato in diritto), se rimarcava anche che, pur nel mutato quadro normativo determinatosi con l’introduzione dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, permane «una eterogeneità teleologica tra la messa alla prova dell’adulto e quella del minore, giacché quest’ultima si radica e trova la sua ragion d’essere nelle finalità dell’art. 31, secondo comma, Cost., esprimendo una funzione eminentemente rieducativa, mentre la prima ha un’innegabile componente sanzionatoria», al punto 14 del Considerato in diritto, ha tuttavia evidenziato che anche nella materia del diritto penale minorile – nella quale la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza, alla luce dell’art. 31, secondo comma, Cost. – non può «negarsi un margine di discrezionalità al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale, anche in funzione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto; ciò sempre che la reazione sanzionatoria al reato commesso, e prima ancora lo stesso procedimento penale, conservino in ogni caso quella speciale vocazione a favorire la rieducazione del minore che caratterizza il “volto costituzionale” del diritto penale minorile».
Perciò, a fronte di reati, come quelli contemplati nell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto più quando siano anch’esse minorenni, non è apparsa «irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore imputato, nell’ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalità minorile».
La scelta di escludere la sospensione del processo con messa alla prova del minore per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., ove aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., operata con l’art. 6, comma 1, lettera c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, non è stata dunque ritenuta censurabile in sede di giustizia costituzionale giacché circoscritta, con formulazione tassativa, a reati certamente gravi, spesso commessi da minori in danno di minori, e perciò razionalmente giustificata e proporzionata in relazione alle finalità perseguite, così come parimenti non fondate sono state dichiarate le questioni con le quali veniva denunciata l’irragionevolezza della disposizione censurata, per aver essa precluso la messa alla prova minorile anche con riguardo a reati meno gravi rispetto ad altri che tuttora la consentono, osservandosi come tali censure poggino su un giudizio comparativo che evoca quali termini di raffronto le cornici edittali delle fattispecie di reato, asseritamente più gravi, rimaste estranee all’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, mentre la scelta del legislatore è stata nella specie ispirata «dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive, per quanto qui rileva, della libertà sessuale delle vittime» (punto 14.1. del Considerato in diritto).
Oltre a ciò, si evidenziava comunque come l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 sia stato, invece, giudicato manifestamente irragionevole e sproporzionato nella parte in cui collocava fra i reati “ostativi” alla messa alla prova la violenza sessuale aggravata, anche quando si verta nei «casi di minore gravità» di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., nel senso che la disposizione censurata pone una presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati ivi elencati, sicché priva di ragionevolezza è apparsa al Giudice delle leggi la preclusione operante «allorquando si configura la circostanza attenuante a effetto speciale del fatto di minore gravità ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., astrattamente riferibile anche alle ipotesi circostanziate previste dall’art. 609-ter del medesimo codice in rapporto al grado di compromissione del bene giuridico tutelato, alle modalità esecutive e alla considerazione globale del fatto», rilevandosi, quindi, come tale circostanza attenuante costituisca un «temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato» (punto 15 del Considerato in diritto), tenuto conto altresì del fatto come i giudici di legittimità costituzionale abbiano ritenuto che l’astratta prognosi legislativa negativa circa le effettive possibilità di recupero e di reinserimento sociale del minore attraverso il percorso della sospensione del processo con messa alla prova, sottesa all’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, è stata ritenuta contraddittoria rispetto alla ratio del medesimo art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., il quale consente di diminuire la pena fino a due terzi.
Tanto premesso, i giudici di legittimità costituzionale dichiaravano manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, perché già dichiarate non fondate dalla menzionata sentenza n. 203 del 2025, senza che siano oggi prospettati argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati nella detta decisione fermo restando che, quanto alle questioni sollevate in via subordinata, non erano stimate nemmeno fondate quelle con le quali il GUP rimettente censurava il medesimo art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova minorile per delitti “ostativi” legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa, restando, invero, dirimente la considerazione che la scelta compiuta dal legislatore nell’introdurre il comma 5-bis nell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 è stata ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive della libertà sessuale delle vittime, e questa ratio non è scalfita – semmai confermata – dalla presenza di reati cosiddetti satellite, tanto più se si considera che il petitum formulato in via subordinata si traduce, d’altro canto, nella richiesta di una pronuncia fortemente manipolativa, che interferirebbe con la discrezionalità del legislatore in relazione a una disciplina di natura evidentemente eccezionale.
Quanto, infine, alle questioni con le quali il rimettente censurava, in via subordinata e in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 in quanto non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione», si reputava necessario richiamare la declaratoria di illegittimità costituzionale – a opera della sentenza n. 203 del 2025 – della citata disposizione, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità», facendosene conseguire da ciò la necessità della restituzione degli atti al giudice rimettente affinché, alla luce del conseguente mutamento del quadro normativo, proceda a una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate (così, ad esempio, ordinanze n. 183 e n. 49 del 2020, n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 146 del 2011).
In conclusione, veniva disposta la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), aggravato ai sensi dell’art. 609-ter dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione», mentre erano dichiarate manifestamente infondate le restanti questioni.
4. Gli effetti della pronuncia sul processo minorile
Con la decisione in esame, la Consulta non ha assunto alcuna decisione, disponendo la restituzione degli atti stante il mutato quadro normativo (rispetto a quello che aveva indotto il giudice a quo a chiedere l’intervento del Giudice delle leggi), in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988[1], sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), aggravato ai sensi dell’art. 609-ter dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione».
Invece, per le altre, e segnatamente quelle con cui si chiedeva che venissero pronunciate «sentenze di natura sostitutiva o manipolativa, volte ad introdurre eccezioni al detto divieto generale, in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione e alla osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole; e, comunque, se detto delitto sia legato dal vincolo della continuazione con altri reati contro la persona contestati nello stesso processo in danno di una medesima [persona offesa] per i quali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui all’art. 612 bis c.p.», la Corte costituzionale le ha reputate infondate.
Dunque, per effetto di questa pronuncia, l’art. 28, co. 5-bis, d.P.R. n. 448 del 1988 continuerà a trovare applicazione come già era avvenuto in precedenza all’emissione del provvedimento qui in commento.
Questa è dunque la novità (o meglio, la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall’articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter, e dall’articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale”.
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