Il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011 deve essere rigettato qualora il giudice escluda la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il fatto
- 2. Controllo giudiziario volontario: il giudice deve verificare il rischio di infiltrazione mafiosa?
- 3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite
- 4. Conclusioni: controllo giudiziario: rigetto dell’istanza in assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa
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- Note
1. Il fatto
La Corte di Appello di Napoli confermava il rigetto di una richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario presentata, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nell’interesse di una società a responsabilità limitata.
In particolare, richiamate alcune sentenze della Corte di Cassazione, la Corte territoriale aveva ritenuto che, in ragione dei rapporti pregressi e ormai cessati tra la società e contesti di criminalità mafiosa, l’ammissione al controllo giudiziario volontario sarebbe nella specie preclusa, oltre a dedursi
che, risolvendosi il sindacato del giudice della prevenzione in una valutazione sull’emendabilità dell’ente, questa non avrebbe potuto che implicare la verifica del presupposto, nella specie non sussistente, “della relazione dello stesso con l’organizzazione criminale, senza la quale non vi sarebbe alcun bisogno di emenda, né sarebbe verificabile, all’esito del periodo di controllo, se la società abbia attuato e consolidato il superamento delle accertate criticità determinate dall’occasionale contatto con la criminalità organizzata”.
Ciò posto, avverso siffatto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la suddetta società la quale, con un unico motivo, deduceva la violazione degli artt. 34e 34-bis D.Lgs. n. 159 del 2011 e l’omessa pronuncia sui rilievi critici devoluti con talune note presentate in un’udienza. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Controllo giudiziario volontario: il giudice deve verificare il rischio di infiltrazione mafiosa?
La Sesta sezione penale, assegnataria del ricorso summenzionato, riteneva sussistente un contrasto ermeneutico per quanto concerne la verifica riservata al giudice della prevenzione, investito della richiesta di controllo giudiziario volontario.
Nel dettaglio, rilevava codesta Sezione rimettente, secondo un primo indirizzo, tale verifica avrebbe la medesima ampiezza di quella che spetta al giudice della prevenzione nel caso in cui la misura sia richiesta dal pubblico ministero ovvero disposta d’ufficio, compreso il vaglio relativo alla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa; secondo il difforme indirizzo, invece, tale verifica dovrebbe necessariamente muovere dal presupposto già riscontrato dal Prefetto e limitarsi alla valutazione della occasionalità dell’agevolazione in chiave prognostica, cioè nella prospettiva del recupero dell’impresa, tenuto conto altresì del fatto che, comunque, entrambi gli orientamenti valorizzano argomenti tratti dalla sentenza delle Sezioni unite n. 46898 del 26/09/2019.
Orbene, nell’esaminare le caratteristiche dell’istituto in esame, anche in relazione alla diversa misura dell’amministrazione giudiziaria, codeste Sezioni, con la sentenza appena menzionate, avevano fatto riferimento al perimetro cognitivo del giudice della prevenzione, distinguendo tra l’ipotesi in cui il controllo giudiziario sia richiesto dalla parte pubblica, o disposto d’ufficio, da quella in cui invece la domanda provenga dall’impresa attinta dall’informazione antimafia interdittiva, dato che si era testualmente affermato che, mentre nel primo caso spetterebbe al giudice della prevenzione l’accertamento “delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie”, nel caso, invece, in cui la misura sia richiesta dalla parte privata, tale accertamento “non scolora del tutto, dovendo pur sempre il Tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa”.
Precisato ciò, nell’ambito di questo contesto, la Sesta Sezione aveva ricostruito i due diversi orientamenti interpretativi nei seguenti termini: “Il primo indirizzo -inaugurato da Sez. 1, n. 15156 del 23/11/2022, dep. 2023, omissis, non mass. -desume dalle affermazioni contenute nella sentenza [n. 46898 del 26/09/2019] che il controllo demandato al giudice della prevenzione in sede di richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario costituisce un momento di “giurisdizionalità piena”, nell’ambito del quale il giudice deve necessariamente individuare i presupposti fattuali dell’istituto, ovvero: l’esistenza di una relazione tra l’impresa e i soggetti portatori di pericolosità qualificata; l’occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l’attività dei secondi; la prognosi favorevole in termini di efficacia del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose. Si esclude, pertanto, che il Tribunale della prevenzione debba ritenere intangibili le valutazioni dell’organo di prevenzione amministrativa, “fermo restando che la decisione emessa in sede di prevenzione… non “tocca” l’esistenza dell’informazione interdittiva prefettizia”. La richiesta di controllo volontario potrebbe, dunque, essere rigettata non solo nel caso in cui sia verificata l’esistenza di una condizione di agevolazione “perdurante” dell’impresa a vantaggio di realtà associative di stampo mafioso, ma anche nell’ipotesi in cui emerga l’assenza della relazione tra azienda e organizzazione criminale esterna. Secondo tale indirizzo, la diversa opzione ermeneutica non sarebbe in linea con Sez. U, [n. 46898 del 26/09/2019] e finirebbe per “imporre” l’applicazione di una misura di prevenzione anche nelle ipotesi in cui l’autorità giurisdizionale, nel suo proprio momento cognitivo, non ravvisi la primaria condizione fattuale del pericolo di condizionamento delle attività di impresa. Sulla base di percorsi argomentativi analoghi, tale soluzione è condivisa da: Sez. 1, n. 5514 dell’11/12/2024, dep. 2025, omissis, non masso sul punto; Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, omissis, RV.287660 -02; Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, omissis, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 22083 del 20/5/2021, omissis, Rv. 281450 -01). In particolare, con Sez. 2, n. 22083 del 20/5/2021, omissis, cit., si è ribadito che il potere di controllo del giudice della prevenzione sarebbe autonomo rispetto a quello del giudice amministrativo ed avrebbe la medesima estensione, a prescindere dalla qualifica pubblica o privata dell’istante; si tratterebbe di un potere non volto a confermare o revisionare la misura interdittiva, quanto, piuttosto, a verificare la possibilità di sottoporre l’impresa a un controllo pubblico non invasivo, possibile solo in caso di infiltrazione mafiosa occasionale ed emendabile. Si tratta di argomenti che sono stati ulteriormente sviluppati da Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287660 -02, in cui si è affermato che la richiesta di controllo giudiziario volontario può essere rigettata qualora il giudice ritenga che dal libero esercizio dell’attività economica non possa conseguire, neppure in termini occasionali, l’agevolazione mafiosa di cui al comma 1 dell’art. 34-bis D.Lgs. n. 159 del 2011. Secondo tale pronuncia, la tesi dell’identità dei presupposti della misura, a prescindere da chi sia richiesta e disposta, sarebbe avallata da quella parte della sentenza [n. 46898 del 26/09/2019] in cui si sarebbe affermato che anche l’accertamento dell’insussistenza del presupposto dell’occasionalità dell’agevolazione comporta il rigetto della richiesta, mentre l’accertamento di una situazione maggiormente compromessa può condurre all’applicazione di misura di prevenzione più gravosa, anche ablativa. A sostegno della pienezza del sindacato demandato al giudice della prevenzione, indipendentemente dalla parte richiedente, si aggiungono ulteriori considerazioni, che attengono alla possibile contemporanea pendenza di separate richieste di controllo avanzate sia dal pubblico ministero che dall’impresa attinta ad interdittiva antimafia; si afferma che, in tal caso, a fronte dell’unicità della misura di prevenzione in esame, sarebbe irragionevole pretendere dal Tribunale l’adozione di un diverso modulo decisorio, più ampio per l’iniziativa pubblica e più ristretto in caso di istanza dell’impresa. Infine, Sez. 1, n. 5514 dell’11/12/2024, dep. 2025, omissis, cit., confrontandosi con l’opposto orientamento, afferma che l’apparente “cortocircuito” -correlato alla conferma da parte del giudice amministrativo dell’interdittiva antimafia e al contemporaneo diniego del controllo giudiziario volontario per insussistenza del requisito dell’agevolazione mafiosa -troverebbe composizione nella limitata validità temporale dell’interdittiva antimafia e nella confluenza, nonostante l’autonomia dei percorsi di cognizione, delle acquisizioni del giudizio di prevenzione nel procedimento amministrativo. La decisione del Tribunale della prevenzione, si sottolinea, dovrebbe essere considerata quale “fatto nuovo” -al pari di quella attestante il completamento, all’esito del controllo giudiziario, del programma di bonifica -che dovrebbe imporre, nel procedimento di revisione dell’interdittiva, una verifica dei presupposti per la revoca di questa ovvero la rivalutazione delle più fievoli misure amministrative di prevenzione di cui all’art. 94-bis D.Lgs. n. 159 del 2011. Sempre secondo tale sentenza, tale rivalutazione potrebbe peraltro condurre, sia pure sulla base di specifica motivazione rafforzata, ad una conferma dell’interdittiva, ai sensi dell’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo e, al contempo, costituire la premessa per una istanza di controllo giudiziario.6. In base all’altro indirizzo esegetico, la cognizione del giudice della prevenzione sarebbe invece diversamente conformata a seconda della parte che richieda il controllo giudiziario. In caso di richiesta di controllo giudiziario presentata dalla parte pubblica, il giudice dovrebbe valutare autonomamente la sussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose; in caso di istanza della parte privata, invece, tale valutazione dovrebbe tener conto dell’accertamento di quello stesso prerequisito già compiuto con l’informazione antimafia interdittiva, che rappresenterebbe, pertanto, il presupposto costitutivo della decisione del giudice ordinario per contemperare tutela dell’ordine pubblico e libertà di iniziativa economica (cfr.: Sez. 6, n. 42983 del 17/9/2024, omissis, Rv. 287866 -02; Sez. 6, n. 41799 del 17/9/2024, omissis, non mass.; Sez. 6, n. 32482 del 4/7/2024, omissis, non masso sul punto; Sez. 6, n. 22395 del 6/4/2023, omissis, non mass.; Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, omissis, Rv. 281834 -02; Sez. 6, n. 27704 del 09/06/2021, omissis, Rv. 281822 -01; Sez. 2, n. 9122 del 28/1/2021, omissis, Rv. 280906 -02; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280341 -01). Dunque, si esclude che l’istanza dell’impresa possa essere respinta per insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, trattandosi di presupposto già valutato in sede amministrativa; il giudice della prevenzione potrebbe rigettare la richiesta della parte privata solo ove ritenesse il pericolo di infiltrazione non occasionale e, di conseguenza, non emendabile con il controllo giudiziario. Secondo l’orientamento in esame, sarebbe irragionevole negare all’impresa l’accesso a tale misura quando il pericolo de qua sia considerato inesistente, poiché ciò determinerebbe una illogica disparità di trattamento a sfavore delle imprese più sane colpite dall’interdittiva antimafia, che non potrebbero avvalersi di tale istituto, rispetto a quelle che, presentando più evidenti sintomi di infiltrazione mafiosa, potrebbero, invece, beneficiare della sospensione dei divieti correlati alla misura interdittiva a fronte di elementi di collegamento con la criminalità organizzata ritenuti superabili mediante il controllo giudiziario. Inoltre, la diversa opzione ermeneutica -oltre a discostarsi da Sez. U, [n. 46898 del 26/09/2019] -porterebbe a indebite sovrapposizioni tra l’ambito cognitivo del giudice amministrativo investito dell’impugnazione dell’interdittiva antimafia e quello del giudice della prevenzione. Sotto il profilo teleologico, si spiega, la misura -fondata sui presupposti dell’emissione dell’interdittiva antimafia e della pendenza dell’impugnazione di tale provvedimento -sarebbe volta, da una parte, ad assicurare la bonifica aziendale, consentendo la prosecuzione dell’attività economica, e, dall’altra, a neutralizzare, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori del provvedimento impugnato. Si segnala, inoltre, sul piano letterale, come il legislatore, se avesse voluto adottare un modello unitario, avrebbe inserito nel comma 6 dell’art. 34-bis il riferimento al comma l, mentre, invece, si è limitato a prevedere che il Tribunale accoglie la richiesta “ove ne ricorrano i presupposti”. Sotto il profilo sistematico, si evidenzia inoltre che il controllo giudiziario volontario “si pone alla confluenza di due istituti diversi per natura e caratteri: da un lato, il controllo giudiziario regolato dall’art. 34-bis, comma 1, cod. antimafia e, dall’altro, l’informativa antimafia interdittiva” (Sez. 5, n. 34526 del 2/7/2018 n. 34526, omissis, Rv. 273645 -01), non potendo prescindere dal provvedimento prefettizio e dalla sua impugnazione. Tale confluenza implicherebbe, secondo l’indirizzo in esame, la contaminazione degli istituti in questione, da una parte, riducendo l’ambito di cognizione riservato al giudice della prevenzione (Sez. 2, n. 9122 del 28/1/2021, omissis, cit.), ma, dall’altra, valorizzando la dimensione dinamico-prognostica della bonificabilità dell’ente, sottolineata da Sez. U, [n. 46898 del 26/09/2019].
In pendenza del giudizio amministrativo, il grado di infiltrazione mafiosa rileverebbe solo se riscontrato nella sua massima espressione, quale profilo ostativo alla bonifica dell’impresa istante, costituendo, in caso contrario, la base del giudizio prognostico sulla emendabilità della situazione patologica accertata; esclusa la stabilità o la sussistenza dell’infiltrazione, l’impresa richiedente meriterebbe sempre di avvalersi della misura e dei suoi effetti neutralizzanti”.
Ordunque, in tale articolato quadro di riferimento, la Sezione rimettente, con una analitica motivazione, dichiarava di condividere quest’ultimo indirizzo, sul rilievo che esso, “dinanzi ad un impianto normativo evidentemente inadeguato a coprire tutte le situazioni che possono prospettarsi nell’ipotesi in cui l’impresa viene attinta da informazione antimafia interdittiva, offre un’interpretazione coerente con la ratio della misura in esame e, soprattutto, idonea a evitare profili di frizione con principi costituzionali di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con la libertà di impresa”, ponendosi in evidenza come il controllo giudiziario sia stato introdotto come misura autonoma dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, per promuovere il disinquinamento mafioso delle attività economiche, salvaguardando, al contempo, la continuità produttiva e gestionale delle stesse e come tale finalità sarebbe vanificata dall’orientamento che legittima il diniego della misura ove il giudice della prevenzione non ravvisi alcuna forma di infiltrazione mafiosa, dato che si determinerebbe in tal caso una disparità di trattamento, di cui si è già detto, tra imprese la cui attività presenti profili di inquinamento mafioso e imprese ritenute “sane” dallo stesso giudice, con conseguente permanenza, solo per queste ultime, degli effetti interdittivi del provvedimento impugnato.
Ebbene, per la Sezione rimettente, se detta aporia troverebbe composizione, secondo l’indirizzo non condiviso, nel procedimento di aggiornamento dell’interdittiva di cui all’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011, nell’ambito del quale il Prefetto potrebbe rivedere le proprie valutazioni sulla sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa, l’argomento in questione, tuttavia, non considererebbe come, durante il procedimento di aggiornamento, gli effetti dell’interdittiva permangono, in quanto la scadenza del termine di cui all’art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 non comporta l’automatica caducazione della interdittiva, ma farebbe sorgere solo l’obbligo per l’autorità prefettizia di riesaminare la vicenda (Sez. 1, n. 19154 del 17/11/2022), in guisa tale che la permanenza degli effetti interdittivi aggraverebbe la condizione dell’impresa “sana”, che sarebbe esclusa dal circuito economico, soprattutto nel settore dei contratti pubblici.
Ad avviso dei giudici rimettenti, inoltre, la soluzione propugnata dall’indirizzo a cui si aderisce non sarebbe in realtà in contrasto nemmeno con il principio affermato dalla sentenza n. 46898 del 26/09/2019, che sarebbe circoscritto alla diversa questione devoluta nell’occasione alle Sezioni Unite -relativa, cioè, al regime di impugnazione del provvedimento di diniego del controllo giudiziario volontario -mentre, invece, il passaggio argomentativo valorizzato dall’opposto orientamento costituirebbe un obiter, privo, in quanto tale, di carattere vincolante, tenuto conto altresì del fatto che la tesi dell’unitarietà del sindacato spettante al giudice della prevenzione, anche in tema di controllo giudiziario, ometterebbe di considerare le specificità della misura “volontaria”, che costituirebbe un unicum nel sistema prevenzionistico, venendo adottata su istanza dell’impresa che, sia pure per il raggiungimento di finalità economiche correlate agli effetti sospensivi e alla piena prosecuzione dell’attività imprenditoriale, si “consegnerebbe” volontariamente al controllo del giudice della prevenzione e alla gestione “condivisa” con l’amministratore giudiziario.
D’altronde, a conferma della peculiare natura della misura del controllo giudiziario volontario, si è inoltre esaminato anche il procedimento descritto dall’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011, che, pur richiamando le forme dettate dall’art. 127 cod. proc. pen., contempla l’audizione -oltre che dei soggetti interessati e del procuratore distrettuale competente, secondo il modello procedurale tipico dei procedimenti camerali -anche del Prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva: proprio detta audizione conferirebbe al contraddittorio una connotazione collaborativa e dialogica tra le due autorità, dal momento che escluso che l’audizione del Prefetto possa riguardare gli elementi valutati ai fini dell’interdittiva antimafia o la legittimità di questa -oggetto del parallelo giudizio amministrativo -, ragioni logiche imporrebbero di conformare l’oggetto del contraddittorio alla natura del giudizio devoluto al giudice della prevenzione e, dunque, ai temi della occasionalità della agevolazione e della prognosi di recupero dell’impresa.
Si tratterebbe quindi di una sorta di “conferenza di servizi”, incentrata non sulla “fotografia” statica della situazione di condizionamento mafioso dell’attività dell’impresa richiedente, bensì sul futuro di questa e sulla sua capacità di riallineamento al circuito economico “sano”.
Sempre ad avviso del Collegio rimettente, per giunta, l’opposto indirizzo ermeneutico non considererebbe adeguatamente nemmeno i rapporti tra giudizio di prevenzione e giudizio amministrativo, intendendoli come “monadi” non comunicanti tra loro e trascurando così la complementarità esistente tra i provvedimenti, desumibile da una lettura teleologica e sistematica della relativa disciplina, visto che l’informazione antimafia interdittiva svolgerebbe una funzione preventiva, in quanto volta non a colpire pratiche e comportamenti di “imprenditorialità mafiosa” -compito spettante all’autorità giudiziaria penale -ma a prevenire tale evenienza, monitorando il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa e la sua capacità di adattarsi alle situazioni locali.
In effetti, rispetto all’accertamento di carattere “statico”, caratterizzante l’interdittiva antimafia, il controllo giudiziario volontario mirerebbe invece a realizzare la finalità preventiva attraverso un intervento che, all’esito di un giudizio prognostico positivo sul futuro “riallineamento” dell’impresa, tende al risanamento di questa, consentendole, sotto il controllo dell’amministrazione giudiziario, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, con la provvisoria sospensione degli effetti preclusivi dell’interdittiva nei rapporti con la pubblica amministrazione.
I due istituti -pur differenti sul piano ontologico e teleologico -convergerebbero pertanto verso l’obiettivo finale, costituito non dal fallimento dell’impresa oggetto di infiltrazione mafiosa, ma dal suo recupero e reinserimento nell’economia “sana”.
Tra l’altro, a conferma della complementarità tra i due provvedimenti, venivano considerati anche i profili di connessione individuati dal Consiglio di Stato e, inoltre, il provvedimento con cui il T.A.R. Calabria, con ordinanza del 9/10/2024, aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 34-bis, comma 7, D.Lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24,41,97, 111, 113 e 117, comma l, in relazione agli artt. 6, 8 e 13 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’interdittiva conseguente all’ammissione al controllo giudiziario perduri dopo la sua cessazione per il tempo occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ex art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011.
Chiarito ciò, un’ultima considerazione era spesa dalla Sezione rimettente con riferimento all’istituto, di recente introduzione, delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previsto dall’art. 94-bis D.Lgs. n. 159 del 2011, osservandosi che, nell’ottica del contemperamento tra interesse pubblico alla sicurezza e libertà di iniziativa economica, la norma consente al Prefetto, che rilevi l’occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di anticipare alla fase amministrativa le misure di self cleaning previste per il controllo giudiziario; all’esito del periodo di durata delle misure, il Prefetto rivaluterà la situazione e, ove riscontri il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascerà un’informazione antimafia liberatoria; in caso contrario, invece, potrà adottare l’informazione antimafia interdittiva.
Dunque, per questa Sezione, emergerebbe la simmetria della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis D.Lgs. n. 159 del 2011 con il controllo giudiziario sia da un punto di vista contenutistico che teleologico, trattandosi, in entrambi i casi, di misure di risanamento dell’impresa; la logica di progressività delle misure amministrative lascerebbe, tuttavia, scoperto il tema delle possibili interferenze tra istituti poiché l’art. 94-bis, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 contemplerebbe esclusivamente l’ipotesi in cui, pendendo le misure di prevenzione collaborativa, il giudice della prevenzione adotti il controllo giudiziario con la nomina dell’amministratore giudiziario; in tal caso, vi sarebbe l’immediata cessazione delle misure in esame, della cui esecuzione potrà, comunque, tenere conto il giudice della prevenzione ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario, mentre nulla si dice, invece, con riferimento al caso in cui, scaduto il termine di durata delle misure collaborative, il Prefetto adotti l’interdittiva antimafia e l’impresa richieda, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011, di accedere al controllo giudiziario.
Ordunque, per la Sezione rimettente, in tale ipotesi, ove si condividesse l’orientamento che ribadisce la pienezza del sindacato giurisdizionale anche sulle valutazioni concernenti l’an e il quantum di infiltrazione mafiosa, non potrebbe scongiurarsi il rischio del cortocircuito rappresentato dal diniego della misura all’imprenditore ritenuto “sano”; seguendo, invece, l’altro orientamento, il tema che si pone è se la valutazione prefettizia, di non occasionalità dell’agevolazione, possa incidere sulla discrezionalità del giudice della prevenzione, vincolandolo alla medesima valutazione e, quindi, al rigetto dell’istanza.
In argomento, in assenza di pronunce della giurisprudenza, di legittimità o amministrativa, sempre secondo codesta Sezione, se si potrebbe ritenere, che, accedendo a una soluzione che estende il valore della valutazione prefettizia anche alla non occasionalità della agevolazione, si determinerebbe, di fatto, una interpretazione abrogatrice dell’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 de 2011, la cui applicazione sarebbe inibita sia nel caso di immediata emissione dell’interdittiva, ove questa contenga una specifica esclusione della occasionalità dell’agevolazione, sia nell’ipotesi di una progressività delle misure preventive amministrative con il passaggio dalle misure collaborative all’interdittiva antimafia, sarebbe, tuttavia, prospettabile una diversa esegesi, che riconduca ad armonia il rapporto tra i due istituti.
Invero, muovendo dalle considerazioni svolte sulla finalità risanatrice del controllo giudiziario volontario e delle misure collaborative e sul rapporto di complementarità tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario volontario, potrebbe sostenersi che il giudice della prevenzione, pur dovendo partire dal rischio di infiltrazione mafiosa accertato dal Prefetto, non sia vincolato alla valutazione da questi svolta sull’intensità dell’agevolazione e, se fosse così, il giudice della prevenzione dovrebbe tenere conto del provvedimento prefettizio, ma, alla luce anche del contraddittorio con il Prefetto previsto dall’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011, ove ritenesse di pervenire ad una diversa conclusione, sarebbe tenuto a confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento amministrativo e a fornire una motivazione rafforzata sulla diversa conclusione in merito all’intensità dell’agevolazione.
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite
Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (ossia se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall’impresa), compiuta una disamina del quadro normativo di riferimento, ripercorsi gli orientamenti nomofilattici formatisi in subiecta materia – ritenevano altresì di particolare rilevanza, ai fini del giudizio de quo, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2025, con il quale venne dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, D.Lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3e 41 Cost. nella parte in cui -disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell’ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario -non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del Prefetto.
In particolare, codeste Sezioni evidenziavano come il Giudice delle leggi, in siffatta occasione, abbia
innanzitutto definito il controllo giudiziario, in generale, quale “misura di prevenzione giudiziaria patrimoniale”, applicabile dal giudice della prevenzione d’ufficio o a domanda dell’operatore economico ed espressivo della più recente tendenza legislativa a fornire una risposta preventiva ai fenomeni di infiltrazione criminale nell’economia secondo misure graduali e proporzionate, oltre che chiarire, senza operare nessuna distinzione tra controllo c.d. prescrittivo e controllo c.d. volontario, che il controllo giudiziario può essere disposto solo se l’agevolazione a persone pericolose, individuate dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011, sia “occasionale” (art. 34-bis, comma l), “secondo un riscontro che la giurisprudenza intende non soltanto come riferito allo “stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto (teso) a comprendere e prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta”, tenuto conto altresì del fatto che, “con il controllo a domanda dell’imprenditore, il legislatore ha collegato la prevenzione giudiziaria con quella amministrativa per dare coordinata risposta al tentativo di infiltrazione della criminalità di tipo marginale, ma è evidente che non ragionevolmente ha mancato di “chiudere il cerchio” e determinato un incongruo sacrificio della libertà di impresa”.
Dunque, per la Suprema Corte, si era tratta di una ricostruzione, quella per l’appunto della Corte costituzionale, che, in senso confermativo agli assunti contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite: a) non fa riferimento ad una distinzione tra controllo prescrittivo e controllo volontario; b) non fa riferimento ad un sindacato sincopato del giudice ordinario; c) non fa riferimento ad un rapporto di pregiudizialità -dipendenza del procedimento davanti al giudice ordinario rispetto a quello amministrativo.
Sul punto, inoltre, si reputava altresì opportuno richiamare la relazione finale della Commissione ministeriale che ha predisposto l’articolato della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il che veniva fatto nei seguenti termini: “Detta relazione chiarisce che viene proposto “un insieme di innovazioni volte all’obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel quadro di una ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse aspettative ed esigenze oggi in gioco in questo campo”; “soprattutto, è prevista l’introduzione del nuovo istituto del “controllo giudiziario” destinato a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione (e altresì del sequestro ai sensi dell’art. 20 e della confisca ai sensi dell’art. 24 cod. ant.) nei casi in cui l’agevolazione “risulti occasionale… e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività di impresa”. Si tratta di un testo che fa emergere un dato, anche questo, deponente in senso inverso rispetto all’indirizzo che non si condivide: anche nella relazione, non solo non è introdotta nessuna distinzione tra controllo prescrittivo e controllo volontario, ma è affermata la necessità che esistano, ai fini dell’accesso all’istituto, un’agevolazione occasionale e il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività”.
Chiarito, per quello che rileva in siffatta sede, cosa prevede siffatta relazione, i giudici di piazza Cavour notavano, a questo punto della disamina, che il controllo giudiziario è, dunque, considerato come un istituto unitario, il cui presupposto è costituito dal pericolo di contaminazione della impresa; un istituto che ruota e che si sviluppa in ragione di un giudizio prognostico di riallineamento con l’economia sana ma che, invero, non avrebbe alcun aggancio con la realtà qualora il giudice della prevenzione non ritenesse sussistente un profilo di pericolosità attuale da rimuovere, fermo restando che, sotto altro profilo, si faceva presente che, tra gli aspetti chiariti dalla Corte costituzionale, vi sia anche la ribadita diversità della valutazione espressa dal Prefetto (e del suo sindacato da parte del giudice amministrativo) rispetto al “fuoco” della valutazione del giudice della prevenzione: la prima -preordinata alla adozione della interdittiva quale reazione ordinamentale alle minacce della criminalità -è esclusivamente di tipo “statico” (o retrospettivo), quale diagnosi di un fenomeno di rischio infiltrativo già perpetratosi; mentre la seconda -funzionale all’ammissione del richiedente a una misura di bonifica -è di natura eminentemente “dinamica”, perché prognosi delle concrete possibilità che la singola realtà aziendale abbia, o meno, di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano (Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 7 del 14/12/2022 -dep. 2023).
Insomma, per il Supremo Consesso, i principi affermati dalla Consulta sono simmetrici con l’impostazione che, da una parte, colloca l’istituto del controllo giudiziario in un contesto sistemico unitario e, dall’altro, afferma che il presupposto della misura è sempre costituito dal pericolo di contaminazione, ancorché occasionale, il che spiega perché la Consulta faccia riferimento ad un giudizio prognostico di riallineamento con l’economia sana che, invero, non avrebbe alcuna giustificazione qualora il giudice della prevenzione non ritenesse sussistente nessun profilo di pericolosità da rimuovere.
In effetti, se certamente il controllo giudiziario costituisce una misura peculiare, ciò è però vero solo per quanto riguarda l’accesso all’istituto, che può essere chiesto direttamente anche dal soggetto privato; si tratta tuttavia di una misura che, per il resto, ha un contenuto identico a quella disposta d’ufficio.
Il legislatore delinea, in altri termini, un istituto unitario nella costruzione sistematica, unitario nel contenuto della valutazione da parte del giudice della prevenzione e unitario, infine, nel rimettere al giudice della prevenzione un sindacato pieno ed autonomo sui richiamati “presupposti”.
Ordunque, in ragione di quanto sin qui esposto, ad avviso delle Sezioni unite, anche l’argomento, che fa riferimento al dato testuale dell’art. 34-bis comma 6, non solo non conforta l’assunto dell’orientamento non condiviso da queste stesse Sezioni, ma sembra orientare l’interprete nel senso inverso.
Difatti, i presupposti di accesso all’istituto del controllo giudiziario volontario non possono essere letti in modo segmentato ed atomistico nel passaggio dall’art. 34, all’art. 34-bis comma 1 e, infine, all’art. 34-bis comma 6, tanto più se si considera che l’espressione contenuta nell’art. 34-bis, comma 6, in cui si fa esplicitamente riferimento ai “presupposti”, fu introdotta in sede parlamentare, al fine di evitare un indebolimento indiscriminato della prevenzione amministrativa ed accogliendo in tal senso le indicazioni pervenute dalla Direzione Nazionale Antimafia.
Ebbene, pur rilevandosi che vi sono ragioni sistematiche che militano per non potersi ritenere condivisibile procedere a una lettura disgiunta del comma 6 rispetto al comma 1, sempre ad avviso dei giudici di legittimità ordinaria, non vi sono tuttavia elementi, neanche sul piano testuale, che consentano di ritenere che i presupposti di accesso al controllo giudiziario volontario siano diversi rispetto a quello c.d. prescrittivo e che consistano solo nella esistenza della interdittiva antimafia impugnata davanti al giudice amministrativo, non essendo chiaro perché, volendo ragionare in tal modo, la norma avrebbe dovuto fare riferimento alla sussistenza di “presupposti”, trattandosi di un riferimento obiettivamente sovrabbondante, che si limiterebbe a richiamare ciò che è già esplicitato dalla stessa disposizione, nell’ambito dello stesso comma, nel periodo immediatamente precedente, vale a dire un richiamo, dunque, inutile, mentre un richiamo, quello ai “presupposti”, che, invece, ha un senso perché lega, ribadendo l’unitarietà dell’istituto, il controllo volontario a quello C.d. prescrittivo, non sarebbe altro che un richiamo che conferma come il controllo giudiziario volontario non sia “altro” rispetto a quello delineato nel comma 1 della norma e impone al giudice ordinario di verificare il fatto, cioè lo stato della impresa, l’esistenza di un pericolo di condizionamento mafioso, l’eventuale livello di questo, la possibilità di bonificare.
Del resto, per la Corte, se i “presupposti” fossero unicamente quelli della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della proposizione di impugnazione del relativo provvedimento del Prefetto, non si riuscirebbe a comprendere perché, trattandosi in definitiva di accertare due elementi “fattuali” di semplicissima e quasi banale constatazione e scevri da ogni possibile valutazione, si sia ritenuto di affidare un tale compito non solo ad un giudice ma, addirittura, di inserirlo in un procedimento da tenersi con le modalità di una udienza camerale in contraddittorio atteso il richiamo della norma alle forme dell’art. 127 cod. proc. pen..
Tal che se ne faceva conseguire da ciò che i presupposti non possono non essere anche quelli del comma l, atteso che il controllo volontario è, letteralmente, quello “di cui alla lettera b) del comma 2”, nel senso che ad esso consegue la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario che riferisce bimestralmente gli esiti del controllo a detto giudice e al pubblico ministero; ma, se questo è l’oggetto, parrebbe necessario che il controllo abbia, come presupposto logico, non solo la situazione di agevolazione occasionale, diversamente non comprendendosi che cosa il giudice dovrebbe controllare, ma anche, ove emergente, la eventuale insussistenza stessa del pericolo di tale agevolazione, giacché non sarebbe dato comprendere la razionalità di una interpretazione del sistema normativo che, pur consentendo al giudice della prevenzione la valutazione del “grado” di infiltrazione mafiosa (se, cioè, sia stabile ovvero solo occasionale), lo priverebbe incongruamente, all’esito di un’analisi in cui, in realtà, intensità della infiltrazione e, prima ancora, sussistenza della stessa, appaiono tra loro non disgiungibili, del potere di recepire il ben più rilevante esito della mancanza in toto di un tale pericolo, così come, ragionando nel senso che non si condivide, non sarebbe obiettivamente chiara la disciplina applicabile nel caso in cui, rispetto ad una impresa attinta da informazione antimafia interdittiva, venga richiesto il controllo giudiziario sia dalla parte pubblica che dal privato; non è chiaro, in questi casi, quale sarebbe il modulo decisorio che il giudice dovrebbe adottare, né se il giudice dovrebbe applicare un modello decisorio diverso rispetto alle due domande, né, ancora, quali sarebbero i poteri del Tribunale rispetto a due richieste che hanno ad oggetto la medesima misura nei confronti della stessa impresa per gli stessi fatti, tenuto peraltro conto che anche il procedimento è sostanzialmente lo stesso, essendo l’unica differenza oggi contemplata, a seguito del D.L. n. 152 del 2021, quella della espressa indicazione, tra i soggetti che il Tribunale deve sentire prima di provvedere, del Prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva (art. 34-bis, comma 6, cit.).
Allo stesso modo, veniva ritenuto parimenti nemmeno chiaro, nella ipotesi in esame, perché solo nel caso di controllo giudiziario a richiesta del privato, il provvedimento interdittivo, che dovrebbe avere una maggiore valenza nel procedimento di prevenzione, considerato che è possibile anche che l’impresa destinataria di una interdittiva antimafia abbia impugnato il provvedimento amministrativo ma non abbia chiesto il controllo volontario (cfr., Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024).
Dunque, per il Supremo Consesso, diversamente da quanto è stato affermato da una parte della dottrina, non solo non vi è convergenza di tutti i criteri ermeneutici nella direzione dell’indirizzo non condiviso, ma anzi, gli stessi, debitamente ricondotti all’interno dell’art. 12 preleggi, appaiono convergere in senso contrario, così come è senz’altro vero che dalla decisione del giudice della prevenzione di rigettare la richiesta di controllo giudiziario volontario da parte della impresa non contaminata non discende alcun automatismo sul piano amministrativo o in sede di giudizio amministrativo, ma quel rigetto costituisce, come meglio si dirà, un fatto nuovo con il quale il Prefetto è tenuto a confrontarsi, motivando, ai sensi dell’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011, rilevandosi al contempo non sia parimenti decisivo neanche l’assunto secondo cui, poiché l’adozione di un’interdittiva antimafia si fonda sull’accertamento da parte del Prefetto di un’ingerenza mafiosa stabile e non occasionale -atteso che, diversamente, sarebbe disposta la prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis D.Lgs. n. 159 del 2011 -, se si richiedesse allora tra i presupposti del controllo volontario anche la verifica giudiziaria storico-retrospettiva dell’infiltrazione mafiosa e dell’agevolazione occasionale, si rischierebbe di andare incontro ad una interpretazione di fatto abrogativa dell’art. 34-bis, comma 6, nel senso che il Tribunale sarebbe chiamato a compiere la stessa valutazione -quella relativa alla sussistenza della infiltrazione occasionale -già compiuta dal Prefetto e conclusasi con esito negativo.
Per la Cassazione, infatti, si tratterebbe di un assunto che prova troppo, nel senso che, se al giudice della prevenzione spetta un sindacato pieno, autonomo, che ha ad oggetto una valutazione più ampia, non statica, non relativa all’atto ma che riguarda il fatto nella sua complessità; una valutazione con una base dimostrativa anche diversa, un livello di contraddittorio che può essere più articolato ed in cui è possibile che si giunga a conclusioni differenti rispetto a quelle del Prefetto, pur essendo vero, che non esiste un nesso di pregiudizialità -dipendenza del procedimento amministrativo rispetto a quello del giudice della prevenzione, è però altrettanto vero che tale nesso non sussiste nemmeno per il giudice della prevenzione.
Il punto è, quindi, per la Corte di legittimità, il coordinamento tra i due procedimenti e l’esigenza che il Prefetto si confronti, sempre, anche nei casi in cui non lo condivida, con il provvedimento del Tribunale della prevenzione.
Precisato ciò, i giudici di piazza Cavour, a questo punto della disamina, osservavano che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 del 2025, prevedendo per l’ammissione al controllo volontario che l’imprenditore richiedente sia destinatario di una informazione antimafia interdittiva impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ha aggiunto che “con tale previsione il legislatore ha stabilito un inedito collegamento tra la prevenzione giudiziaria e la prevenzione amministrativa relative all’impresa attinta solo occasionalmente da fenomeni di infiltrazione mafiosa”; un collegamento disciplinato tuttavia solo in due aspetti: 1) a monte, quanto alla necessità procedurale che il Tribunale, nel determinarsi sulla misura, senta il Prefetto che ha adottato l’interdittiva; 2) a valle, quanto alla sospensione degli effetti dell’interdittiva come conseguenza dell’ammissione dell’imprenditore al controllo giudiziario.
Ebbene, ad avviso degli Ermellini, proprio sul tema del coordinamento tra i due procedimenti, si notava come la sentenza della Consulta contenga considerazioni che assumevano indubbio rilievo rispetto alla questione rimessa alle Sezioni Unite, essendo infatti stato enunciato in sede di giustizia costituzionale quanto segue: “-che il giudicato amministrativo di rigetto dell’impugnazione dell’interdittiva non fa venire meno il controllo giudiziario, perché è ritenuta perdurante l’esigenza di risanare l’impresa, in quanto, proprio l’accertamento in via definitiva che l’impresa è permea bile al fenomeno mafioso, rende massima l’esigenza di risanamento (ancora, Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 7 del 14/12/2022 -dep. 2023); -che è ininfluente il sopraggiungere della definizione positiva del controllo giudiziario sul sindacato del giudice amministrativo sulla interdittiva: il buon esito della misura preventiva giudiziaria costituisce un post factum rispetto al provvedimento prefettizio impugnato, di cui va verificata la legittimità tenendo conto delle condizioni di fatto e di diritto sussistenti al momento in cui è stato emesso (da ultimo, tra le tante, Cons. Stato, n. 3635 del 29/04/2025); -quanto al collegamento tra i due procedimenti, che, pur nella delineata distinzione dei giudizi della prevenzione amministrativa e giudiziaria, con la conseguente esclusione dell’incidenza diretta dell’esito dell’uno sull’altro, sussistono delle ovvie interferenze che hanno origine ora nel disposto dell’art. 34-bis, comma 7, d. Igs., n. 159 del 2011, ora nella “temporaneità” dell’interdizione;
-quanto al secondo aspetto, che l’esito positivo della misura preventiva giudiziaria può avere un riflesso nello “sviluppo” dell’efficacia dell’interdittiva. Si è chiarito, quanto a quest’ultimo profilo, che la misura prefettizia ha carattere provvisorio; l’art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 prevede, infatti, che detta informativa abbia una validità limitata di dodici mesi, nel senso che “alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva (sentenza n. 57 del 2020)”. In altri termini, secondo la Corte costituzionale, la provvisorietà, tesa a “scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e, quindi, di un danno realmente irreversibile (ancora, sentenza n. 57 del 2020) per l’impresa interdetta, è garantita dall’art. 91, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 159 del 2011, a mente del quale “(i)1 Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”. Il venir meno di tali “circostanze rilevanti” non deriva, secondo la Corte costituzionale, dal mero trascorrere del tempo, ma dal sopraggiungere di elementi diversi, oppure contrari, idonei a escludere la portata sintomatica di quelli posti alla base del giudizio infiltrativo dell’emessa interdittiva o perché ne smentiscono tale valenza, oppure perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo. L’esito positivo del controllo costituisce una “sopravvenienza” che genera l’obbligo dell’organo amministrativo di procedere all’aggiornamento dell’informazione interdittiva previsto dall’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011 (ex multis, Cons. Stato, n. 1937 del 10/03/2025 e n. 10340 del 23/12/2024), obbligo che, se inadempiuto, rende operante l’azione avverso’ il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. La Corte ha evidenziato come, sotto il profilo della determinazione prefettizia di riesame, il Prefetto “non può ignorare gli esiti del controllo, dovendo puntualmente valutare (con onere motivazionale rinforzato) se il compiuto percorso abbia dato luogo, o meno, alla recisione dei rapporti con le organizzazioni criminali e, dunque, se i risultati della misura costituiscano effettivamente una di quelle sopravvenienze rilevanti ai fini dell’aggiornamento. Per contro, è escluso che l’esito positivo del controllo giudiziario vincoli il successivo giudizio di riesame, posto che la valutazione del controllore e del Tribunale non costituisce un giudicato di accertamento, né una presunzione assoluta di avvenuta bonifica” (così, testualmente, Corte cost. n. 109 del 2025)”.
Concluso questo excursus giurisprudenziale, la Suprema Corte giungeva alla conclusione secondo la quale l’aggiornamento -pur nella discrezionalità della sua definizione con l’emissione di una informazione liberatoria o, piuttosto, di una informazione interdittiva -che costituisce il punto “di interazione” o “raccordo” tra gli istituti in esame e tra i procedimenti.
Pur tuttavia, sebbene quanto appena esposto, per la Corte di Cassazione, in realtà, a ben vedere, anche il provvedimento con cui il giudice della prevenzione neghi l’accesso al controllo volontario della impresa in ragione della inesistenza del pericolo di contaminazione criminale, costituisce un “fatto nuovo”, cioè, una sopravvenienza rispetto alla situazione esistente al momento dell’adozione della interdittiva antimafia; un fatto nuovo di cui il Prefetto, d’ufficio o sollecitato dalla impresa, non può non tenere conto, trattandosi, anche in questo caso, di una circostanza rilevante, di un elemento contrario e idoneo a inficiare la portata dimostrativa della base del giudizio sulla misura interdittiva; un fatto nuovo che, anche in ragione di un contraddittorio e di una piattaforma dimostrativa potenzialmente più ampia, può smentire la valenza della interdittiva antimafia, perché il pericolo di contaminazione è ritenuto dal giudice ordinario non più esistente, tanto più se si considera che pure la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel configurare sempre, anche prima della chiusura del controllo giudiziario, un potere-dovere della Prefettura ex art. 91, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 159 del 2011, “di aggiornamento”, in sede amministrativa, anche su richiesta dell’interessato, pure, se del caso, prendendo in considerazione i risultati provvisori (ovvero definitivi) del controllo giudiziario medesimo (Cons. Stato, n. 2515 del 15/03/2024).
In effetti, per la Corte, se detta rivalutazione da parte dell’autorità amministrativa, oltre ad apparire doverosa (specie ove stimolata con istanza dall’interessato), deve essere condotta tempestivamente e in contraddittorio, secondo il canone della collaborazione e buona fede, ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990, e dovrà concludersi con una determinazione, sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che prenda in considerazione il novum, rappresentato dall’esito della procedura di controllo giudiziario (cfr., tra le altre, Cons. Stato, n. 2515 del 15/03/2024, cit.; T.A.R. Calabria, n. 68 del 25/01/2024), è dunque compito della Prefettura, in ragione del quadro esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli, pronunciarsi in via espressa su di esso, ferma restando la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa, trattandosi di un
coinvolgimento, quello dell’autorità prefettizia, richiesto certamente prima che il giudice della prevenzione decida sull’istanza dell’impresa di accesso al controllo giudiziario e che non è affatto dimostrativo della volontà del legislatore di limitare la cognizione del giudice della prevenzione alla sola bonificabilità dell’impresa ma che esprime una necessità più ampia, quella cioè di coordinare i due procedimenti, di raccordare le informazioni, di creare un collegamento probatorio e valutativo tra procedimento amministrativo e procedimento di prevenzione, vale a dire un coinvolgimento che non può che essere anche successivo, dovendo il Prefetto confrontarsi con la valutazione compiuta dal giudice della prevenzione nel procedimento in cui egli è chiamato ad intervenire, ciò garantendo la legittimità costituzionale dell’istituto del controllo giudiziario volontario.
Si tratta pertanto di una necessità che trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza, di adeguatezza tra mezzo e fine pubblico perseguito, di proporzionalità prospettica; si tratta di principi che esprimono l’esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni poste a fondamento della informazione interdittiva antimafia, gli sviluppi del “fatto”, le finalità perseguite, fermo restando che tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento; la misura di prevenzione deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze di neutralizzazione della pericolosità del soggetto i cui diritti devono, tuttavia, essere sacrificati nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori, in guisa tale che uguaglianza, adeguatezza e proporzionalità prospettica devono assistere la misura, “quella” specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua “vita”, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione dei diritti fondamentali qualitativamente o quantitativamente eccessiva rispetto alla funzione che quella misura deve soddisfare, con evidente compromissione del quadro costituzionale, tenuto conto altresì del fatto che “il fatto sopravvenuto” funge da collegamento e da raccordo non solo tra giudice della prevenzione e il procedimento amministrativo, ma anche tra il primo e il procedimento giurisdizionale amministrativo, attesa la possibilità per l’azienda in bonis, che si veda respinta l’ammissione al controllo giudiziario volontario, di chiedere, anche ai sensi dell’art. 58 legge 2 luglio 2010, n. 104, al giudice amministrativo la sospensione della interdittiva antimafia all’interno del giudizio di impugnazione e, dunque, non un vuoto di tutela, ma una tutela che si sviluppa su due autonomi versanti.
Chiarito ciò, le Sezioni unite, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, affermavano che “-il controllo giudiziario, anche quello volontario, è una misura di prevenzione patrimoniale unitaria che deve necessariamente intercettare -al fine di sterilizzarla -una condizione di pericolosità del soggetto, nel senso che deve essere accertato anche il pericolo attuale di agevolazione occasionale, di cui al comma 1 dell’art. 34-bis, D.Lgs. n. 159 del 2011; -i presupposti del controllo giudiziario sono gli stessi, sia nel caso di controllo c.d. prescrittivo che in quello c.d. volontario; -la cognizione del giudice della prevenzione è piena e autonoma rispetto a quella del Prefetto e il Tribunale è chiamato a valutare, anche retrospettivamente, la “storia” del soggetto nei cui confronti si procede e, quindi, il rischio attuale di infiltrazione criminale, il pericolo di reiterazione della condotta agevolatrice, l’effettivo bisogno di risana mento, la bonificabilità del soggetto; -non sussiste un rapporto di pregiudizialità -dipendenza del procedimento amministrativo rispetto a quello del giudice della prevenzione e nemmeno di questo rispetto all’accertamento compiuto dal Prefetto; -la valutazione del Tribunale della prevenzione che accerta, anche su una base probatoria più ampia e di un contraddittorio più esteso, l’inesistenza del pericolo attuale di contaminazione della impresa, impedisce l’ammissione al controllo giudiziario volontario, ma costituisce, come chiarito dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato, un fatto “nuovo” di cui è previsto dall’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011, che contempla l’aggiornamento dell’esito della informazione, che il Prefetto tenga conto”.
Orbene, alla luce di siffatte “affermazioni”, la Suprema Corte giungeva a risolvere il contrasto in questione, enunciando il seguente principio di diritto: “Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n 159, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa”.
4. Conclusioni: controllo giudiziario: rigetto dell’istanza in assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa
Con la sentenza in commento, le Sezioni unite hanno composto il seguente contrasto giurisprudenziale: “se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall’impresa”.
Difatti, come appena visto, con la decisione qui in esame, codeste Sezioni hanno risolto siffatto contrasto, affermando che il giudice della prevenzione deve rigettare la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011[1] qualora accerti l’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo all’impresa richiedente.
Pertanto, per effetto di questa pronuncia, il giudice della prevenzione non può accogliere una richiesta di questo genere, laddove costui non riscontri la sussistenza di un pericolo di tal fatta a capo dell’impresa richiedente.
Questa è dunque la novità che connota il provvedimento qui in commento.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali”.
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