Respinti i ricorsi del colosso Apple contro la Commissione europea in merito all’applicazione del Digital Markets Act. Dichiarate invece irricevibili le azioni legali sul servizio iMessage, escluso dagli obblighi stringenti di interoperabilità. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La sentenza
Il Tribunale dell’UE ha inferto un duro colpo alle strategie legali di Apple, respingendo i ricorsi presentati dalla big tech. L’VIII Sezione a 5 giudici del Tribunale di Lussemburgo ha confermato la decisione della Commissione europea che individua la multinazionale come “gatekeeper”, ovvero controllore dell’accesso, per quanto riguarda il suo negozio di applicazioni, l’App Store, e il sistema operativo mobile iOS. La sentenza segna una tappa importante nell’applicazione del Digital Markets Act (DMA), normativa comunitaria originata per garantire mercati digitali equi e contendibili. La designazione, originariamente disposta dall’esecutivo UE il 5 settembre 2023, inserisce di fatto Apple nel novero delle grandi piattaforme digitali che esercitano un potere di intermediazione strutturale e imprescindibile tra sviluppatori e utenti finali. L’inclusione comporta il rispetto di una serie di rigidi obblighi di concorrenza, volti a scardinare i monopoli di fatto e a favorire la trasparenza e l’interoperabilità dei sistemi. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Un unico grande ecosistema: respinta la tesi dei mercati frammentati
Nel tentativo di mitigare l’impatto del regolamento europeo, Apple aveva impostato una linea di difesa preordinata a frammentare la percezione dei propri servizi. La società sosteneva che le differenti declinazioni dell’App Store, dedicate rispettivamente a iPhone (iOS), iPad (iPadOS), Apple Watch (watchOS), computer Mac (macOS) e Apple TV (tvOS), costituissero mercati e servizi di piattaforma di base del tutto distinti e autonomi. Secondo questa tesi, solo lo store destinato agli iPhone avrebbe superato le soglie quantitative richieste per la designazione. I giudici europei hanno però respinto fermamente tale impostazione. Il Tribunale ha rilevato che, a prescindere dal dispositivo hardware utilizzato dall’utente, tutti i negozi di applicazioni di Apple perseguono la medesima finalità: mettere in contatto gli sviluppatori di software e gli utenti finali per facilitare la distribuzione delle app. Le differenze tecniche o commerciali evidenziate dai legali di Cupertino sono state giudicate come semplici caratteristiche intrinseche dei dispositivi e non fattori capaci di giustificare una separazione giuridica o di mercato.
3. Caso iMessage, ricorsi irricevibili
Un capitolo a sé stante della battaglia legale ha riguardato iMessage, il sistema proprietario di messaggistica istantanea. Inizialmente qualificato dalla Commissione quale servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero (SCIIN), iMessage era stato sottoposto a un’indagine di mercato per verificare se possedesse i requisiti per essere assimilato a una piattaforma di controllo dell’accesso. Nonostante l’indagine si sia conclusa nel febbraio 2024 con la decisione della Commissione di non designare iMessage come gatekeeper, Apple aveva comunque impugnato sia l’atto di avvio che quello di chiusura dell’inchiesta, contestando la qualificazione tecnica del servizio. Il Tribunale ha dichiarato tali ricorsi del tutto irricevibili. Secondo la sentenza, la semplice qualificazione tecnica all’interno dei documenti d’indagine non produce, di per sé, effetti giuridici vincolanti né modifica la situazione di Apple, dal momento che nessun obbligo concreto del DMA trova applicazione su iMessage in assenza di una designazione formale.
4. Prospettive future ed eventuali impugnazioni
La pronuncia dell’8 luglio rappresenta una vittoria per la Direzione Generale della Concorrenza di Bruxelles, confermando l’efficacia e l’applicabilità dell’architettura regolatoria del DMA di fronte alle opposizioni delle Big Tech. Apple si trova quindi obbligata a conformarsi alle disposizioni europee, garantendo aperture del proprio ecosistema che potrebbero mutare le modalità di distribuzione dei software in Europa. Per l’azienda guidata da Tim Cook non si tratta necessariamente dell’ultimo atto: contro la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione innanzi alla Corte di giustizia, limitatamente alle sole questioni di diritto, entro un termine di due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della relativa notifica.
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