La Direttiva n. 1502/26 della Procura della Repubblica di Salerno, firmata il 3 giugno 2026 dal Procuratore Raffaele Cantone e dal Procuratore Aggiunto Rocca Alfano, fornisce indicazioni operative sull’applicazione del Decreto Sicurezza 2026 (D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in L. 24 aprile 2026, n. 54). Il provvedimento prende posizione su due nuovi istituti: il Modello 45 bis, dedicato alle annotazioni preliminari in presenza di cause di giustificazione, e il nuovo fermo di prevenzione delineato dall’art. 11‑bis del D.L. 59/1978. La direttiva chiarisce presupposti, iter, garanzie e obblighi della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero, con l’obiettivo di uniformare le prime applicazioni e prevenire criticità operative. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato Il nuovo decreto sicurezza 2026, disponibile su Shop Maggioli e Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Come cambiano le indagini col Decreto Sicurezza 2026
- 2. Modello 45 bis, come cambia l’iscrizione della notizia di reato
- 3. Timeline e garanzie dell’annotazione preliminare
- 4. Nuovo fermo di prevenzione, strumento per la sicurezza nelle manifestazioni
- 5. Obblighi della Polizia e ruolo del Pubblico Ministero
- 6. Provvedimento destinato a incidere sulla prassi operativa
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1. Come cambiano le indagini col Decreto Sicurezza 2026
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha diramato la Direttiva n. 1502/26 del 3 giugno 2026, un documento di notevole rilievo operativo che fornisce le prime istruzioni applicative del Decreto Sicurezza 2026 (D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in L. 24 aprile 2026, n. 54). Il provvedimento, indirizzato ai magistrati e a tutte le Forze di Polizia del territorio, affronta due novità focus introdotte dal decreto:
-il nuovo Modello 45 bis, dedicato ai fatti commessi in presenza di una causa di giustificazione;
-il nuovo fermo di prevenzione, previsto dall’art. 11‑bis del D.L. n. 59/1978.
Si tratta di istituti che incidono profondamente sulla gestione delle notizie di reato e sulle attività di prevenzione durante le manifestazioni pubbliche. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato Il nuovo decreto sicurezza 2026, disponibile su Shop Maggioli e Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Modello 45 bis, come cambia l’iscrizione della notizia di reato
La direttiva dedica un’ampia sezione al nuovo art. 335, comma 1‑bis.1 c.p.p., introdotto dal Decreto Sicurezza 2026. La norma stabilisce che, quando appare evidente che un fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, il nome dell’autore non deve essere iscritto nel registro delle notizie di reato (Mod. 21), bensì annotato in un registro separato, il nuovo Mod. 45 bis. La Procura chiarisce che:
- l’annotazione preliminare è ammessa solo in presenza di scriminanti tecniche, come legittima difesa, stato di necessità, uso legittimo delle armi, consenso dell’avente diritto;
- non rientrano nel Mod. 45 bis le scriminanti putative, gli eccessi colposi o le scusanti;
- la Polizia Giudiziaria deve segnalare con precisione la presenza della causa di giustificazione nella CNR.
La direttiva richiama anche il D.M. 22 aprile 2026, che ha istituito formalmente il nuovo registro, e il decreto interno n. 58/2026 che ne disciplina l’utilizzo presso la Procura di Salerno.
3. Timeline e garanzie dell’annotazione preliminare
Il nuovo art. 335‑quinquies c.p.p. stabilisce che la persona annotata beneficia dei medesimi diritti dell’indagato. Il Pubblico Ministero deve:
- chiedere l’archiviazione entro 30 giorni, se non servono ulteriori accertamenti;
- svolgere eventuali accertamenti entro 120 giorni, con ulteriori 30 giorni per la decisione finale;
- procedere all’iscrizione nel Mod. 21 se si rende necessario un incidente probatorio.
La direttiva chiarisce che la richiesta di archiviazione deve essere presentata al GIP pure quando il fascicolo resta iscritto a Mod. 45 bis.
4. Nuovo fermo di prevenzione, strumento per la sicurezza nelle manifestazioni
La seconda parte della direttiva concerne l’applicazione del nuovo art. 11‑bis del D.L. n. 59/1978, introdotto dal Decreto Sicurezza 2026. Si tratta di una misura che consente alla Polizia di accompagnare e trattenere fino a 12 ore persone che, nel corso di manifestazioni pubbliche, presentino un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La Procura evidenzia i presupposti:
- il contesto deve essere una manifestazione pubblica;
- il trattenimento deve essere strettamente necessario agli accertamenti;
- il giudizio di pericolosità deve basarsi su elementi concreti, quali il possesso di oggetti atti ad offendere ovvero precedenti specifici negli ultimi cinque anni.
5. Obblighi della Polizia e ruolo del Pubblico Ministero
La direttiva dispone che:
- la Polizia deve comunicare immediatamente al PM di turno l’accompagnamento e le ragioni che lo giustificano;
- la comunicazione deve avvenire telefonicamente, seguita dagli atti formali;
- il PM deve confermare o negare la legittimità del fermo;
- se non emerge una notizia di reato, gli atti saranno iscritti a Mod. 45 e autoarchiviati;
- se emerge un reato, si apriranno due fascicoli distinti (Mod. 21 e Mod. 45).
6. Provvedimento destinato a incidere sulla prassi operativa
La Direttiva 1502/26 rappresenta uno dei primi atti interpretativi del Decreto Sicurezza 2026 e fornisce un quadro chiaro per evitare applicazioni disomogenee. L’obiettivo è duplice:
- garantire tutela dei diritti delle persone coinvolte;
- assicurare efficienza e uniformità nell’azione investigativa e preventiva.
La pubblicazione della direttiva sul website istituzionale della Procura, il 4 giugno 2026, segna l’avvio della fase applicativa dei nuovi istituti, destinati a incidere profondamente sul lavoro quotidiano di magistrati e forze dell’ordine.
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