È stato recentemente presentato presso la Camera dei Deputati, a firma dei Ministri Nordio e Schillaci, un disegno di legge in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, vale a dire il progetto normativo A.C. 2961.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di esaminare le novità che si vogliono introdurre con siffatto disegno di legge. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Nuova detenzione domiciliare terapeutica: cosa cambia con l’art. 94-ter del d.P.R. 309/1990
- 2. Definizione anticipata del processo e percorso di recupero: il nuovo art. 94-quater
- 3. Ufficio per il processo e tribunali di sorveglianza: il supporto alla rapida applicazione della misura
- 4. Esecuzione della pena e tossicodipendenza: le modifiche all’art. 656 c.p.p.
- 5. Procedimenti pendenti e richieste dell’imputato: il regime transitorio del DDL
- 6. Superamento della disciplina previgente: l’abrogazione del comma 6-bis del decreto-legge n. 92/2024
- 7. Fondo per la riforma e copertura degli oneri: le nuove disposizioni finanziarie
- 8. Carcere, dipendenze e recupero: quali prospettive per la nuova disciplina
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1. Nuova detenzione domiciliare terapeutica: cosa cambia con l’art. 94-ter del d.P.R. 309/1990
L’art. 1 del disegno di legge A.C. 2961 prevede l’inserimento, in seno al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (d’ora in poi d.P.R. n. 309 del 1990), di un nuovo precetto normativo, vale a dire l’art. 94-ter, finalizzato a prevedere la detenzione domiciliare in taluni casi particolari.
In particolare, il comma primo di siffatta disposizione legislativa dispone che, quando “non ricorrono
i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per i quali resta fermo il limite di otto anni, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale” (primo periodo), fermo restando che l’“interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale” (secondo periodo).
Ciò posto, dal canto suo, il comma secondo sempre di questo articolo 94-ter statuisce che la “domanda deve indicare la volontà del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socioriabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una struttura privata accreditata ai sensi dell’articolo 117 o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze” (primo periodo), fermo restando che ad essa “sono allegati, a pena di inammissibilità, l’indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l’alcoldipendenza e il reato, il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione di cui al comma 4, relativa all’accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonché all’idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, con l’indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico già in corso, alla domanda è allegata altresì la valutazione sull’andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica” (secondo periodo).
Precisato ciò, una volta presentata siffatta domanda, dal canto suo, il “tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta altri reati” (art. 94-ter, co. 3, primo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990) e tra “le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma” (art. 94-ter, co. 3, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990).
Ad ogni modo, al “fine di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti di cui al secondo periodo del comma 2, compresa l’effettiva condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e la sua attualità, e di assicurarne l’uniforme applicazione a livello nazionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze è istituita una commissione centrale che si avvale, tra le altre, di professionalità del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati” (art. 94-ter, co. 4, primo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990), fermo restando che, con “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la composizione della commissione centrale e sono disciplinate le relative modalità di funzionamento” (art. 94-ter, co. 4, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990) e ai “componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati” (art. 94-ter, co. 4, terzo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990), mentre per “le valutazioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, le competenti unità dei servizi pubblici per le dipendenze operano in composizione integrata da un componente incaricato dall’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria” (art. 94-ter, co. 4, quarto periodo, d.P.R. n. 309 del 1990).
Ebbene, chiarito cosa prevede anche questo comma, venendo ad esaminare, a questo punto della disamina, il comma quinto, è ivi enunciato che il “responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico socioriabilitativo residenziale o semiresidenziale, nell’ambito delle specifiche responsabilità relative all’attuazione del percorso riabilitativo, trasmette al servizio pubblico per le dipendenze e all’ufficio di esecuzione penale esterna competenti per territorio una relazione semestrale circa l’esecuzione del programma e segnala in ogni momento all’autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime
di detenzione domiciliare” (primo periodo), considerato oltre tutto che al “termine del programma, anche per rinuncia da parte della persona ad esso sottoposta, l’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio trasmette senza ritardo all’autorità giudiziaria una relazione finale” (secondo periodo).
Oltre a ciò, è altresì stabilito che, se “il programma terapeutico non è positivamente concluso, il tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione finale
emerga in modo inequivoco che l’esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni” (art. 94-ter, co. 6, primo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990) e in “quest’ultimo caso può essere autorizzato, ferma la durata del suddetto programma terapeutico, per non più di due volte, su richiesta dell’interessato e con provvedimento motivato, il trasferimento presso altra struttura idonea di cui al comma 2, individuata sulla base di criteri oggettivi e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze” (art. 94-ter, co. 6, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990), ad ogni modo, la “revoca è altresì disposta nei casi di cui all’articolo 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975” (art. 94-ter, co. 6, terzo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990), fermo restando che, per un verso, l’“autorità giudiziaria provvede alla revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla segnalazione delle violazioni o dall’accertamento che il programma terapeutico si è concluso non positivamente, salvo quanto indicato al primo periodo” (art. 94-ter, co. 6, quarto periodo, d.P.R. n. 309 del 1990), per altro verso, nel “caso di revoca disposta ai sensi del terzo periodo, la pena residua non può essere sostituita con altra misura” (art. 94-ter, co. 6, quinto periodo, d.P.R. n. 309 del 1990).
Infine, da un lato, è disposto che, se “il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, può disporre l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell’articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre
che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1 del presente articolo, aumentati della metà, ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975” (art. 94-ter, co. 7, primo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990) e in “questi casi è disposta la verifica periodica diretta ad accertare l’utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono revocate quando è accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza” (art. 94-ter, co. 7, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990), dall’altro, è stabilito che, per “quanto non diversamente disposto, si applicano l’articolo 94 del presente testo unico e l’articolo 47-ter della legge
n. 354 del 1975, in quanto compatibili” (art. 94-ter, co. 8, d.P.R. n. 309 del 1990). Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Definizione anticipata del processo e percorso di recupero: il nuovo art. 94-quater
Sempre l’art. 1 del disegno di legge A.C. 2961 contempla, dopo l’art. 94-ter, un ulteriore precetto normativo, cioè l’art. 94-quater del d.P.R. n. 309 del 1990 finalizzato a disporre la definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Nel dettaglio, al primo comma di codesta previsione di legge è sancito che, al “fine di accedere alla misura prevista dall’articolo 94-ter, l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l’applicazione, nella misura e con le modalità esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94-ter, di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero quattro
anni se si procede per uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale” (primo periodo) e alla “richiesta è allegata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma terapeutico” (secondo periodo), fermo restando che, se siffatta richiesta “è ammissibile, il giudice concede all’imputato il termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione di cui al comma 2 dell’articolo 94-ter” (secondo periodo).
Inoltre, sempre tale organo giudicante, “se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ha prestato il consenso alla richiesta e se sussistono gli ulteriori presupposti di cui all’articolo 444, comma 2, del medesimo codice, se la misura richiesta risulta adeguata e sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall’articolo 94-ter del presente testo unico per l’accoglimento della domanda, applica la pena concordata e ne autorizza l’esecuzione con le modalità indicate nel programma terapeutico che, unitamente alla documentazione prodotta ai sensi del quarto
periodo, è allegato alla sentenza” (art. 94-quater, co. 1, terzo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990).
Ad ogni modo, se le “disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se si procede per uno dei reati indicati dall’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero nei confronti
di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria” (art. 94-quater, co. 1, quarto periodo, d.P.R. n. 309 del 1990), all’opposto, si “applicano gli articoli 444, commi 1-ter e 2, 445, comma 1-bis, 446, 447 e 448 del codice di procedura
penale, in quanto compatibili” (art. 94-quater, co. 1, quinto periodo, d.P.R. n. 309 del 1990).
Ciò posto, al comma secondo è invece enunciato che nei “casi di cui ai commi 1 e 4, quando l’imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalità di cui all’articolo 94-ter, comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 89”, mentre al seguente comma terzo è stabilito che, nei “casi di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette, unitamente alla sentenza e al programma allegato, al magistrato di sorveglianza, che, entro quarantacinque giorni, applica la misura alternativa, se non ostano ragioni sopravvenute che determinano la revoca dell’autorizzazione alla detenzione domiciliare” (primo periodo), fermo restando che: 1) l’“ordinanza è comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni” (secondo periodo); 2) il “provvedimento del tribunale di sorveglianza è comunicato o notificato senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione” (terzo periodo); 3) quando “il condannato si trova agli arresti domiciliari con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 94-ter, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza lo stesso permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti” (quarto periodo); 4) agli “adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza” (quinto periodo).
Chiarito ciò, il comma quarto infine dispone che, quando “emette sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale e vi è richiesta dell’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda intraprendere il programma di cui all’articolo 94-ter, comma 1, del presente testo unico, il giudice, se sussistono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, autorizza il programma con le modalità indicate” (primo periodo) e nel qual caso si “applica il comma 3 del presente articolo” (secondo periodo).
3. Ufficio per il processo e tribunali di sorveglianza: il supporto alla rapida applicazione della misura
L’art. 2 del disegno di legge A.C. 2961 stabilisce che, nell’“ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti all’ufficio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l’attività dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui all’articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 1 della presente legge”.
4. Esecuzione della pena e tossicodipendenza: le modifiche all’art. 656 c.p.p.
L’art. 3 del disegno di legge A.C. 2961 interviene sull’art. 656 c.p.p., che, com’è noto, regola l’esecuzione delle pene detentive, nei seguenti termini: “1. All’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale: a) al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all’articolo 94-ter»; b) al secondo periodo, le parole: «e di cui all’articolo 94 » sono sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all’articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all’eventuale applicazione della misura».”.
5. Procedimenti pendenti e richieste dell’imputato: il regime transitorio del DDL
Sotto il profilo del diritto transitorio, l’art. 4, co. 1, disegno di legge A.C. 2961 stabilisce che le “disposizioni di cui all’articolo 94-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelli per i quali sia stata pronunciata sentenza di primo grado” (primo periodo), stabilendosi al contempo, da un lato, che l’“imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può formulare la richiesta di cui al citato articolo 94-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale” (secondo periodo), dall’altro, che, su “istanza dell’imputato, che fornisca elementi di prova in ordine alla propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità di formulare
la richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare” (terzo periodo).
6. Superamento della disciplina previgente: l’abrogazione del comma 6-bis del decreto-legge n. 92/2024
L’art. 5, co. 1, disegno di legge A.C. 2961, nel disporre che, all’“articolo 8 del decreto-legge 4 luglio
2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 6-bis è abrogato”, prevede pertanto l’abrogazione di tale norma giuridica, che attualmente dispone quanto segue: “Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199”.
7. Fondo per la riforma e copertura degli oneri: le nuove disposizioni finanziarie
Per quanto infine concerne la copertura finanziaria, l’art. 6 del disegno di legge A.C. 2961 contempla quanto segue: “1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione
del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere dall’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 5.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui all’articolo 5; b) quanto a euro 14.436.250 annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199. 3. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
8. Carcere, dipendenze e recupero: quali prospettive per la nuova disciplina
Queste sono le novità che connotano il disegno di legge qui in esame.
Non resta dunque che attendere di “vedere” se siffatto progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.
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