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Indice
- 1. La questione prospettata innanzi alla Consulta: giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
- 2. La soluzione adottata dalla Consulta
- 3. Conclusioni: riconoscimento della legittimazione attiva del singolo parlamentare per inerzia della Camera nella tutela delle prerogative costituzionali e conseguente menomazione delle attribuzioni del mandato parlamentare
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1. La questione prospettata innanzi alla Consulta: giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Con apposito ricorso, un senatore della Repubblica promuoveva un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 2 marzo 2023, n. 22, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere» (in seguito, anche: Commissione parlamentare o la Commissione), del suo Presidente, del suo Ufficio di presidenza, nonché nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione all’utilizzazione, da parte della suddetta Commissione, mediante messa a disposizione dei suoi componenti, delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e di messaggistica elettronica del ricorrente, trasmesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltanissetta, in assenza di autorizzazione del Senato della Repubblica.
In particolare, codesto ricorrente precisava di non essere indagato nel procedimento penale, ma di essere stato intercettato in quanto interlocutore di un già magistrato inquirente, soggetto a indagine da parte della Procura della Repubblica di Caltanissetta e in tale veste sottoposto a intercettazioni, rilevando al contempo come la Commissione parlamentare di inchiesta, per decisione del suo Presidente, abbia acquisito tale documentazione, in linea astratta pertinente con l’oggetto delle sue attività mentre, in seguito, il Presidente aveva consentito l’accesso a essa ai componenti della Commissione.
Oltre a ciò, si puntualizzava come il conflitto vertesse sulla decisione di «utilizzare giuridicamente» le intercettazioni, mediante offerta in visione di esse, senza avere preventivamente richiesto alla Camera di appartenenza di questo senatore, vale a dire l’autorizzazione prevista a tal fine dall’art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).
Oltre a ciò, il ricorrente premetteva altresì di avere «attivato tutti i rimedi previsti dall’ordinamento rivolgendosi ai Presidenti di entrambe le Camere, al Presidente della Commissione antimafia, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari senza sortire alcun utile effetto».
In particolare, costui aveva chiesto al Presidente del Senato di avviare l’iter necessario a promuovere conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica di Caltanissetta o a investire della questione la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la quale, dal canto suo, a maggioranza, aveva votato contro la proposta del relatore di sollevare il conflitto.
Precisato ciò, in punto di ammissibilità, il ricorrente richiamava la giurisprudenza costituzionale che, a partire dall’ordinanza n. 17 del 2019, ha riconosciuto a ciascun membro delle Camere, in sede di conflitto di attribuzione, la natura di potere dello Stato, con riferimento alla «sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che spettano all’Assemblea di cui fa parte».
Ebbene, a parere del ricorrente, tra di esse vi sarebbe la guarentigia prevista dall’art. 68, terzo comma, della Costituzione, ossia che la Camera di appartenenza debba autorizzare intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, come declinata dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003, deducendosi contestualmente come tale guarentigia sia «volta a proteggere un duplice ordine di valori di assoluto rilievo costituzionale, strutturalmente diversi l’uno dall’altro», vale a dire quello «dell’autonomia delle Camere da interferenze esterne» (direttamente tutelato dall’art. 68, secondo e terzo comma, Cost.) e quello «al libero esercizio del mandato da parte dei singoli parlamentari» (protetto dall’art. 67 Cost. e di riflesso dall’art. 68 Cost.) e che solo «dal combinato [disposto] di entrambe» le norme «è possibile avere un Parlamento autonomo e libero, perché tale può essere solo se composto da parlamentari a loro volta autonomi e affrancati da condizionamenti esterni nell’esercizio delle loro funzioni», fermo restando che, a sua volta, l’art. 67 Cost. garantirebbe a ciascun parlamentare, unitamente all’art. 68 Cost., «un interesse di rilievo costituzionale “tutelato indirettamente” (ovvero “di riflesso”, o “strumentalmente” […]) al libero esercizio del mandato rappresentativo della Nazione quale vero e proprio “interesse legittimo di diritto costituzionale”», osservandosi oltre tutto che, in relazione a quest’ultimo, sempre ad avviso di siffatto parlamentare, non sarebbe ammissibile affidare «all’arbitrio della maggioranza parlamentare di turno», per di più in assenza «di efficaci rimedi endocamerali», la tutela del parlamentare da «condizionamenti esterni o interni», spettando, nel caso di specie, al Senato valutare se l’uso delle intercettazioni «fosse utile per i fini istituzionali della Commissione o non, piuttosto, per mere finalità di lotta politica e di discredito personale», così come, al pari del Presidente della Repubblica, ciascun membro delle Camere godrebbe di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa che, alla luce degli artt. 67, 68, 71, 72 e 82 Cost., egli potrebbe tutelare per mezzo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato direttamente, anche nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta.
Precisato ciò, nel merito, il ricorrente richiamava l’art. 82, secondo comma, Cost. che, com’è noto, attribuisce alla commissione parlamentare di inchiesta, nelle sue indagini ed esami, gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, facendosene conseguire da ciò che la Commissione parlamentare, al pari dell’autorità giudiziaria, non avrebbe potuto acquisire e utilizzare le intercettazioni senza l’autorizzazione del Senato, perché «[l]a Costituzione non distingue se le intercettazioni [siano] preordinate ad uso giudiziario o politico».
In particolare, per codesto senatore, contrariamente a quanto dedotto dal Presidente della Commissione parlamentare, con apposita nota della quale si chiedeva l’annullamento, la Costituzione non istituirebbe tali garanzie solo con riguardo a «illegittime inferenze giudiziarie», nell’esercizio della funzione inquirente, ma con riferimento alle «interferenze di qualsiasi altro potere dello Stato […] senza limitazione alcuna», tenuto conto altresì del fatto che la Commissione parlamentare di inchiesta, e per essa il suo Presidente, avrebbe dovuto applicare alla fattispecie l’art. 6 della legge n. 140 del 2003, domandando al Senato l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni, pur essendo tale disposizione rivolta alla autorità giudiziaria, se del caso mediante un’interpretazione costituzionalmente conforme.
Del resto, si riteneva tra l’altro per di più che, ove il Giudice delle leggi avesse invece ravvisato nell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 un ostacolo normativo insuperabile in via interpretativa a procedere per tale via, si sollecitava l’autorimessione della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 67, 68, commi secondo e terzo, e 82, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la legge n. 140 del 2003, in quanto compatibile, si applichi anche alle commissioni parlamentari di inchiesta che intendano utilizzare intercettazioni di comunicazioni o tabulati di comunicazioni alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Consulta
I giudici di legittimità costituzionale osservavano innanzitutto che l’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953 dispone che il conflitto tra poteri dello Stato deve insorgere «tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali», denotandosi al contempo che, se,
nell’ambito della sfera di attribuzioni determinata per il potere legislativo dalle norme costituzionali, il singolo parlamentare, di regola, non dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene, tuttavia, con l’ordinanza n. 17 del 2019, più volte confermata dalla successiva giurisprudenza, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto l’ammissibilità di conflitti promossi da singoli parlamentari, in presenza di alcune specifiche condizioni.
Premesso ciò, si notava oltre tutto come, nel caso di specie, venissero in rilievo le attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare dal momento che, nella giurisprudenza costituzionale, si è fatto riferimento, per esempio, alle prerogative afferenti al procedimento legislativo, come l’iniziativa legislativa e la proposizione di emendamenti.
Detto questo, veniva anche messo in evidenza che il conflitto può essere, poi, promosso dal singolo parlamentare solo nei confronti di altri organi parlamentari, essendo finalizzato esclusivamente a evitare che le prerogative del ricorrente siano soggette all’arbitrio della maggioranza dato che, rispetto ai soggetti esterni alle Camere, quali, in particolare, il Governo o l’autorità giudiziaria, vale la regola dell’assorbimento, nel senso che le attribuzioni costituzionali dei singoli parlamentari vengono tutelate indirettamente, essendo riconosciuta una concorrente attribuzione all’organo collegiale del quale il parlamentare fa parte e che ben potrà agire davanti alla Consulta. attraverso lo strumento del conflitto.
In effetti, solo nell’ipotesi in cui, pur ricorrendone i presupposti, questa tutela non venga attivata, per il Giudice delle leggi, il singolo parlamentare ha la facoltà di promuovere conflitto di attribuzione nei confronti dell’organo di cui fa parte che non l’abbia tutelato, fermo restando però che la violazione contestata deve essere così grave da menomare le attribuzioni del singolo parlamentare che trovano direttamente fondamento nella Costituzione, e non solo nelle fonti regolamentari o subregolamentari interne alle Camere, trattandosi in quest’ultimo caso di meri interna corporis, ai quali non si estende il sindacato della Consulta, il cui oggetto non può essere la dinamica politica al di là di quanto le fonti costituzionali disciplinano, dovendo essere a tal proposito «necessario che alle Camere sia riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nell’applicazione delle regole parlamentari» e che il sindacato della Corte costituzionale sia rigoroso, «[ne]l dovuto rispetto all’autonomia del Parlamento» (ordinanza n. 17 del 2019; in seguito, nello stesso senso ordinanze n. 80 e n. 15 del 2022, n. 188, n. 186 e n. 67 del 2021 e n. 129 del 2020).
Ebbene, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, per il Giudice delle leggi, rispetto al caso in esame, se è indubbio che l’art. 68 Cost. tuteli la funzione del singolo parlamentare nel suo complesso, che può esercitarsi tanto collegialmente – sia nell’ambito dell’Assemblea che delle articolazioni interne delle Camere (commissioni, anche di inchiesta, giunte e gruppi parlamentari) – quanto individualmente, tuttavia, è stato costantemente affermato sempre in sede di giustizia costituzionale che «la ratio della garanzia prevista all’art. 68, terzo comma, Cost., non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione» (sentenza n. 38 del 2019 e ordinanza n. 129 del 2020; inoltre, nello stesso senso, sentenze n. 227, n. 170 e n. 157 del 2023, n. 1150 del 1988 e n. 9 del 1970; ordinanza n. 177 del 1998), oltre a essere stato altresì precisato quanto segue: «questa sfera di libertà non si atteggia come privilegio di un ceto politico, né solo come garanzia individuale dei membri delle Camere, ma anche come tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari, orientata a sua volta alla protezione di un’area di libertà della rappresentanza politica. Non a caso la difesa di questa prerogativa parlamentare non è rimessa al solo interessato, ma appartiene alle Camere come attribuzione propria» (sentenza n. 379 del 1996);
Quindi, per i giudici di legittimità costituzionale, l’imputazione al singolo parlamentare delle guarentigie protette dall’art. 68 Cost. si giustifica esclusivamente nei limiti entro cui esse siano serventi all’esercizio, privo di indebiti condizionamenti, delle funzioni che la Costituzione gli assegna, tenuto conto altresì del fatto che, in linea di principio e secondo quanto si è già chiarito, la tutela di tali attribuzioni innanzi alla usurpazione o alla menomazione di esse da parte di altri poteri dello Stato compete, in sede di conflitto di attribuzione, alla Camera di appartenenza visto che l’illegittima interferenza nell’esercizio del mandato parlamentare colpisce direttamente le competenze costituzionali di quest’ultima, minandone l’autonomia mediante la menomazione delle attribuzioni dei suoi componenti.
Del resto, poiché il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha la finalità di rimuovere ogni «situazione di conflittualità e di incertezza, che non si attaglia alle questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato, le quali invece, attenendo alle garanzie di ripartizione costituzionale delle attribuzioni, postulano che siano ristabilite certezza e definitività di rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali» (sentenza n. 116 del 2003; nello stesso senso, ordinanza n. 188 del 2003), va da sé che non è compatibile con tale conformazione costituzionale del conflitto l’ipotesi che il suo oggetto sia posto nella disponibilità di più soggetti legittimati a promuoverlo, secondo tempi e modalità differenti, dato che, in tali casi, segnati dall’usurpazione o dalla menomazione delle prerogative costituzionali del parlamentare da parte di terzi poteri dello Stato, la legittimazione a promuoverne la tutela innanzi alla Consulta spetta perciò esclusivamente all’organo parlamentare e non al singolo, la cui posizione è assorbita (ordinanze n. 178 del 2025, n. 151 del 2022, n. 67 del 2021 e n. 163 del 2018).
Dunque, per il Giudice delle leggi, se il singolo parlamentare deve, ai fini della ammissibilità, non solo dimostrare di essere titolare di un’attribuzione sua propria, ma che tale attribuzione non sia al contempo della Camera, realizzandosi in quest’ultima eventualità il ricordato assorbimento della tutela nell’organo collegiale, tuttavia, le prerogative costituzionali del parlamentare, riunite nel fascio di attribuzioni che la Costituzione gli riserva personalmente, rimarrebbero prive di tutela, ove la loro lesione provenisse proprio dalla Camera alla quale egli appartiene, facendosene conseguire da ciò come vada sì riconosciuta la legittimazione soggettiva al singolo parlamentare ogni qual volta questi non rivendichi il potere di sostituirsi alle Camere, promuovendo il conflitto contro un’autorità giudiziaria, giudicante o inquirente, o altro organo diverso dalle stesse Assemblee parlamentari, ma censuri il fatto che la Camera di appartenenza non si sia attivata, nell’esercizio delle attribuzioni che le competono, a tutela del parlamentare, menomandone le attribuzioni costituzionali.
Pur tuttavia, nel caso di specie, il conflitto non ha a oggetto la decisione della Camera di appartenenza – rispetto alla quale la legittimazione attiva del singolo parlamentare sarebbe in astratto configurabile – di non promuovere conflitto nei confronti della Procura della Repubblica di Caltanissetta o, eventualmente, della stessa Commissione parlamentare di inchiesta, perché il Senatore, odierno ricorrente, ha espressamente chiarito nel ricorso di dolersi solo della condotta assunta dalla Commissione parlamentare, a mezzo del suo Presidente e dell’Ufficio di presidenza, consistita nell’aver utilizzato, offrendolo in visione ai componenti della Commissione, il testo di intercettazioni telefoniche e di messaggistica elettronica che lo coinvolgevano, senza l’autorizzazione del Senato prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. e degli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 mentre, per costante giurisprudenza costituzionale, la commissione parlamentare di inchiesta, ai fini del conflitto di attribuzione, è potere distinto dalle Camere, in quanto titolare di una sua propria fascia di competenze costituzionali ai sensi dell’art. 82 Cost. (sentenza n. 231 del 1975; ordinanze n. 229 e n. 228 del 1975; in seguito, ordinanze n. 193 del 2018 e n. 73 del 2006), in guisa tale che la menomazione denunciata con il ricorso non proviene dal Senato, Camera di appartenenza del ricorrente, alla quale sarebbe spettato pronunciarsi sulla autorizzazione, ma da un distinto potere dello Stato.
Perciò, per la Consulta, non sussisteva alcuna ragione per derogare al principio che la legittimazione del singolo parlamentare al conflitto, ove esistente in linea astratta, la quale viene assorbita da quella dell’organo parlamentare competente dato che, come già in precedenza esposto, la legittimazione a promuovere conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione parlamentare sarebbe semmai spettata al Senato.
In definitiva, quindi, il conflitto sollevato nel caso di specie era ritenuto inammissibile, non essendo il ricorrente legittimato a promuoverlo.
3. Conclusioni: riconoscimento della legittimazione attiva del singolo parlamentare per inerzia della Camera nella tutela delle prerogative costituzionali e conseguente menomazione delle attribuzioni del mandato parlamentare
Con la decisione in esame, la Consulta ha chiarito quanto un parlamentare possa considerarsi soggettivamente legittimato nel caso di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Si afferma difatti in siffatto provvedimento che, proprio in codesto caso, va riconosciuta la legittimazione soggettiva del singolo parlamentare quando questi deduca l’omessa attivazione della Camera di appartenenza nell’esercizio delle proprie attribuzioni di tutela delle prerogative parlamentari, con conseguente lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite del mandato, senza pretendere di sostituirsi all’Assemblea nell’instaurazione del conflitto verso organi esterni.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare l’effettiva sussistenza di codesta legittimazione nei riguardi di un singolo appartenente al Parlamento.
Questo è in sostanza il tratto saliente che connota l’ordinanza qui in esame.
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