Processo penale telematico, cambia ancora il calendario: nuove scadenze fino al 2030

Pubblicato il d.m. 114/2026 sul processo penale telematico: cambiano le date per il deposito degli atti e il passaggio obbligatorio al digitale negli uffici giudiziari penali.

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È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 149 del 30 giugno del 2026, il decreto, 26 giugno 2026, n. 114 (d’ora in poi, d.m. n. 114 del 2026), emesso dal Ministero della Giustizia, recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico (adesso a seguire, d.m. n. 217 del 2023).
In particolare, codesto decreto interviene sull’art. 3 di questa normativa del 2023 che, com’è noto, da un lato, reca delle disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, dall’altro, stabilisce i termini di transizione al nuovo regime.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere le modificazioni apposta da parte di tale decreto n. 114.
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Indice

1. Intercettazioni: deposito non telematico prorogato fino al 31 dicembre 2026


L’art. 1, co. 1, lett. a), d.m. n. 114 del 2026, nel disporre che, al “articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»”, fa sì che il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, possa avere luogo anche con modalità non telematiche non più sino al 30 giugno del 2026 (come stabilito in precedenza), ma fino al 31 dicembre sempre di tale anno. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Deposito digitale obbligatorio: il nuovo calendario per uffici e gradi di giudizio


L’art. 1, co. 1, lett. b), d.m. n. 114 del 2026 riformula i commi 5 e 6 sempre del succitato articolo 3.
In particolare, incominciando dalla disamina del comma quinto, esso è stato riformulato nei seguenti termini: “Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni e esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, con esclusione dei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d’appello per i minorenni, nonché’ di quelli di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, e di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2027; b) Ufficio del giudice di pace, Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione, con esclusione dei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, nonché’ di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° gennaio 2028; c) tribunale per i minorenni e procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029; d) tribunale di sorveglianza, a far data dal 1° gennaio 2030”.
Ordunque, rispetto alla versione precedente, che unicamente indicava il “passaggio al telematico” dal 1° gennaio 2027, per effetto del decreto ministeriale qui in commento, sono state invece previste diverse date in cui avverrà siffatto passaggio, contemplandosi al contempo talune deroghe (perlomeno a proposito di alcune ipotesi).
Nel dettaglio, rimane il termine del 1 gennaio del 2027, per quanto riguarda i seguenti uffici giudiziari penali: 1) Corte di Appello e Procura generale presso la Corte di Appello, ad esclusione però dei procedimenti assegnati alla sezione della Corte di Appello per i minorenni, nonché’ di quelli di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, e di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri.
Ciò posto, viene fatto invece posticipare al 1° gennaio 2028 sempre il “passaggio” in questione, per quel che riguarda l’Ufficio del Giudice di pace, la Corte di Cassazione e la Procura generale presso la Corte di Cassazione, con esclusione dei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, nonché’ di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri mentre, se, in riferimento al Tribunale per i minorenni e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, siffatto termine viene fatto coincidere con il 1° gennaio 2029, per quanto invece riguarda il Tribunale di Sorveglianza, esso è stato individuato nel 1° gennaio 2030.
Chiarito ciò, venendo invece a esaminare il “nuovo” comma sesto, esso è stato così riformulato: “Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati esterni può avere luogo anche con modalità telematiche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, fino al 30 giugno 2027; b) Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione e Ufficio del giudice di pace, fino al 31 dicembre 2027”.
Dunque, se, prima che venisse emanato il decreto qui in esame, tale comma quinto stabiliva che, sino “al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche”, è adesso disposto quanto appena enunciato, ossia che il deposito telematico di atti, documenti, istanze e memorie da parte dei soggetti abilitati esterni è consentito, in via transitoria, presso i seguenti uffici giudiziari penali (e con le susseguenti cadenze temporali): Corti di Appello e Procure generali presso le Corti di Appello, fino al 30 giugno 2027; Corte di Cassazione, Procura generale presso la Corte di Cassazione e Uffici del Giudice di pace, fino al 31 dicembre 2027.

3. Procedimenti speciali e minorili: quando scatterà l’obbligo telematico


Sempre l’art. 1, co. 1, lett. b), d.m. n. 114 del 2026 prevede una nuova previsione normativa, ossia il comma 5-bis, ai sensi del quale: “Il deposito di cui al comma 5 ha luogo esclusivamente con modalità telematiche altresì nelle seguenti ipotesi: a) nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, a far data dal 1° gennaio 2028; b) nei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d’appello per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029; c) nei procedimenti di cui al libro X del codice di procedura penale, a far data dal 1° luglio 2029; d) nei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, e XI del codice di procedura penale, e in quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2030”.
Tal che, alla luce di siffatto innesto normativo, il ricorso a modalità esclusivamente telematiche avverrà per codesti procedimenti a partire dal 1° luglio del 2030.

4. Sistemi informatici e fase transitoria: il coordinamento del comma 7


L’art. 1, co. 1, lett. c), d.m. n. 114 del 2026 modifica l’art. 3, co. 7, d.m. n. 217 del 2023 nella seguente maniera: “al comma 7, le parole: «Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli», e dopo le parole: «indicati dal comma 5» sono inserite le seguenti: e nei procedimenti indicati dal comma 5-bis, fino alle date ivi rispettivamente stabilite per ciascuno di essi,»;”.
Quindi, come si evince anche dalla riformulazione tale comma (le parti emendate sono contrassegnate in grassetto mentre le parti espunte sono interlineate con le parentesi quadre), “[Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli] Negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 e nei procedimenti indicati dal comma 5-bis, fino alle date ivi rispettivamente stabilite per ciascuno di essi, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici”, è evidente che codeste modificazioni sono state effettuate alla luce delle emende apportate a questo articolo 3 da parte di siffatto decreto ministeriale del 2026.
Si tratta quindi di cambiamenti dettati da una mera esigenza di coordinamento normativo.

5. Misure di prevenzione e libri X e XI c.p.p.: perché viene soppresso il comma 8


L’art. 1, co. 1, lett. d), d.m. n. 114 del 2026, infine, sopprime il comma ottavo dell’art. 3 del d.m. n. 217 del 2023, il quale disponeva quanto sussegue: “Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale”.
Orbene, stante il fatto che il richiamo a siffatti procedimenti è stato fatto, come abbiamo già avuto modo di vedere in precedenza, attraverso la riformulazione del comma 5, va da sé che la soppressione di tale comma sia dovuto proprio a codesta circostanza.
Anche in questo caso, pertanto, si è trattato di una soppressione posta in essere per una mera esigenza di coordinamento normativo.

6. Processo penale telematico: una transizione ancora graduale


Queste sono in sostanza le novità che connotano il decreto qui in commento.
Non resta dunque che attende di appurare se ci saranno ulteriori interventi da parte del Ministero della Giustizia volti a rimodulare un’ulteriore volta “i tempi” entro i quali si realizzerà “a pieno regime” il ricorso alle sole procedure telematiche.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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