La Corte costituzionale ritiene non illegittimo costituzionalmente l’art. 570-bis cod. pen., l’omesso mantenimento resta reato procedibile d’ufficio. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Omesso mantenimento dopo separazione: il caso arrivato alla Consulta
- 2. Art. 570-bis c.p.: perché il Tribunale dubitava della procedibilità d’ufficio
- 3. La decisione della Corte costituzionale: nessuna irragionevolezza del sistema
- 4. Effetti pratici della sentenza: il reato resta perseguibile senza querela
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- Note
1. Omesso mantenimento dopo separazione: il caso arrivato alla Consulta
In un procedimento pendente innanzi al Tribunale ordinario di Varese, sezione penale, in composizione monocratica, nell’ambito di un giudizio ivi trattato per omessa corresponsione dell’assegno mensile fissato dall’ordinanza del Tribunale di Varese in 1.000 euro mensili in sede di separazione a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, era pervenuta la remissione della querela da parte di quest’ultima. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Art. 570-bis c.p.: perché il Tribunale dubitava della procedibilità d’ufficio
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto organo giudicante sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto.
Nel dettaglio, in punto di rilevanza, il giudice a quo assumeva la diretta e attuale incidenza della censurata disposizione al fine di definire il giudizio, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, il reato per cui si procede è una fattispecie autonoma di reato che mutua dall’art. 570 cod. pen. il trattamento sanzionatorio, ma non anche il regime di procedibilità che è, dunque, quello ordinario d’ufficio, facendosene conseguire da ciò che anche la non percorribilità di un’interpretazione differente da quella propria della Corte di Cassazione in ordine a tale regime di procedibilità.
Ciò posto, nel merito delle questioni prospettate, il rimettente, pur consapevole della giurisprudenza costituzionale per cui le scelte sul regime di procedibilità dei reati prescindono dalla loro gravità, assumeva pur tuttavia la manifesta irrazionalità del regime di procedibilità del reato in esame, alla luce della diversa previsione per fattispecie penali punite più gravemente che, seppure non di struttura «identica» tanto da giustificare uno scrutinio sotto il profilo della violazione del principio della parità di trattamento, presentano «tratti di accentuata somiglianza strutturale (in particolare, per quanto qui rileva, per il fatto che entrambe si incentrano ed esauriscono su analogo oggetto materiale di tipo patrimoniale)».
In particolare, il Tribunale varesino concentrava le proprie argomentazioni sul raffronto con i reati di cui agli artt. 624 e 625, ultimo comma, cod. pen. (disciplinanti, rispettivamente, il furto e il furto pluriaggravato), che, se commessi in danno del coniuge legalmente separato, sono procedibili d’ufficio ex art. 649, secondo comma, cod. pen., e sottolinea come siano reati sanzionati con una pena più grave (sino a dieci anni di reclusione oltre alla pena pecuniaria), e come, rispetto al reato in esame, abbiano medesimo oggetto (beni patrimoniali) e medesimi protagonisti, dal lato attivo e passivo, ovverosia i coniugi separati, escludendosi al contempo che le peculiarità della disposizione indubbiata possano giustificare la denunciata irragionevolezza dell’assetto normativo, nel senso che, da un lato, non può assumere rilievo dirimente la circostanza che vi sia un vulnus a un provvedimento giudiziale (quello di determinazione dell’assegno), in quanto è prevista la procedibilità a querela anche per la fattispecie incriminatrice di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 cod. pen., considerato oltre tutto che, dall’altro, neanche può essere invocato il rilievo pubblicistico del credito di cui all’art. 156 del codice civile (assegno di mantenimento al coniuge separato senza addebito), tenuto conto che la principale funzione del beneficio è il mantenimento del tenore di vita goduto a favore del coniuge con minore capacità reddituale (come chiarito, tra le ultime, da Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 20 febbraio 2025, n. 4530 e 11 febbraio 2025, n. 3551).
Precisato ciò, il Tribunale rimettente escludeva, infine, che la ragionevolezza della procedibilità d’ufficio possa essere giustificata dalla sua maggiore attitudine a costituire strumento di stimolo all’adempimento, affermandosi a tal riguardo come, da una parte, la validità di tale considerazione sia negata, oltre che dalle scelte legislative espresse dal sopra citato art. 388 cod. pen., dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che, nella sentenza n. 71 del 2024, ha affermato, in senso opposto, che costituisce indiretto strumento persuasivo la procedibilità a querela e non già quella d’ufficio, dall’altra, l’inidoneità del regime di procedibilità d’ufficio ad avere concreti effetti preventivi sia confermata dalla scarsa conoscenza del regime di procedibilità dei reati da parte della generalità dei consociati oltre che dalla considerazione che la prospettiva di una condanna prima della presentazione di denunce-querele appare ai debitori fisiologicamente astratta e lontana, fermo restando come tale regime non sembri essere idoneo a stimolare comportamenti riparatori successivi, restando indifferente, ai fini della declaratoria di responsabilità, un eventuale pagamento tardivo, al di fuori degli angusti limiti della novella apportata al primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) mentre, al contrario, è il regime di procedibilità a querela a costituire un utile strumento per la composizione stragiudiziale del conflitto, come implicitamente riconosciuto anche dalla medesima Consulta con la sentenza n. 248 del 2020 e, più di recente, con l’ordinanza n. 106 del 2024, e comunque a rappresentare un incentivo per l’autore del reato a ristorare la vittima nella prospettiva di poter beneficiare dell’effetto estintivo di cui all’art. 162-ter cod. pen..
Il giudice a quo denunciava, infine, il contrasto della disposizione censurata anche con il principio della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la sanzione penale viene percepita come ingiusta quando è irrogata anche se la parte beneficiaria dell’attribuzione patrimoniale non manifesta volontà punitiva del reato o, ancor più, quando questa viene meno a seguito dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento.
3. La decisione della Corte costituzionale: nessuna irragionevolezza del sistema
Il Giudice delle leggi – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione succitata, stimata infondata l’eccezione prospettata dalla parte costituita, ossia il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato – riteneva le questioni suesposte non meritevoli di accoglimento in riferimento a entrambi i parametri evocati.
In particolare, si osservava prima di tutto come la giurisprudenza costituzionale sia costante nel riconoscere ampi margini di discrezionalità al legislatore con riferimento alle scelte relative al regime di procedibilità dei reati, affermandosi «che – in linea generale – le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate da questa Corte soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); e che tale standard vige – più in particolare – anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati (ordinanza n. 178 del 2003 e precedenti ivi citati)» (sentenza n. 248 del 2020), deducendosi contestualmente che, sotto quest’ultimo versante, si è più volte puntualizzato che il regime di procedibilità – a querela o d’ufficio – presuppone bilanciamenti di interessi delicati e spesso assai complessi; osservando, in particolare, che la scelta su tale regime non deve essere «necessariamente conness[a] alla maggiore o minore gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena (sentenza n. 7 del 1987, ordinanza n. 91 del 2001), potendo correlarsi anche alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso (ordinanza n. 27 del 1971)», e che l’opzione per la perseguibilità a querela non discende inevitabilmente dal «carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale» e dalla «natura meramente privatistica dell’interesse offeso» (sentenza n. 220 del 2015), tenuto conto altresì del fatto che, nel sottolineare la molteplicità delle possibili ragioni sottese alla scelta del legislatore di prevedere la procedibilità a querela per delitti che offendano diritti individuali, si è, altresì, chiarito che esse possono individuarsi «sia in funzione di obiettivi di deflazione processuale, direttamente conness[i] al principio – di rango costituzionale e convenzionale – della ragionevole durata del processo, sia nell’ottica di favorire soluzioni conciliative e riparatorie, in grado di soddisfare il giusto bisogno di tutela della vittima senza dover necessariamente pervenire all’esito della condanna e dell’inflizione della pena» (ordinanza n. 106 del 2024).
Del resto, sempre ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, se pure, in alcune recenti pronunce, si è parlato di «un favor crescente per il regime di procedibilità a querela per i delitti che offendono diritti individuali», è stato comunque sempre messo in luce che ciò è limitato alle ipotesi in cui «il fatto non sia di particolare gravità e la vittima non versi in condizioni di vulnerabilità, che potrebbero viziarne la capacità di decidere liberamente se presentare querela o rimettere la querela già presentata» (ancora ordinanza n. 106 del 2024, ripresa dalla sentenza n. 9 del 2025).
Orbene, per la Consulta, tali princìpi appaiono conferenti e risultano confortati dalla giurisprudenza costituzionale relativa alla genesi della disposizione censurata e al suo inserimento nel sistema.
Nel dettaglio, dopo essere stato compiuto un excursus normativo riguardante la previsione contenuta dall’art. 570-bis cod. pen., dopo, e dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, prima, il Giudice delle leggi notava come, a seguito dell’introduzione dell’art. 570-bis cod. pen., la Corte di Cassazione abbia chiarito che la continuità normativa predicabile tra la nuova disposizione e quelle previgenti esclude qualsivoglia modifica del regime di procedibilità, accreditando l’attualità del principio, affermato dalle Sezioni unite nella sentenza appena richiamata, secondo cui il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa (Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 30 gennaio-24 febbraio 2020, n. 7277; Sezione feriale penale, sentenza 2-3 agosto 2018, n. 37766), tanto più se si considera che, anche nella giurisprudenza costituzionale, si è già più volte confermata la correttezza della premessa ermeneutica del rimettente relativa alla perseguibilità officiosa del reato in esame (sentenze n. 220 del 2015 e n. 325 del 1995; ordinanze n. 423 del 1999 e n. 209 del 1997).
Precisato ciò, la Corte costituzionale rilevava tra l’altro che essa stessa, già in passato, si fosse più volte pronunciata proprio sul regime di procedibilità previsto per il reato disciplinato dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, il cui contenuto è stato ripreso dalla disposizione censurata.
In particolare, la sentenza n. 325 del 1995, in considerazione della natura dell’intervento richiesto alla stessa Consulta e della sua inidoneità a realizzare l’obiettivo della parificazione delle fattispecie poste a raffronto prospettato dal rimettente, dichiarava l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa al regime di procedibilità del predetto art. 12-sexies per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo tanto della irragionevolezza quanto della disparità di trattamento rispetto all’art. 570 cod. pen..
Ordunque, partendo da quest’ultima censura, per quanto concerne l’assegno da corrispondere al coniuge divorziato, si faceva presente che, da un lato, la citata pronuncia escludeva la ravvisabilità di una piena omogeneità delle situazioni oggetto di comparazione, e, soprattutto, dall’altro, rilevava che la loro parificazione, richiesta dal giudice rimettente, non poteva essere ottenuta modificando il regime della procedibilità, tenuto conto altresì del fatto che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe stato possibile «solo se la disciplina normativa, in sé considerata, fosse palesemente arbitraria o manifestamente irrazionale; valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d’ufficio il reato configurato dalla norma denunciata».
Inoltre, veniva altresì dedotto che, se con riferimento alla posizione dei figli, per contro, veniva sì valorizzato «il comune fondamento delle prestazioni inerenti al loro mantenimento da parte dei genitori, prestazioni che possono atteggiarsi con modalità diverse, ma che sono comunque espressione di un medesimo dovere, indipendentemente dalla convivenza, dalla separazione o dal divorzio dei genitori», ciò, tuttavia, comunque non conduceva all’accoglimento della questione, ritenendosi che le ravvisate «disarmonie nel disegno normativo» derivanti dalla diversità di tutela penale delle due fattispecie a confronto, in particolare per le situazioni riferibili ai figli maggiorenni, non potevano che «essere superate dal legislatore secondo una ponderata valutazione dei diversi interessi», visto che l’intervento chiesto in questa sede, limitato al profilo della procedibilità del reato, non veniva ritenuto «idoneo a conseguire l’obiettivo proposto dall’ordinanza di rimessione, di rendere omogenee ed unitariamente coerenti le diverse discipline, perché, se attuato, verrebbe in definitiva ad incidere su un solo elemento che concorre al denunciato squilibrio».
Di qui, dunque, se ne faceva discendere l’inammissibilità delle questioni, rimarcandosi al contempo come tali conclusioni fossero state successivamente ribadite con le ordinanze n. 423 del 1999 e n. 209 del 1997, in relazione, rispettivamente, all’assegno a favore del coniuge divorziato e all’assegno di mantenimento dei figli (ordinanze entrambe di manifesta inammissibilità).
Chiarito ciò, si faceva per di più presente che, con la sentenza n. 220 del 2015, il Giudice delle leggi si è nuovamente pronunciato sulla mancata previsione della procedibilità a querela per il reato di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, sotto il profilo dell’omesso versamento dell’assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore
In effetti, affrontando le censure esposte dal rimettente per violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, i giudici di legittimità costituzionale affermavano che i tertia comparationis evocati presentavano elementi differenziali rispetto all’ipotesi regolata dalla norma censurata tali da impedire un loro utile raffronto, o, comunque, da non consentire di ritenere valicato il limite all’ampia discrezionalità di cui il legislatore fruisce nella materia considerata.
Ciò posto, passando all’esame delle singole fattispecie, si escludeva un’omogeneità con il reato previsto dall’art. 388, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui sanziona l’inosservanza dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei minori, in quanto il suddetto reato è posto a presidio di interessi «finali» distinti da quelli tutelati dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, a ciò rilevando pure l’opinabilità dell’asserita maggiore gravità della condotta di «elusione» del provvedimento giudiziale, richiesta dal citato secondo comma dell’art. 388 cod. pen., rispetto a quella di «sottrazione» all’obbligo di corrispondere l’assegno indicata dalla disposizione oggetto di censura, stante anche l’irrilevanza del raffronto tra le pene edittali dei due reati per affermare l’irrazionalità del regime di perseguibilità adottato dal legislatore.
Ancor più marcata, rispetto alla figura criminosa in esame, veniva del resto ritenuta l’eterogeneità del reato di inosservanza degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui all’art. 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) – che mutuava dall’art. 388 cod. pen. tanto la risposta punitiva che il regime di perseguibilità a querela –, il quale ha presupposti e finalità ben diversi da quelli del provvedimento che impone al coniuge divorziato di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori dato che l’ordine di protezione è una misura civilistica, temporalmente circoscritta, contro la violenza delle relazioni familiari, che si affianca alla misura cautelare penale dell’allontanamento dalla casa familiare, il cui presupposto, ai sensi dell’art. 342-bis cod. civ., è rappresentato da una «condotta del coniuge o di altro convivente» che sia «causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente».
Analogo discorso veniva per giunta condotto rispetto al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod. pen.), in ordine al quale la Consulta ribadiva, richiamando la sentenza n. 325 del 1995, che, pur a seguito dell’intervento delle Sezioni unite (Cass., n. 23866 del 2013), «permangono comunque tra le fattispecie in comparazione elementi differenziali, tali da non rendere “automatica” – sul piano dell’esigenza di ripristino del principio di eguaglianza – la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela alla figura criminosa prevista dalla legge speciale poiché, diversamente dall’art. 570, primo comma, cod. pen. – che punisce in modo generico chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (oltre che alla qualità di coniuge), l’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 richiede l’inosservanza di uno specifico provvedimento giurisdizionale, che abbia disposto a carico del coniuge divorziato l’obbligo di corrispondere l’assegno», escludendosi come potesse assumere rilievo il fatto che «in altri casi – quali quelli disciplinati dall’art. 388, secondo comma, cod. pen. e dall’art. 6 della legge n. 154 del 2001 – il legislatore ha optato per la perseguibilità a querela di reati che postulano l’inosservanza di provvedimenti giurisdizionali parimenti attinenti alle relazioni familiari, giacché in tali casi – per quanto si è visto – l’imperatività delle decisioni giudiziarie è finalizzata alla salvaguardia di interessi distinti da quello protetto dalla norma censurata».
Oltre a ciò, si evidenziava per di più che, anche se nei precedenti sopra esaminati la medesima Consulta ha concentrato il proprio scrutinio sulle denunciate disparità di trattamento del reato di cui al più volte citato art. 12-sexies con gli specifici tertia comparationis evocati, di volta in volta, dal giudice rimettente, le argomentazioni in essi sviluppate, alla luce di quanto detto sul rapporto tra il suddetto reato e quello oggetto delle questioni in esame, devono ritenersi trasponibili a quest’ultimo, valendo ciò, in particolare, per l’esplicita esclusione (affermata nella sentenza n. 325 del 1995) della manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore nel senso della procedibilità d’ufficio e per la considerazione che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe stato possibile solo in caso di palese arbitrarietà o manifesta irrazionalità della disciplina normativa, in sé considerata; «valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d’ufficio il reato configurato dalla norma denunciata», tenuto conto altresì del fatto che, in altra più recente occasione, pronunciandosi sul regime di procedibilità per il reato di sequestro di persona commesso contro il coniuge, i giudici di legittimità costituzionale hanno ricondotto la scelta del legislatore di non prevedere, per l’ipotesi aggravata di sequestro di persona, la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente, «alla necessità di tenere conto delle particolari esigenze di tutela della vittima nel contesto di relazioni familiari. Relazioni in cui essa è strutturalmente esposta al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari: sia affinché non denunci gli episodi di violenza subiti, sia – e forse soprattutto – affinché ritratti le accuse in un momento successivo» (sentenza n. 9 del 2025).
Ebbene, alla luce di quanto sin qui esposto, e in sostanziale continuità con la giurisprudenza costituzionale, le questioni sollevate, come già accennato in precedenza, non erano reputate fondate.
In particolare, a detta del Giudice delle leggi, i reati di cui agli artt. 624 e 625, ultimo comma, cod. pen., evocati a supporto della irragionevolezza della disciplina censurata, stante la loro assoluta eterogeneità percepibile già solo sotto il profilo della diversità dei beni giuridici tutelati, – oltre a non essere idonei a fungere da tertia comparationis, come sostenuto dallo stesso rimettente – non riescono a far emergere una distonia di sistema tale da assurgere a una manifesta irrazionalità dello stesso, quantomeno nei termini sindacabili in sede di giustizia costituzionale.
Oltre a ciò, si faceva per di più presente come assumesse poi carattere particolarmente significativo – idoneo a escludere l’irragionevolezza dell’opzione legislativa per la procedibilità d’ufficio del reato in esame – il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte posto che, in tale contesto, ben possono verificarsi relazioni in cui si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari (ancora sentenza n. 9 del 2025), sicché le potenziali condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato – beneficiaria degli obblighi patrimoniali disposti dall’autorità giudiziaria – ben potrebbero incidere negativamente sulle scelte di quest’ultima in ordine alla presentazione della querela o alla rimessione di una querela già presentata, così come non assumessero, in senso contrario, carattere dirimente, almeno sotto il profilo della valutazione in termini di non manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore, considerazioni relative all’esigenza di favorire il bonario componimento e la riappacificazione tra le parti coinvolte dal delitto legate al contesto familiare nonché al potenziale effetto di incentivazione all’adempimento; considerazioni che presentano, anzi, natura ambivalente, potendo prestarsi semmai a sorreggere ambedue le posizioni controverse.
Tal che, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, veniva dichiarata la non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. fermo restando che, quanto a quest’ultimo parametro, ad avviso del Giudice delle leggi, non coglieva nel segno il riferimento, valorizzato dal rimettente, alla percezione come ingiusta di una sanzione in conseguenza dell’assenza (o del venir meno) della “volontà punitiva della vittima”, giacché essa deve ritenersi estranea alla finalità rieducativa della pena, così come non erano in grado di superare il piano delle mere considerazioni meta-giuridiche, le osservazioni – quantomeno per come sviluppate dal giudice a quo – relative a una diversa percezione della sanzione da parte del reo in conseguenza della sussistenza o meno di tale volontà; anche perché, a portare alle estreme conseguenze tale ragionamento, si dovrebbe ipotizzare la frizione con tale parametro ogniqualvolta la legge non preveda la perseguibilità a querela della persona offesa dal momento che, in tal modo, da un lato, si rischia di sottovalutare possibili specifiche dinamiche di pressione in ambito familiare, come sopra chiarito, dall’altro, ben si può, rovesciando la prospettiva, affermare che proprio la procedibilità d’ufficio – che non può genericamente essere ritenuta non conosciuta o conoscibile da parte dei consociati – può rivelarsi strumento più idoneo a incentivare il tempestivo adempimento di obblighi di natura economica imposti dall’autorità giudiziaria.
Infine, si rammentava come non potesse non ribadirsi, in linea con quanto già osservato nella più volte citata sentenza n. 220 del 2015, la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento peraltro è rimesso al legislatore.
4. Effetti pratici della sentenza: il reato resta perseguibile senza querela
Con la decisione in esame, la Consulta ha ritenuto l’art. 570-bis cod. pen.[1] che, com’è noto, prevede il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, non in contrasto con la Costituzione, e segnatamente con gli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto.
Pertanto, per effetto di questa pronuncia, tale illecito penale continuerà ad essere perseguibile d’ufficio, non essendo necessario che venga sporta querela in siffatta peculiare ipotesi.
Questa è dunque la novità, o meglio la conferma, che connota il provvedimento qui in commento.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
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