GIP incompetente e misure cautelari: cosa cambia dopo le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite chiariscono che la misura cautelare del secondo GIP resta valida e non integra conflitto negativo di competenza.

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Sussiste conflitto negativo di competenza se il GIP, pur ritenendosi incompetente ex art. 27 c.p.p., applica una misura cautelare e solleva contestualmente il conflitto e, nel qual caso, quale disciplina si applica alla misura adottata? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -SS.UU. pen.- sentenza n. 19652 del 15-01-2026 (dep. 29 maggio 2026)

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Indice

1. Il caso: misure cautelari, truffe aggravate e competenza territoriale


Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania chiedeva al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei predetti soggetti, indagati per il concorso in ventitré episodi di truffa aggravata, commessi in vari luoghi e seguendo uno schema comportamentale ripetuto nel tempo.
Ciò posto, dal canto suo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, ravvisati gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, nonché l’urgenza di assicurare tali esigenze secondo quanto prescritto dall’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., applicava a taluni dei suddetti indagati in ordine a tutti i reati loro la custodia in carcere mentre, per altri, gli arresti domiciliari, fermo restando che, per altri ancora, veniva comminato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
In particolare, a fondamento della suddetta decisione, codesto Giudice rilevava come tutti i reati contestati risultassero essere caratterizzati da connessione soggettiva e oggettiva, poiché commessi dagli indagati in concorso e comunque avvinti dal nesso di continuazione e che, quanto al criterio di connessione di cui all’art. 12, lett. b), cod. proc. pen., lo stesso poteva operare solo per i reati commessi dai medesimi concorrenti, realizzandosi, diversamente, per chi non vi avesse concorso, la violazione del principio del giudice naturale.
Pertanto, trattandosi di truffe realizzate in luoghi diversi, le suddivideva in tre gruppi, distinti secondo criterio di connessione oggettiva e, quindi, soggettiva e, nell’ambito di ciascun gruppo, individuava il Tribunale territorialmente competente, ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., in quello nel cui circondario si era verificato il fatto più grave a ragione de “l’importanza dei valori economici illecitamente appresi”.
Di conseguenza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania – per il primo gruppo di reati, contestati ai capi 1), 2), 3), 4), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 19), ascritti in concorso tra loro ad alcuni degli indagati, riconosceva la propria competenza ed individuava quale più grave il reato di cui al capo 2) mentre, per il secondo gruppo di reati, ascritti in concorso tra loro a carico di altri e contestati ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 20), 21), 22), 23), ravvisato in quello di cui al capo 7), commesso in Ovada, il reato di maggiore gravità, si dichiarava incompetente, ravvisando la competenza del Tribunale di Alessandria.
Infine, per il terzo gruppo di reati, addebitati ad altri indagati ancora, e contestati ai capi 16), 17), 18), si dichiarava incompetente per essere competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.
Ebbene, disposta la separazione delle posizioni per le quali vi era stata dichiarazione di incompetenza territoriale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania trasmetteva gli atti all’omologo presso il Tribunale di Alessandria, il quale avanzava una nuova istanza per l’applicazione delle misure cautelari, fermo restando che, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria applicava nuovamente le stesse misure cautelari già disposte dal Tribunale di Verbania, sollevando contestualmente conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen. con esclusivo riferimento alla posizione di alcuni dei predetti indagati, ritenendo competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, mentre dichiarava la propria incompetenza per territorio in relazione alla posizione di un altro, ravvisando la competenza del Tribunale di Savona.
Nel dettaglio, siffatto giudice riteneva che, in ossequio ai criteri dettati dagli artt. 12, lett. b) e 16 cod. proc. pen., per individuare il reato più grave in una situazione in cui gli illeciti ascritti in via provvisoria agli indagati erano di pari gravità a ragione della irrilevanza delle circostanze aggravanti comuni, secondo quanto disposto dall’art. 4 cod. proc. pen., si potesse fare riferimento al criterio cronologico ed al luogo di consumazione del primo reato, commesso il 5 settembre 2024 a Domodossola, il che comportava la competenza del Tribunale di Verbania che per primo l’aveva declinata quanto alle posizioni dei predetti indagati. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità del conflitto negativo


Investita della risoluzione del conflitto, la Prima Sezione penale, ravvisato un contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la sussistenza del conflitto sollevato, ne rimetteva la decisione alle Sezioni unite.
Difatti, in tale ordinanza di rimessione, si evidenziava che, secondo un orientamento maggioritario e consolidato, non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari, ritenuto competente per territorio ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento trasmesso da altra autorità giudiziaria, applichi comunque una misura cautelare o emetta l’atto che gli è richiesto.
In siffatta ipotesi, invero il compimento dell’atto non determina una situazione di stallo del procedimento, diversamente da quanto si verifica quando due giudici in contrasto contemporaneamente ricusino di prendere cognizione o conoscano del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
Il compimento dell’atto per il quale altro giudice si sia ritenuto incompetente comporta dunque per implicito il riconoscimento della competenza a provvedere; soccorre in tal senso anche il disposto dell’art. 32, comma 3, cod. proc. pen., per il quale il termine per il rinnovo della misura cautelare previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. decorre dalla comunicazione della decisione assunta dalla corte regolatrice (Sez. 1, n. 1727 del 17/12/2024; Sez., 1, n. 46787 del 15/10/2024; Sez. 1, n. 25966 del 29/04/2024; Sez. 1, n. 20869 del 03/03/2023; Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022; Sez. 1, n. 46507 del 05/07/2022; Sez. 1, n. 23060 del 25/06/2020; Sez. 2, n. 31330 del 16/03/2018; Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020; Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016; Sez. 1, n. 39874 del 03/10/2012).
Oltre a ciò, nel succitato provvedimento, si esaminava anche altro orientamento, espressosi in termini parzialmente difformi rispetto a quello maggioritario, per il quale l’adozione del provvedimento sulla domanda cautelare da parte del giudice cui gli atti siano stati trasmessi a seguito di declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adito, che abbia emesso l’ordinanza applicativa della misura cautelare, è imposta dalla necessità di rispettare il termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. o di revocare la cautela imposta, senza che la decisione adottata renda insussistente il conflitto negativo, poiché la condizione di stasi processuale è suscettibile di essere rimossa solo dalla Corte di Cassazione con statuizione che regoli la competenza (Sez. 1, n. 17096 de! 13/03/2019; Sez. 1, n. 17100 del 13/03/2019; Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019).
Infine, la Sezione rimettente prendeva in esame una contrapposta linea interpretativa (Sez. 6, n. 1288 del 28/11/2024; Sez. 6, n. 6731 del 16/12/2024), che si è posta in consapevole contrasto con quella prevalente in aderenza al principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 2993 del 2019, citata, dal momento che, nei due casi concreti affrontati, nei quali il giudice per le indagini preliminari richiesto di provvedere sulla domanda cautelare dopo una declaratoria di incompetenza del primo giudice adito, in ossequio all’orientamento interpretativo prevalente, aveva sollevato conflitto negativo di competenza senza provvedere ad emettere nuovamente l’ordinanza applicativa della misura cautelare, la Corte di Cassazione, pronunciatasi su ricorsi proposti avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento applicativo emesso dal giudice dichiaratosi incompetente, ha rilevato la perdita di efficacia della misura originariamente applicata in quanto non confermata nel termine prescritto dall’art. 27 cod. proc. pen. da quello successivamente interpellato, limitatosi a sollevare il conflitto.
Tale orientamento, quindi, secondo quanto rilevato in siffatta occasione, riconosce in capo al secondo giudice interpellato dalla domanda cautelare rinnovata l’obbligo di provvedere, in quanto la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento, né la previsione di cui all’art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consente di ritenere che la prima ordinanza cautelare resti efficace fino alla decisione sul conflitto da parte della Corte di Cassazione.

3. La decisione delle Sezioni Unite: atto cautelare e competenza implicita


Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misuri cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi conflitto, nonché quale sia la disciplina applicabile a tale misura”), ricostruita la vicenda giudiziaria di cui sopra, illustrati gli orientamenti nomofilattici formatisi in subiecta materia e compiuta una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento per la materia del conflitto negativo di competenza per territorio, manifestatosi nella fase delle indagini preliminari – ritenevano di dovere condividere l’indirizzo maggioritario per le seguenti ragioni.
Si osservava prima di tutto che, in forza della previsione di cui all’art. 22 cod. proc. pen., è innegabile che la competenza “quale limite della giurisdizione è un presupposto processuale indissociabile dalla funzionale attività del giudice” (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994; conformi Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020; Sez. U, n. 1 del 24/01/1996), è conferita dall’ordinamento processuale al giudice per le indagini preliminari ai (imitati fini del compimento di un atto specifico, che una delle parti gli abbia richiesto, e il suo riconoscimento, come il suo diniego, non ha validità condizionante il corso successivo del processo.
Le espressioni testuali dell’art. 22 rivelano pertanto che la competenza assegnata dall’ordinamento nel corso delle indagini preliminari è circoscritta ai soli casi previsti dalla legge ed alla esclusiva cognizione degli elementi necessari per il compimento dell’atto che una delle parti chieda al giudice, senza poter travalicare tali limiti ed assumere una valenza più ampia nell’ambito del processo ed ai fini della definizione della regiudicanda, fermo restando che la decisione assunta in via incidentale sul tema della competenza in questa fase procedimentale esplica i suoi effetti limitatamente alla pronuncia richiesta e, poiché condizionata dalle acquisizioni raggiunte sino a quel momento, suscettibili di successivo arricchimento col progredire delle indagini in corso e dalla fluidità della contestazione dell’accusa, non è idonea a vincolare le determinazioni che debbano essere assunte nel procedimento principale, né le scelte che il pubblico ministero debba compiere ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
Ordunque, a fronte della declaratoria di incompetenza resa dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ottenuta la restituzione degli atti, per siffatto orientamento ermeneutico, al pubblico ministero resta la possibilità di sollecitare una diversa considerazione della competenza in occasione di nuove richieste di provvedimenti rivolte allo stesso giudice, oppure, aderendo alla sua indicazione, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente affinché chieda l’emissione del provvedimento ritenuto irrinunciabile (Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014; Sez. 1, n. 2828 del 07/04/1999).
Dalle superiori considerazioni e dal rilievo secondo cui per qualsiasi giudice il riscontro della propria competenza costituisce un dovere, il cui esito negativo condiziona la possibilità di esercitare il potere cognitivo, le Sezioni unite giungevano a stimare infondate le argomentazioni sostenute dai due orientamenti minoritari.
In particolare, si dissentiva dalle considerazioni secondo le quali “la rinnovazione della misura è atto indifferibile, stante la natura precaria della prima ordinanza adottata dal giudice dichiaratosi incompetente, che non può determinare alcun effetto preclusivo rispetto alla contestuale proposizione del conflitto di competenza dal giudice ad quem dato che, a ben vedere, il giudice che contestualmente rinnovi la misura cautelare e sollevi il conflitto di competenza non pone in essere un atto con il quale “dichiara” la propria competenza ex art. 29 cod. proc. pen., bensì manifesta il presupposto del conflitto negativo” mentre, al contrario, se il potere di intervento del giudice che deve vagliare la domanda cautelare è circoscritto all’atto richiestogli e non può riflettere i suoi effetti sul prosieguo del procedimento, né tanto meno sulle sorti del processo, una volta che il provvedimento sollecitato dal pubblico ministero sia stato emesso, il giudice indicato come competente da quello che si è spogliato della competenza ai sensi dell’art. 22, comma 1, cod. proc. pen. ha già esercitato la propria cognizione e non può intervenire con contestuale declinatoria della competenza, visto che la potestà decisoria si esaurisce con il compimento dell’atto ed in questo caso non si concretizza una situazione di paralisi del procedimento, ma, al contrario, la misura cautelare rinnovata definisce il segmento procedimentale rispettando lo schema previsto dall’art. 27 citato.
Sussiste dunque, per la Suprema Corte, un’intrinseca ed irrimediabile contraddizione logica e giuridica tra l’accoglimento della domanda cautelare e la contestuale negazione della competenza a provvedere sulla medesima domanda con la proposizione del conflitto negativo tale iniziativa contraddice il presupposto imprescindibile per l’adozione della decisione alla quale il giudice è titolato soltanto se si riconosca competente, tenuto conto altresì del fatto che ulteriori argomenti inducono- ad accogliere la soluzione maggioritaria allorché il diverso giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta cautelare dopo la declaratoria d’incompetenza di altro giudice, la accolga, viene meno il requisito imprescindibile per poter ravvisare un conflitto negativo di competenza ovvero il diniego di prendere cognizione del medesimo fatto e di emettere ii provvedimento richiesto, difettando altresì la correlata situazione di arresto forzato del corso del procedimento, il cui superamento pretende l’intervento risolutore della Corte di Cassazione se l’atto per il quale era intervenuta una prima declinazione della competenza è stato già compiuto dal giudice successivamente adito ed il relativo potere è stato già esercitato, non sussistono i presupposti normativi del conflitto negativo e la necessità della regolamentazione della competenza da parte del giudice di legittimità.
Del resto, sempre ad avviso del Supremo Consesso, la conclusione raggiunta trova il proprio aggancio normativo nel disposto dell’art. 29 cod. proc. pen., per il quale il conflitto negativo cessa per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o, in caso di conflitto positivo, la sua incompetenza; né la disposizione impone una forma particolare per l’adozione del relativo provvedimento di risoluzione spontanea del contrasto, per cui deve concludersi che l’assenza di una formale dichiarazione di competenza, non è dirimente in una situazione in cui l’adozione della decisione implica necessariamente il riconoscimento della competenza stessa nei termini espressi dal primo giudice (Sez. 1, n. 22700 del 16/04/2004).
Ciò posto, non si reputava nemmeno possibile condividere, diversamente da quanto sostenuto dall’orientamento definito “intermedio”, l’assunto secondo cui il secondo giudice adito replichi lo stesso schema procedimentale adottato dal primo giudice investito della domanda cautelare secondo quanto previsto dagli artt. 291, comma 2, e 27 cod. proc. pen..
In effetti, secondo i giudici di piazza Cavour, sebbene le disposizioni dettate dalle due norme non contengano previsioni testuali di ostacolo a tale ricostruzione, tuttavia, sul piano logico-sistematico, si obiettava come non fosse riconoscibile la possibilità di una decisione cautelare, successiva alla prima, volta soltanto a stabilizzarne gli effetti entro il termine di venti giorni ed al tempo stesso a negare la competenza, implica attribuire anche a questo secondo provvedimento cautelare un’efficacia provvisoria e limitata nel tempo, destinata a venir meno allo scadere del termine di cui all’art. 27 senza che possa intervenire il fattore stabilizzante, ossia un ulteriore provvedimento applicativo della misura coercitiva, che il primo giudice non potrebbe adottare proprio per l’originaria declinazione della competenza.
D’altronde, in tale evenienza, per la Corte, l’inconveniente che l’emissione della seconda ordinanza cautelare vorrebbe evitare, ossia far fronte all’urgenza determinata dalle esigenze cautelari ed impedire l’inefficacia sopravvenuta del precedente provvedimento emesso dal giudice dichiaratosi incompetente, non potrebbe essere impedito.
Precisato ciò, non si considerava neppure parimenti condivisibile l’ulteriore argomento che si avvale del disposto dell’art. 30, comma 3, cod. proc. pen., per il quale la proposizione del conflitto non sospende il procedimento, sostenendosi che anche l’efficacia della misura cautelare imposta dal giudice dichiaratosi incompetente non subirebbe sospensioni, ma pretenderebbe un successivo provvedimento di conferma da parte del giudice indicato dal primo come competente.
In realtà, come avvertito dalla Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (pag. 18), la previsione in esame è diretta ad impedire la strumentalizzazione del conflitto quando proposto o denunciato dalla parte in termini infondati o pretestuosi per arrestarne in modo surrettizio l’ordinario corso, essendo quindi certo che il procedimento incidentale cautelare, così come quello principale, ed i termini che ne scandiscono il progredire e le relative attività, in particolare quelli relativi alla durata delle misure cautelari personali ed alla prescrizione, non subiscono battute di arresto per effetto della proposizione del conflitto (Corte cost., sent. n. 59 del 1993); tanto però non autorizza le conclusioni raggiunte dall’indirizzo minoritario. In primo luogo, l’art. 30, comma 3, si riferisce testualmente al procedimento e non riguarda l’efficacia del provvedimento coercitivo emesso da giudice incompetente, tenuto conto altresì del fatto che la disposizione de qua va letta in modo coordinato con quella di cui all’art. 32, comma 3, cod. proc. pen., per la quale, una volta risolto il conflitto da parte della Corte di Cassazione, “Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest’ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2”, giacché l’ordinamento processuale stabilisce che, a seguito della risoluzione del conflitto da parte della Corte di Cassazione, la relativa sentenza sia comunicata ai giudici in conflitto ed al pubblico ministero presso i medesimi, oltre che notificata alle parti private.
In particolare, se, nel prevedere che dalla relativa comunicazione inizi a decorrere il termine previsto dall’art. 27 cod. proc. pen. per la rinnovazione della misura cautelare adottata dal giudice incompetente da parte del giudice dichiarato competente, l’art. 32, comma 3, cod. proc. pen. conferisce per implicito all’originario provvedimento cautelare un’efficacia che, seppur provvisoria, si protrae sino alla decisione della corte regolatrice sul presupposto che il giudice individuato come competente sia il secondo che, dopo avere ricevuto gli atti dal primo giudice intervenuto, abbia sollevato il conflitto senza avere rinnovato la misura, tanto più se si considera che, se la lettura coordinata degli artt. 27 e 32, comma 3, citati, autorizza a ritenere che la seconda disposizione – dettata per armonizzare con il sistema di componimento dei conflitti la previsione dell’efficacia provvisoria del provvedimento cautelare adottato da giudice spogliatosi della competenza -sostituisca la decorrenza del termine di venti giorni entro il quale deve intervenire la decisione del giudice competente, in luogo dell’indicazione, contenuta nell’art. 27, della decorrenza dall’ordinanza di trasmissione degli atti dal primo al secondo giudice, l’art. 32, comma 3, prevede che lo stesso termine inizi a decorrere dalla comunicazione della sentenza che ha risolto il conflitto, tuttavia, il richiamo all’art. 27 comporta il riferimento sempre al secondo giudice quale autorità che, se individuata dalla Corte di Cassazione come competente, deve provvedere nel rispetto del predetto termine.
Solo in questo modo, di conseguenza, per le Sezioni unite, assume significato e utilità concreta la previsione che stabilisce la decorrenza del termine di venti giorni per il rinnovo della misura, nel senso che, se il secondo giudice avesse già emesso il proprio provvedimento cautelare, per quanto esposto, il conflitto sarebbe stato insussistente, qualora però il conflitto fosse risolto con l’individuazione quale competente del primo giudice, erroneamente spogliatosi della competenza, la pronuncia risolutrice verrebbe a riconoscergli sin dall’origine la legittimazione a provvedere quale giudice naturale precostituito per legge e non vi sarebbe ragione per applicare l’art. 27 cod. proc. pen. ed imporgli una superflua reiterazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, posto che quella già resa risulta valida e conserva fin dalla sua emissione ed in via definitiva la sua efficacia sino ad eventuali interventi di revoca o modifica, essendo in tal senso espresse sempre le Sezioni unite, con la sentenza n. 1 de! 24/01/1996, secondo la quale “la caducazione della misura si verifica e ha ragione d’essere solo quando a seguito della declaratoria d’incompetenza il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento è diverso da quello incompetente”, atteso che, diversamente “ragionando”, verrebbe “meno il presupposto primario della disciplina dell’art. 27 e la ratio della sua applicazione, poiché l’organo che dispose la misura è proprio quello dichiarato competente, è cioè il giudice naturale. In tal caso sarebbe lo stesso giudice che ha disposto la misura che dovrebbe rinnovarla, il che sarebbe in contrasto prima che con la disposizione dell’art. 27, con la logica più elementare” (Sez. U, n. 1 del 1996).
Chiarito ciò, si osservava oltre tutto come il medesimo indirizzo interpretativo abbia ricevuto ulteriori adesioni in tempi più recenti e, per la correttezza logico-sistematica del suo impianto argomentativo, merita di essere condiviso (Sez. 5, n. 40507 del 18/09/2024; Sez. 3, n. 5036 del 13/01/2010; Sez. 3, n. 641 del 19/10/2011; Sez. 6, n. 3128 del 29/07/1997).
In particolare, si riteneva come dovessero essere ribaditi i rilievi della sentenza Sez. 1, n. 20501, del 08/04/2015, per la quale “dalla statuizione sulla competenza in favore del giudice a quo ex art. 32 cod. proc. pen. discende l’originaria legittimità della prima ordinanza applicativa della misura coercitiva, in quanto valida ed efficace fin dalla sua emissione per effetto del riconoscimento dell’ininterrotta competenza del giudice emittente, la cui erronea declinazione ha comportato soltanto una temporanea indisponibilità degli atti da parte sua”.
Per la Corte, si doveva, pertanto, in definitiva, negarsi la correttezza dell’affermazione, propria del terzo orientamento in esame, per la quale nel caso in cui venga riconosciuta la competenza del primo giudice, si renderà necessaria la nuova adozione della misura, posto che quella iniziale aveva un’efficacia temporalmente precaria e destinata a decadere o ad essere superata dall’ordinanza assunta dal secondo giudice.
Precisato anche tale aspetto, si considerava infine come dovesse essere disattesa anche l’ulteriore obiezione mossa dall’orientamento minoritario, incentrata sulla difficoltà, anche pratica, prima ancora che giuridica, di individuare il giudice che, a fronte di un conflitto negativo di competenza per territorio sollevato da giudice che abbia anche provveduto ad emettere l’ordinanza di rinnovazione della misura cautelare ex art. 27 cit., in attesa della decisione della Corte di Cassazione debba provvedere su eventuali istanze proposte dall’indagato per la revoca o a modifica della misura coercitiva, poiché la risposta non può che trarsi dall’art. 30, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice che solleva il conflitto trasmette alla Corte Suprema copia degli atti necessari alla sua risoluzione, trattenendo gli originali, facendosene conseguire da ciò che, a fronte dell’urgenza di una pronuncia sul mantenimento della misura coercitiva, sarà il giudice di merito che ha la disponibilità degli atti e che ha sollevato il conflitto a dover intervenire per assicurare all’indagato una decisione a tutela della sua libertà personale.
Del resto, sempre per la Suprema Corte, esigenze di completezza dell’ordinamento processuale e di tutela della libertà personale del soggetto indagato pretendono che anche nelle more della decisione della Corte regolatrice vi sia un’autorità giudiziaria di merito in grado di intervenire prontamente per adeguare i provvedimenti coercitivi al mutare della situazione di fatto che li ha legittimati.
Ebbene, dalle superiori considerazioni se ne faceva discendere la conseguenza secondo la quale il giudice per le indagini preliminari, qualora riceva gli atti trasmessi per competenza dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve in via alternativa o provvedere, nel rispetto del termine stabilito dall’art. 27 cod. proc. pen., a rinnovare l’ordinanza ai sensi degli artt. 292, 317e 321 cod. proc. pen. oppure declinare la propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 28 cod. proc. pen. senza assumere altro provvedimento cautelare mentre, qualora, come nel caso in esame, assumesse entrambe le determinazioni, il conflitto deve ritenersi insussistente e l’ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa in rinnovazione di quella originaria, mantiene validità ed efficacia.
I giudici di legittimità ordinaria, di conseguenza, alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, formulavano il seguente principio di diritto “non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur. ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace”.

4. Il principio di diritto e gli effetti sulla validità della misura cautelare


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, da un lato, sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misuri cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi conflitto, dall’altro, quale sia la disciplina applicabile a tale misura.
Le Sezioni unite, difatti, nell’arresto giurisprudenziale qui in esame, risolvono codesti contrasti giurisprudenziali, postulando, per un verso, che non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il GIP, investito della richiesta cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale di altro giudice che abbia emesso una misura coercitiva provvisoria, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 c.p.p.[1], adotti la misura cautelare richiesta e contestualmente sollevi conflitto, anziché limitarsi a declinare la cognizione del procedimento ex art. 28 c.p.p.[2], per altro verso, che la misura cautelare adottata dal giudice successivamente investito della cognizione conserva validità ed efficacia ove sia stata emessa nel rispetto del termine previsto dall’art. 27 c.p.p..
Per effetto di questa decisione, si chiarisce che, in un caso di questo genere, non ricorre conflitto negativo di competenza, oltre a che precisarsi al contempo che la misura cautelare adottata dal giudice investito dalla cognizione continua ad essere valida ed efficace, purché sia stata disposta nel termine previsto dall’art. 27 c.p.p., vale a dire venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti.
Questa sono in sostanza le novità che connotano la sentenza qui in esame fermo restando che il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta pronuncia, poiché fa chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Note


 [1] Ai sensi del quale: “1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321”.
[2] Secondo cui: “1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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