Errore medico, niente risarcimento se manca il nesso causale

La Corte d’Appello esclude il risarcimento se l’errore diagnostico non ha causato il danno lamentato dalla paziente.

Scarica PDF Stampa Allegati

L’errore del medico non è sufficiente per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Appello di Cagliari – Sentenza n. 15 del 09-01-2026

SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_CAGLIARI_SEZIONE_DISTACCATA_DI_SASSARI_N._15_2026_-_N._R.G._00000131_2025_DEPOSITO_MINUTA_09_01_2026__PUBBLICAZIONE_09_01_2026.pdf 246 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Caduta, diagnosi mancata e richiesta di risarcimento


Mentre camminava sugli scogli presso una spiaggia della Sardegna, una signora cadeva inavvertitamente e veniva quindi trasportata d’urgenza presso l’ospedale locale per essere sottoposta agli accertamenti di rito. Il medico di turno le somministrare una terapia a base di morfina e prescriveva l’esecuzione di una radiografia alla colonna lombosacrale. All’esito del predetto esame diagnostico, emergeva che non vi erano immagini definite da cui risultassero delle fatture a carico delle ossa esaminate. Tuttavia, la paziente continuava ad accusare forti dolori al tratto lombosacrale e pertanto il medico di turno richiedeva l’esecuzione di una TAC all’addome con mezzo di contrasto.
Nonostante ciò, la paziente veniva dimessa con la diagnosi di contusione del dorso, senza che venisse sottoposta alla TAC.
Dopo le dimissioni, la paziente si sottoponeva spontaneamente ad ulteriori esami clinici e anche ad una TAC lombosacrale da cui emergeva la presenza di una frattura composta di alcune vertebre.
In considerazione di ciò, la paziente adiva al tribunale di Tempio Pausania al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità nell’ospedale della causazione dei postumi permanenti (quantificati nella misura del 10%) residuati alla paziente la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti. Secondo la paziente, infatti, la mancata diagnosi della frattura da parte dell’Ospedale convenuto aveva determinato il danno biologico lamentato dalla paziente.
Il tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la struttura sanitaria convenuta al pagamento di un importo pari oltre 31 mila euro. Secondo il giudice, infatti, la documentazione medica depositata in giudizio dimostrava l’errore diagnostico da parte dell’Ospedale e conseguentemente riteneva che, se i sanitari avessero immediatamente eseguito la TAC sulla paziente, le avrebbero prescritto le terapie necessarie per escludere o limitare il quadro clinico patologico residuato alla paziente. Sul punto, il giudice di primo grado riteneva che le valutazioni espresse dal c.t.u., circa la mancanza di nesso causale fra condotta erronea dei sanitari e danno subito dalla paziente, fossero contrarie alla comune esperienza e in contraddizione con gli accertamenti eseguiti dallo stesso c.t.u.
La struttura sanitaria proponeva, quindi, appello avverso la decisione di primo grado, sostenendo l’erroneità della sentenza in quanto il tribunale avrebbe dovuto escludere la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento poiché detta condotta non aveva determinato la produzione di esiti invalidanti diversi e superiori rispetto a quelli che si sarebbero comunque verificate a carico della paziente anche nel caso in cui i medici avessero tenuto una condotta corretta. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario. Punti di forza Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni. Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti. Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova. Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali. Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario. Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso. Perché acquistarloIn un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso. Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.

 

Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone | Maggioli Editore 2026

2. Responsabilità sanitaria: cosa deve provare il paziente


La corte d’appello di Cagliari ha preliminarmente ricordato che il paziente danneggiato, il quale agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria dove è stata eseguita la prestazione medica contestata, è tenuto a dare prova non soltanto della condotta erronea della convenuta (o dei sanitari di cui la medesima si è avvalsa) e dei danni subiti, ma anche del nesso di causalità materiale fra la predetta condotta, posto in essere in violazione delle regole di diligenza, e la lesione della salute subita dal paziente. Invece, non sarà possibile per quest’ultimo limitarsi ad allegare l’inadempimento della convenuta o dei suoi sanitari.
Una volta assolto il predetto onere probatorio da parte del paziente, spetterà alla struttura sanitaria convenuta dimostrare che la condotta è stata posta in essere con la diligenza richiesta oppure che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile.

3. Errore diagnostico senza danno causalmente rilevante


Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che dalla documentazione depositata in giudizio sia emerso soltanto che i sanitari dell’Ospedale non avevano rispettato integralmente i protocolli e linee guida diagnostiche per il trattamento delle fattispecie simili a quella della paziente attrice. Infatti, i sanitari avrebbero dovuto effettuare un’indagine approfondita attraverso una TAC total body sulla paziente.
Nonostante il c.t.u. avesse accertato che la condotta posta in essere dai sanitari della convenuta non fosse stata conforme alle predette linee guida, il perito d’ufficio aveva comunque escluso la sussistenza del nesso di causalità fra il predetto errore dei medici e le conseguenze invalidanti che erano state accertate sulla paziente. Infatti, secondo il c.t.u., anche qualora i medici avessero eseguito la TAC ed avessero così effettuato una corretta e tempestiva diagnosi, accertando la sussistenza delle fratture alle vertebre, ciò non avrebbe comunque migliorato l’attuale condizione clinica della paziente.
Secondo i giudici della corte d’appello, quindi, la valutazione del c.t.u. non può essere ritenuta contraddittoria, in quanto egli ha accettato che le conseguenze pregiudizievoli subite dalla paziente erano conseguenza diretta della caduta sugli scogli non della omessa diagnosi (con conseguente scelta terapeutica adottata) dei sanitari della convenuta. Infatti, dalla documentazione depositata in giudizio, non emerge alcuna motivazione che possa giustificare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’errore del medico e le menomazioni subite dalla paziente: in altri termini, l’invalidità permanente del 10% lamentato dal paziente non è dipesa dalla mancata esecuzione della TAC oppure dalla mancata prescrizione di particolari terapie, ma è invece dipesa dalla rottura delle vertebre (causata dalla caduta sugli scogli).
In considerazione di tutto quanto sopra, la corte d’appello ha ritenuto condivisibili le conclusioni del c.t.u., secondo cui non vi era nesso di causalità fra la condotta erronea dei sanitari e l’attuale condizione clinica della paziente, ed ha accolto l’appello della struttura sanitaria, riformando la sentenza impugnata rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente (con condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese legali entrambi i gradi di giudizio).

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento