Complicanza dopo l’intervento: quando la struttura sanitaria non deve risarcire

La struttura sanitaria non risponde delle conseguenze dell’operazione prevedibili ma non evitabili.

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La struttura sanitaria non risponde delle conseguenze dell’operazione prevedibili ma non evitabili. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Siracusa – Sentenza n. 1991 del 3-12-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_SIRACUSA_N._1991_2025_-_N._R.G._00003213_2024_DEPOSITO_MINUTA_03_12_2025__PUBBLICAZIONE_03_12_2025.pdf 198 KB

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Indice

1. Lesione cutanea dopo l’intervento: la richiesta di risarcimento


Nel corso del 2009 una signora si sottoponeva ad un intervento chirurgico di discectomia lombare, senza però ottenere la totale eliminazione della patologia da cui era afflitta. Ragione per cui, nel gennaio del 2010, la paziente si sottoponeva ad un secondo intervento chirurgico sempre presso la medesima struttura sanitaria siciliana per la revisione e la decompressione del sito già interessato dal primo intervento.
Nei mesi successivi al secondo intervento chirurgico, la paziente sviluppava una lesione cutanea nella regione lombare sinistra, con differente colorazione della pelle e prurito.
Sottopostasi ad alcuni esami dermatologici, alla paziente veniva quindi diagnosticata una radiotermite, che la paziente riteneva imputabile alla errata applicazione o al malfunzionamento della placca di elettrobisturi che era stata utilizzata durante l’intervento chirurgico del 2010 che le aveva causato una ustione da contatto alla regione lombare sinistra.
In considerazione di quanto sopra, la paziente adiva il tribunale di Siracusa chiedendo l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria nella causazione della lesione cutanea subita dalla donna e la conseguente sua condanna a risarcirle i danni. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

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2. Responsabilità sanitaria: onere della prova e nesso causale


Il Tribunale siciliano ha evidenziato come la responsabilità invocata della struttura sanitaria è riconducibile alla responsabilità contrattuale, in quanto l’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria al fine di un ricovero o di una visita ambulatoriale determina la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità. In virtù del predetto contratto, la struttura deve fornire una prestazione complessa consistente nella prestazione di cure mediche e di messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, di medicinali e di attrezzature tecniche necessarie nonché delle prestazioni alberghiere.
In ragione della genesi delle obbligazioni a carico della struttura sanitaria, la responsabilità di quest’ultima ha natura contrattuale sia per quanto concerne le condotte inadempienti direttamente riconducibili alla struttura sanitaria sia per quanto riguarda le condotte riconducibili al personale di cui si avvale la struttura per fornire le prestazioni di cui sopra.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta che sul danneggiato gravi l’onere di fornire la prova del contatto e dell’aggravamento della situazione patologica nonché del relativo nesso di causalità con la condotta attiva o omissiva dei sanitari. Mentre sulla struttura graverà l’onere di provare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lesivi siano determinati da un evento imprevedibile o inevitabile attraverso l’uso della ordinaria diligenza che poteva essere richiesta alla struttura in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.

3. Complicanza prevedibile ma inevitabile: domanda respinta


Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la paziente avesse provato soltanto la sussistenza del rapporto contrattuale con la struttura sanitaria, avendo dimostrato la sua accettazione presso la struttura per gli interventi chirurgici del 2009 e del 2010. Tuttavia, l’attrice non ha dimostrato che la lesione cutanea da cui era afflitta fosse riconducibile a radiotermite quale conseguenza dell’intervento chirurgico cui era stata sottoposta imputabile ad una condotta colposa dei sanitari. Anzi, dalla CTU svolta in giudizio, è emerso al contrario che l’indicazione al trattamento chirurgico cui la paziente è stata sottoposta era corretta, così come era corretta la scelta dell’approccio chirurgico e l’esecuzione dell’intervento, mentre la sintomatologia avvertita dalla paziente dopo l’intervento stesso è da ritenersi una complicanza prevista dalle linee guida e cioè un evento prevedibile ma non evitabile.
In altri termini, la consulenza peritale dei CTU ha escluso la sussistenza del nesso causale tra l’intervento chirurgico del gennaio 2010 e la lesione cutanea lamentata dalla paziente, la cui genesi è incompatibile con un’erronea manovra o un malfunzionamento dell’elettrobisturi.
Secondo il giudice, pertanto, i risultati dell’istruttoria svolta non permettono di affermare che l’evento dannoso lamentato dalla paziente (cioè la comparsa della lesione cutanea, successivamente diagnosticata come radiodermite) sia eziologicamente riconducibile all’intervento eseguito presso la struttura sanitaria convenuta.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che l’attrice non abbia assolto all’onere probatorio sulla medesima gravante, poiché non ha dimostrato né il nesso di causalità tra l’intervento chirurgico eseguito presso la struttura sanitaria e la successiva manifestazione della lesione cutanea, né tantomeno ha provato l’esistenza di una condotta colposa dei sanitari coinvolti (le cui scelte professionali connesse all’intervento del 2010 sono state ritenute corrette).
Conseguentemente, il tribunale di Siracusa ha rigettato integralmente la domanda formulata dalla parte attrice l’ha condannata a risarcire le spese legali a favore della struttura sanitaria convenuta, che ha liquidato in €.5.000 oltre accessori di legge.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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