La struttura sanitaria non risponde se il paziente non prova che i diversi esami non eseguiti gli avrebbero portato un beneficio. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il caso clinico: retinoblastoma congenito e controlli diagnostici contestati
Una bambina, affetta fin dalla nascita da un retinoblastoma bilaterale di natura congenita, veniva portata dai genitori presso una struttura sanitaria senese per l’esecuzione di alcuni controlli. La struttura sanitaria sottoponeva la bambina ad un esame oftalmoscopico, all’esito del quale diagnosticarono la suddetta problematica tumorale a carico della bambina senza però riuscire a risolvere la patologia. In considerazione di ciò, i genitori della piccola paziente adivano il tribunale di Siena chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dalla figlia in occasione del percorso di cura del suddetto retinoblastoma bilaterale.
In secondo luogo, i genitori della paziente che vengono di risarcimento del danno per la violazione del consenso informato da parte della struttura sanitaria, in quanto la convenuta non aveva correttamente acquisito il consenso dei genitori durante i ricoveri successivi al trattamento chemioterapico.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto riteneva non sussistente una responsabilità dei medici che avevano avuto in cura la bambina.
Il tribunale di Siena, dopo aver acquisito il fascicolo relativo alla consulenza tecnica preventiva che era stata già svolta tra le parti, riteneva infondata la domanda risarcitoria collegata al danno alla salute subito dalla paziente, mentre accoglieva quella volta al risarcimento per la lesione del diritto all’autodeterminazione. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. Onere della prova e nesso causale nella responsabilità sanitaria
Nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, il creditore deve fornire la prova della sussistenza del contratto o della disposizione normativa da cui scaturisce il suo diritto e allegare la circostanza dell’inadempimento del debitore. L’applicazione del suddetto principio, nella materia della responsabilità medica, comporta che il creditore debba allegare non un qualunque inadempimento del debitore, ma soltanto l’inadempimento che costituisce causa o concausa efficiente del danno. In altri termini, il creditore deve dedurre un inadempimento del sanitario che sia astrattamente in grado di produrre il danno lamentato. Ciò significa che il paziente, anche attraverso presunzioni deve provare che sussiste un nesso di causalità materiale fra la condotta negligente del medico e la lesione della propria salute (che può sostanziarsi nell’aggravamento della patologia di cui egli era già affetto oppure nell’insorgenza di una nuova patologia).
In particolare, il paziente deve provare che la condotta negligente del medico si è inserita nella serie causale che ha condotto all’insorgenza di una nuova patologia oppure al aggravamento della patologia già esistente.
La valutazione circa la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento deve avvenire applicando il criterio del più probabile che non. Detto criterio, impone al giudice di tale prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenendo conto delle varie spiegazioni alternative possibili. Tale valutazione probabilistica non deve essere effettuata necessariamente su base statistica, ma anche in base alla logica, in considerazione dei riscontri probatori o di altri criteri di giudizio che possano far ritenere che una spiegazione possibile sia quella più probabile rispetto alle altre nel caso di specie.
Nel caso in cui sussistano più concause che concorrono alla produzione del suddetto evento dannoso, per poter ritenere sussistente il nesso di causalità tra la condotta del medico e la patologia, dovrà comunque risultare che detta condotta ha avuto un’efficienza e fisiologica rispetto all’evento, in modo tale da poter ascrivere il danno interamente alla condotta dell’autore. Invece, la presenza delle altre concause potrà essere utilizzata dal giudice per limitare il quantum dell’obbligo risarcitorio a carico del sanitario, in modo da non addossare a quest’ultimo le conseguenze dannose riconducibili a fattori diversi dalla sua condotta.
Soltanto dopo che il paziente avrà fornito detta prova, graverà sul sanitario l’onere di dimostrare che egli ha agito con la diligenza richiesta dalla leges artis oppure che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
3. La decisione: escluso il danno alla salute, riconosciuta la lesione dell’autodeterminazione
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di dover quindi valutare la sussistenza o meno del nesso di causalità verificando se si avrebbe avuto un esito diverso rispetto alla patologia della paziente, qualora i sanitari avessero gestito il caso in maniera diversa. In altri termini, il giudice ha ritenuto di compiere un giudizio contro fattuale, verificando se il danno subito dalla bambina sarebbe stato evitato qualora i sanitari avessero tenuto una condotta alternativa rispetto a quella effettivamente tenuta.
In particolare, il giudice ha ritenuto che i risultati della consulenza tecnica d’ufficio non hanno fornito una risposta in ordine a quale condotta alternativa avrebbero dovuto tenere i sanitari per evitare il predetto evento dannoso lamentato dagli attori. Infatti, la condotta dei sanitari ritenuta erronea è consistita nell’aver eseguito soltanto l’esame oftalmoscopico, omettendo invece di eseguire un’ecografia e una RET-CAM. Ebbene, secondo il giudice non è possibile affermare quale sarebbe stato il possibile risultato diagnostico se i sanitari avessero eseguito tali ulteriori indagini, né tantomeno quale diverso intervento sarebbe stato ritenuto consono. Quindi, non è possibile individuare se e quale beneficio la piccola paziente avrebbe avuto dopo l’esecuzione delle predette diverse indagini non eseguite dai sanitari.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto di non poter affermare che la mancata esecuzione dei predetti esami non eseguiti dai sanitari siano stati la causa dell’evento dannoso lamentato da parte attrice. Conseguentemente, il giudice non ha accolto la domanda avente ad oggetto di risarcimento del danno alla salute subito dalla paziente.
Per quanto riguarda, invece, il risarcimento del danno per la violazione del diritto all’autodeterminazione della paziente, il giudice ha accertato che effettivamente i genitori di quest’ultima non avevano sottoscritto il consenso informato relativo ai ricoveri successivi al trattamento chemioterapico.
Sulla base di tale presupposto di fatto, poiché nel caso di specie la paziente non ha subito una lesione alla salute a causa della violazione del consenso informato quanto piuttosto una lesione del diritto all’autodeterminazione (che richiede che parte attrice dimostri che, a causa dell’omessa informazione, il danneggiato non si è potuto preparare ad affrontare ed accettare delle conseguenze pregiudizievoli inaspettate), il giudice ha liquidato ai genitori un importo equitativo di €. 20.000 affermando che questi ultimi, se fossero stati debitamente informati, avrebbero potuto anticipare la decisione di rivolgersi ad altra struttura.
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