Infezione contratta in ospedale: quando la struttura sanitaria non deve risarcire i familiari

Infezioni ospedaliere e responsabilità sanitaria: per il Tribunale di Palermo non basta provare il contagio in struttura, se l’ospedale dimostra protocolli adeguati e applicati.

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La struttura sanitaria non risponde dell’infezione se ha adottato ed applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Palermo – Sentenza n. 4814 del 28-11-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_PALERMO_N._4814_2025_-_N._R.G._00004895_2024_DEPOSITO_MINUTA_28_11_2025__PUBBLICAZIONE_28_11_2025.pdf 398 KB

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Indice

1. Dal ricovero al decesso: la richiesta di risarcimento dei familiari


Un signore veniva ricoverato presso un ospedale siciliano con la diagnosi di ictus cerebrale ischemico e veniva successivamente dimesso dopo oltre due settimane di ricovero. Nonostante ciò, qualche mese dopo, il paziente veniva nuovamente ricoverato presso la medesima struttura sanitaria con sintomi di tremore e febbre e quindi dimesso, dopo un paio di giorni, con la diagnosi di flogosi respiratoria. Qualche giorno dopo, il paziente veniva ricoverato presso il reparto di neurologia della medesima struttura sanitaria, dalla quale veniva dimesso dopo quasi due mesi con la diagnosi di nuovo ictus cerebrale ischemico.
Lo stesso giorno della dimissione, il paziente veniva ricoverato presso il reparto di lungodegenza di una seconda struttura sanitaria dove restava ricoverato per oltre due settimane.
Infine, il paziente andava nuovamente in arresto cardiorespiratorio e pertanto veniva trasportato al pronto soccorso di una terza struttura sanitaria siciliana, dove veniva ricoverato in rianimazione e moriva due settimane dopo detto ricovero.
La moglie e le figlie del paziente deceduto adivano quindi il tribunale di Palermo, prima, mediante una procedura per accertamento tecnico preventivo e, successivamente, mediante un giudizio di merito, al fine di ottenere la condanna di tutte e tre le strutture sanitarie al risarcimento del danno parentale che le medesime avevano subito a causa della morte del loro congiunto. Secondo parte attrice, infatti, la morte del paziente era dipesa da un’infezione contratta in ambito ospedaliero a causa di errori medici commessi da tutte le strutture che avevano avuto in cura il paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Infezioni ospedaliere: chi deve provare cosa in giudizio


Per quanto concerne il riparto dell’onere probatorio nelle cause di responsabilità medica, il tribunale di Palermo ha evidenziato che l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto con la struttura sanitaria e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, nonché allegare che vi sia stato un inadempimento della struttura sanitaria astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
In secondo luogo, il tribunale ha precisato che nel caso in cui, invece, l’attore agisca per il risarcimento del danno da perdita del parentale, conseguente alla morte del proprio congiunto, trattandosi di responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, sarà onere del danneggiato provare non solo il nesso di causalità tra l’evento e danno subito, ma anche la colpa della struttura sanitaria convenuta.
In entrambi i casi la prova del nesso di causalità si ritiene raggiunta allorquando si può ritenere più probabile che non che l’evento sia stato causato dalla condotta posta in essere dalla struttura sanitaria; mentre non è necessario l’assoluta certezza di tale connessione causale.
Nel caso in cui il paziente abbia assolto l’onere sul medesimo gravante, sulla struttura sanitaria graverà l’onere di provare che non vi è stato alcun inadempimento da parte di quest’ultima oppure che l’inadempimento non è stato eziologicamente rilevante nella causa azione dell’evento dannoso.
In particolare, nel caso in cui l’evento dannoso sia individuabile in una infezione nocosomiale, la struttura sanitaria dovrà provare due distinti aspetti:
1) che la medesima ha adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive;
2) che nel caso concreto oggetto di giudizio, la struttura sanitaria ha applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni.

3. Protocolli anti-contagio applicati: perché il Tribunale esclude la colpa dell’ospedale


I consulenti tecnici incaricati dal giudice di valutare l’iter che ha condotto alla morte del paziente hanno accertato che le tre strutture sanitarie presso cui il paziente era stato ricoverato non avevano commesso errori od omissioni della sua gestione ed anzi hanno accertato che il paziente era stato adeguatamente curato, escludendo così che l’infezione da Klabisella pneumoniae e da Stenotrophomonas maltophilia contratta dal paziente e che lo ha condotto alla morte fosse dovuta a profili di colpa addebitabili ai sanitari. Secondo detti consulenti, infatti, i sanitari delle aziende ospedaliere hanno seguito le terapie, i trattamenti e le linee guida richieste dal caso di specie.
Tuttavia, detti consulenti hanno anche accertato che, secondo il criterio del più probabile che non, il paziente avesse contratto l’infezione durante il ricovero nel reparto di neurologia della prima struttura sanitaria.
In considerazione delle risultanze della c.t.u., quindi, il giudice siciliano ha analizzato le vicende relative al ricovero del paziente presso la prima struttura sanitaria al fine di verificare se vi siano stati profili di colpevolezza a carico di detta struttura (posto che, i consulenti tecnici d’ufficio avevano già accertato che i medici di detta struttura non avevano commesso errori).
In particolare, il giudice ha ritenuto che – nonostante i CTU avessero ritenuto che il rilievo di più germi di natura ospedaliera nel paziente dovesse far ritenere che le procedure operative non erano state rispettate dalla prima struttura sanitaria – non sono state indicate le eventuali criticità nell’applicazione dei protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso concreto da parte della struttura sanitaria, né che detti protocolli contenessero delle indicazioni non corrette al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto di non poter imputare alla prima struttura sanitaria alcuna colpa nella contrazione dell’infezione da parte del paziente.
Ciò in quanto, in primo luogo, un certo rischio di infezione nosocomiale è ineliminabile ed è tanto più alto quanto più il paziente presenta delle comorbilità.
In secondo luogo, in quanto gli stessi CTU non hanno riscontrato eventuali anomalie nei protocolli adottati dalla prima struttura sanitaria.
Infine, in quanto la struttura sanitaria ha depositato in giudizio una relazione in cui erano indicati tutti i protocolli anti-infezione adottati in generale dalla struttura nonché quelli applicati nel caso specifico del ricovero del paziente da cui era emerso sempre esito negativo (con conseguente valutazione che, durante il periodo di ricovero del paziente, l’igiene ambientale era soddisfacente e non erano stati registrati microorganismi patogeni).
In considerazione di tutto quanto sopra, il giudice ha quindi ritenuto che, nonostante si possa ritenere che l’infezione abbia avuto origine presso la prima struttura sanitaria convenuta, in giudizio non è stata fornita la prova che la contrazione dell’infezione sia avvenuta per colpa dei sanitari oppure per carenze strutturali o organizzative della predetta struttura sanitaria rispetto alle sue condizioni igieniche.
Pertanto, l’infezione non era prevenibile da parte della struttura sanitaria convenuta.  
Conseguentemente, il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da parte attrice nei confronti, non solo della seconda e della terza struttura sanitaria convenute, ma anche della prima struttura sanitaria (dove l’infezione era stata effettivamente contratta).

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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