La mera presentazione di una denuncia contro il collegio dei CTU non è sufficiente per ottenere la ricusazione dei medesimi nel giudizio di malpractice medica. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Malpractice medica e morte del paziente: il caso
Nell’agosto del 2018 un paziente si recava al Pronto Soccorso di un ospedale napoletano in quanto soffriva di epigastralgia, vomito e febbre. I sanitari procedevano al ricovero del paziente presso il reparto di Gastronetorologia, dove veniva sottoposto ad una colangiografia transepatica percutanea. In ragione degli esiti del suddetto esame, i medici dell’ospedale decidevano di posizionare sul paziente un drenaggio biliare transepatico collegato ad una sacca di raccolta, il quale veniva poi rimosso circa una settimana dopo.
Subito dopo il paziente veniva sottoposto ad un ulteriore esame endoscopico e poi veniva dimesso con diagnosi di litiasi coledocica complicata da colangite.
Tuttavia, dopo circa 6 mesi, il paziente era costretto nuovamente a recarsi presso il medesimo Pronto Soccorso in quanto continuava a lamentare dolore addominale e febbre.
Il paziente veniva quindi ricoverato nuovamente presso il reparto di Gastronetorologia e sottoposto ad un nuovo esame di accertamento allo stomaco da cui emergeva la presenza di fango biliare, che veniva successivamente rimosso. Nonostante ciò, nei giorni seguenti, le condizioni del paziente peggioravano anche a causa del rialzo dei valori della Troponina I (proteina sensibile alle problematiche cardiache), fino a che il giorno successivo il paziente non decedeva a seguito di un arresto cardiaco.
I congiunti del paziente ritenevano la struttura sanitaria responsabile della morte di quest’ultimo a causa della condotta negligente e imperita dei sanitari. In particolare, secondo i congiunti, il paziente sarebbe morto per il grave danno miocardico ischemico non tempestivamente diagnosticato né adeguatamente curato dai sanitari, in quanto questi non avevano rilevato i valori marcatori cardiaci del paziente e non avevano effettuato una consulenza cardiologica su quest’ultimo.
In considerazione di quanto sopra, i congiunti del paziente deceduto adivano il Tribunale di Napoli con un ricorso per ATP, all’esito del quale i CTU nominati concludevano la propria relazione affermando che non era stato possibile rilevare condotte dei sanitari contrari alle linee guida.
Non soddisfatti della valutazione dei CTU, i congiunti – dopo aver depositato una denuncia penale a carico di questi ultimi – proponevano un giudizio di merito, chiedendo la rinnovazione della CTU, ritenuta nulla, nonché la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa della morte del paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. CTU, documenti acquisiti e limiti della consulenza tecnica
Per quanto qui di interesse, il Tribunale ha analizzato la eccezione degli attori di nullità della consulenza tecnica resa in sede di ATP per grave violazione del principio del contradditorio e del diritto di difesa, in quanto i periti nominati dal giudice avevano acquisito ed utilizzato per la loro perizia dei tracciati ECG che non erano allegati alla cartella clinica depositata in giudizio né alla documentazione sanitaria prodotta dalla struttura sanitaria convenuta.
A tal proposito, il tribunale napoletano ha evidenziato come i principi applicabili in tema di CTU ed acquisizione di documenti.
In primo luogo, il CTU non può indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti.
In secondo luogo, il CTU non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscono quella prova. L’unica ipotesi in cui detto principio può essere derogato è quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non può oggettivamente essere fornita con i mezzi di prova tradizionali.
In terzo luogo, il CTU può acquisire dei terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti ovvero documenti per cui vi è accordo di tutte le parti alla sua acquisizione.
Infine, la nullità della consulenza tecnica che dipende dal fatto che il CTU abbia violato i suddetti principi sulla acquisizione di documenti non è sanata dalla acquiescenza delle parti ed è rilevabile d’ufficio.
In conclusione, il Tribunale ha analizzato gli istituti dell’astensione e della ricusazione del giudice (e quindi del CTU).
Detti istituti non possono essere usati senza limiti dalle parti, ciò in quanto, qualora il giudice potesse astenersi illimitatamente (tutte le volte che vuole) e le parti potessero ricusare il giudice tutte le volte che vogliono in maniera illimitata, sarebbe impossibile l’esercizio della giurisdizione.
Pertanto, sussiste un limite all’esercizio dell’istituto dell’astensione e della ricusazione: detto limite è dato dal fatto che l’astensione e la ricusazione non possono essere esercitati fino al punto che si giunga al diniego di giustizia e quindi così eviti che le parti siano soggette al giudizio.
3. Denuncia contro i CTU: quando non basta per la ricusazione
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di rigettare l’eccezione di nullità sollevata dagli attori.
In particolare, i tracciati ECG acquisiti ed utilizzati dai CTU per la loro relazione erano tutti refertati nella documentazione esibita e durante le operazioni di consulenza i CTU hanno chiesto alla struttura sanitaria, per eccesso di zelo, di produrre detti tracciati per valutare eventuali errate refertazioni.
Pertanto, secondo il giudice, detti documenti avevano un carattere accessorio (proprio in quanto la refertazione era presente nella cartella clinica) e potevano essere acquisiti dai CTU.
Per quanto concerne il fatto che le parti attoree avevano presentato una denuncia penale nei confronti dei CTU per le incongruenze della cartella clinica e per la mancata indicazione della provenienza dei tracciati ECG, il giudice ha comunque ritenuto che tale circostanza non comportasse comunque la necessità di astensione da parte dei consulenti tecnici d’ufficio.
A tal proposito, il Tribunale napoletano ha rilevato che – oltre al fatto che la denuncia fosse stata presentata dopo il deposito della relazione tecnica – la presentazione di una denuncia – esposto contro un giudice (o contro un CTU) non è da sola sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione, né a giustificare una rinnovazione delle operazioni peritali.
Conseguentemente, il giudice, facendo proprie le valutazioni dei CTU rese in sede di ATP, ha rigettato la domanda attorea proprio per mancanza di un inadempimento imputabile ai sanitari della convenuta.
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