Covid e decesso: quando i familiari non hanno diritto al risarcimento

I parenti del paziente deceduto devono allegare e provare il rapporto di parentela, la qualità di eredi e gli elementi attraverso cui risalire al danno.

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I parenti del paziente deceduto devono allegare e provare il rapporto di parentela, la qualità di eredi e gli elementi attraverso cui risalire al danno. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Reggio Emilia – sentenza n. 1021 del 3-12-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_REGGIO_EMILIA_N._1021_2025_-_N._R.G._00001714_2025_DEPOSITO_MINUTA_03_12_2025__PUBBLICAZIONE_03_12_2025-2.pdf 1 MB

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Indice

1. Anziani deceduti per Covid: la richiesta dei familiari


La figlia e la nipote di due anziani coniugi deceduti adivano il tribunale di Reggio Emilia al fine di ottenere la condanna di una cooperativa che svolgeva servizio di assistenza domiciliare per anziani al risarcimento dei danni dalle medesime subiti sia in proprio (per la perdita del rapporto parentale) sia per via ereditaria (per la morte dei due parenti).
In particolare, gli attori sostenevano che una socia/lavoratrice della cooperativa aveva svolto dall’agosto 2019 il servizio di assistenza domiciliare per i due coniugi deceduti e che detta socia, in data 14.03.2020, si era recata presso l’abitazione dei due coniugi nonostante avesse evidenti sintomi di malessere che aveva in precedenza comunicato alla attrice.
Circa 8 giorni dopo la predetta visita a casa, la donna della predetta coppia di coniugi veniva ricoverata all’ospedale di Carpi dove decedeva una decina di giorni dopo; mentre il marito veniva ricoverato pochi giorni dopo e decedeva il giorno successivo alla moglie.
A seguito degli accertamenti compiuti, entrambi i coniugi venivano trovati positivi al tampone per Covid-19.
Le attrici, quindi, imputavano la responsabilità del duplice decesso alla cooperativa convenuta, in quanto ritenevano che i due coniugi non avevano avuto alcun contatto personale con alcuna persona, fatto salvo il contatto con la socia/lavoratrice della cooperativa che aveva fatto l’assistenza domiciliare il giorno 14 marzo 2020 (poiché i coniugi non uscivano di casa a causa della nota emergenza sanitaria e non incontravano parenti a causa delle restrizioni all’epoca in essere). Secondo le attrici, la cooperativa aveva violato l’art. 2087 c.c. per aver omesso, in qualità di datore di lavoro, di adottare le misure previste dalla normativa emergenziale anti-Covid e così aveva causato il contagio dei due anziani con il Covid che li aveva portati poi alla morte. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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2. Danno parentale ed ereditario: prove e allegazioni necessarie


Il Tribunale di Reggio Emilia ha preliminarmente evidenziato come chi agisce per ottenere il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale o per ottenere il risarcimento del danno per la morte del parente trasmesso all’attore per via ereditaria, deve provare la propria qualità di erede e parente del paziente deceduto.
In secondo luogo, il giudice ha evidenziato come gli attori che agiscono per il risarcimento del danno devono provare la condotta del convenuto e il nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso lamentato.
In terzo luogo, chi agisce per ottenere il risarcimento del danno per responsabilità del convenuto deve allegare in maniera specifica l’inadempimento imputato al convenuto medesimo.
Infine, il giudice ha evidenziato che anche i danni lamentati devono essere indicati in maniera specifica, allegando e provando gli elementi sulla base dei quali sarebbero pervenuti alla individuazione e alla quantificazione delle voci di danno invocate.

3. Nesso causale non provato: respinta la domanda risarcitoria


Per quanto riguarda la qualità delle attrici di eredi e parenti dei coniugi deceduti, le due signore non hanno depositato alcun documento che dimostrasse il rapporto di parentela, come un estratto dal registro degli atti di nascita o un certificato anagrafico.
Conseguentemente, il giudice ha ritenuto non dimostrato il presupposto processuale della legittimazione attiva e la titolarità astratta del danno parentale e di quello trasmesso per via ereditaria della attrice.
Per quanto riguarda il nesso di causalità tra condotta e danno, il giudice ha evidenziato come le attrici non abbiano dato neanche la prova del rapporto tra la cooperativa e la asserita socia/lavoratrice o comunque del fatto che quest’ultima fosse stata incaricata di assistere a domicilio i due coniugi. Inoltre, le attrici non  hanno neanche dimostrato che la predetta operatrice fosse affetta da Covid-19 in data 14.03.2020 e addirittura che essa si sia recata a casa dei due coniugi in tale data.
Anzi, dall’unico documento depositato dalle attrici (cioè una conversazione whatsapp tra l’attrice e l’asserita operatrice), emerge che quest’ultima non si sentiva bene per una bronchite e che avrebbe mandato un’altra ragazza a casa dei due coniugi al suo posto.
Secondo il giudice, dunque, l’unica prova depositata in giudizio è sfavorevole alle stesse attrici e dimostra che il 14.03.2020 non vi è stato alcun contatto tra detta operatrice e i due coniugi e che la prima avesse solo una bronchite.
Inoltre, le attrici hanno allegato in modo del tutto generico l’inadempimento della cooperativa convenuta, limitandosi a indicare una serie di obblighi all’epoca gravanti sul datore di lavoro in ragione dell’emergenza sanitaria, ma senza formulare un addebito specifico alla cooperativa.
Infine, per quanto riguarda i danni invocati dalle attrici, il giudice ha ritenuto che le due voci di danno richieste (cioè il danno da perdita del rapporto parentale e il danno biologico terminale connesso alla morte dei due coniugi) sono stati allegati in modo ancora più generico, in quanto le attrici si sono limitate a indicare delle cifre, senza allegare e provare gli elementi utilizzati per addivenire alla sussistenza e quantificazione delle due suddette voci di danno.
Conseguentemente, il giudice ha rigettato le domande risarcitorie formulate delle attrici nei confronti della cooperativa, senza però statuire alcunché sulle spese di lite in considerazione del fatto che la cooperativa era rimasta contumace nel giudizio.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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