La struttura sanitaria risponde dell’operato del medico se non dimostra che la condotta del medico è stata diversa rispetto al programma sanitario condiviso. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il caso: intervento chirurgico, complicanze e domanda risarcitoria
Una signora si era sottoposta ad un intervento chirurgico eseguito da un medico, in ambito privatistico, presso una struttura sanitaria veneta, il quale però non aveva dato gli esiti sperati. Infatti, dopo il predetto intervento, la paziente aveva avuto degli importanti problemi di defecazione, che erano proseguiti anche nei mesi successivi nonostante si fosse fatta visitare ben 5 volte dal medico che aveva eseguito l’operazione. Inoltre, nel periodo successivo, la paziente era stata seguita per dei disturbi di incontinenza fecale.
In considerazione del fatto che la paziente riteneva il medico responsabile della patologia che aveva avuto dopo l’intervento chirurgico, in quanto la riteneva dipendere da una non corretta esecuzione dello stesso, la paziente adiva il tribunale di Treviso per ottenere la condanna del medico e della struttura sanitaria al risarcimento dei danni patiti.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto riteneva che la responsabilità dell’evento lesivo fosse da addebitare unicamente al medico che aveva eseguito l’operazione. In particolare, secondo la struttura sanitaria, la scelta di eseguire la manovra chirurgica che aveva determinato il danno alla paziente era esclusivamente del medico e non era riconducibile ad alcun profilo organizzativo o struttura della clinica, la quale si era limitata soltanto a mettere a disposizione la sala operatoria conforme agli standard, del personale infermieristico qualificato, una strumentazione chirurgica idonea e dei protocolli post-operatori appropriati. Invece, il medico aveva praticato una manovra non prevista dalle linee guida, che non ha descritto nel verbale operatorio, impedendo così alla struttura sanitaria di prendere atto di quanto avvenuto in sala operatoria e di poter intervenire per evitare il danno.
Nel corso della causa, il giudice disponeva lo svolgimento di una CTU medico legale dalla quale emergeva che la parziale incontinenza da cui era affetta la paziente era da ricondursi ad una ipotonia sfinteriale, che non era stata segnalata nella cartella clinica redatta prima della esecuzione dell’intervento chirurgico cui si era sottoposta la paziente e che pertanto era stata necessariamente causata durante l’esecuzione dell’intervento medesimo (anche se la relativa manovra non era stata citata nel verbale operatorio).
Infine, i CTU quantificavano il danno subito dalla paziente e consistente nella parziale incontinenza fecale nella misura del 15% quale danno biologico permanente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. La responsabilità della struttura sanitaria per l’operato del medico
Per quanto riguarda la responsabilità della struttura sanitaria convenuta e alla difesa di quest’ultima, secondo cui la responsabilità era da riconoscere soltanto in capo al medico (in quanto la scelta di eseguire la manovra che aveva determinato il danno alla paziente era esclusivamente del medico e non riconducibile ad alcun profilo organizzativo o struttura della clinica), il giudice ha evidenziato l’infondatezza della difesa della struttura sanitaria.
Secondo la giurisprudenza più recente, nel regime anteriore alla Legge Gelli-Bianco (applicabile anche al caso risolto dalla sentenza oggetto di commento), trova applicazione il principio per cui la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, 2 comma, e 2055, 3 comma, c.c.
Detto criterio di responsabilità paritaria tra medico e struttura sanitaria è derogato solo nel caso in cui la struttura dimostri un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute.
In altri termini, per poter andare esente da responsabilità per la condotta posta in essere dal medico di cui si è avvalsa, la struttura sanitaria deve dimostrare:
- La colpa esclusiva del medico rispetto all’evento dannoso subito dal paziente;
- Che detto evento dannoso derivi causalmente da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità;
- Che non vi siano state delle trascuratezze, da parte della struttura sanitaria, nell’adempimento del contratto di spedalità con il paziente, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.
3. La decisione: condanna solidale e prova della devianza imprevedibile
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che l’ospedale abbia soltanto evidenziato l’esclusiva responsabilità del medico nella causazione del danno, ma non abbia dimostrato la sussistenza di una eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e improbabile devianza di detto sanitario rispetto al programma di tutela della salute della paziente che era stato condiviso tra il medico e la struttura sanitaria medesima.
A tale ultimo proposito, il giudice ha rilevato come dalla documentazione che è stata depositata nel giudizio è emerso che la struttura sanitaria aveva assunto con la paziente anche la prestazione di fornire un’ equipe medica per l’esecuzione dell’operazione.
Pertanto, secondo il giudice, la struttura sanitaria convenuta non si è limitata a mettere a disposizione del paziente soltanto l’attrezzatura necessaria per eseguire l’operazione, ma anche i medici e gli infermieri che hanno operato unitamente al medico convenuto. Ciò significa che detti medici, i quali hanno operato in equipe con il sanitario convenuto, avevano anche il compito di intervenire e di vigilare sull’operato del convenuto: gli stessi avrebbero potuto proporre delle diverse modalità di esecuzione dell’operazione o comunque avrebbero potuto annotare sul verbale dell’operazione la manovra che era stata eseguita dal medico convenuto. Il fatto poi che detti medici non abbiano annotato a verbale la propria contrarietà all’esecuzione da parte del convenuto della manovra che poi ha causato il danno alla paziente, permette al giudice di desumere che la scelta di eseguire detta manovra è stata condivisa da tutti i sanitari dell’equipe.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto di non poter escludere la responsabilità della struttura sanitaria e conseguentemente l’ha condannata in solido con il medico a risarcire alla paziente i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti, così come erano stati accertati dalla CTU svolta in corso di causa.
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