Malasanità: rimborsate anche le cure private dopo errore medico

Devono essere riconosciute al paziente danneggiato anche le spese per l’intervento riparatore presso struttura sanitaria privata anziché pubblica.

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Devono essere riconosciute al paziente danneggiato anche le spese per l’intervento riparatore presso struttura sanitaria privata anziché pubblica. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Trento -sez. civ.- sentenza n. 857 del 2-12-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_TRENTO_N._857_2025_-_N._R.G._00003036_2023_DEPOSITO_MINUTA_01_12_2025__PUBBLICAZIONE_02_12_2025.pdf 306 KB

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Indice

1. Il caso: errore chirurgico e lesione del nervo sciatico

 
A seguito di un incidente sciistico, una signora subiva la frattura del patto tibiale della gamba destra e veniva pertanto ricoverata presso un ospedale Trentino per essere sottoposta ad un intervento di osteosintesi con placca.
Dopo che la paziente si risvegliava dall’intervento chirurgico suddetto, verificava di avere un deficit al nervo sciatico esterno destro, che le causava difficoltà motorie.
Ritenendo che la suddetta problematica fosse stata causata da un errore durante l’esecuzione dell’intervento chirurgico, la paziente introduceva un procedimento per ATP nei confronti della struttura sanitaria che aveva eseguito l’operazione, da cui emergeva un errore da parte dei medici nell’esecuzione dell’intervento di osteosintesi che avevano leso per errore il predetto nervo sciatico.
In considerazione di ciò, la paziente adiva il tribunale di Trento per ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni non patrimoniali dalla medesima subiti, consistenti nel danno dinamico relazionali e nella sofferenza soggettiva interiore, nonché dei danni patrimoniali, consistenti nelle spese mediche sostenute a causa del danno alla salute causato durante l’intervento e negli oneri legali extragiudiziali.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e in subordine di ridurre il quantum delle richieste risarcitorie della ricorrente, sostenendo che quest’ultima non aveva dimostrato che le era stato impossibile ricorrere alle prestazioni gratuite erogate del servizio sanitario pubblico per risolvere il danno alla salute consistente nella lesione del nervo sciatico e che pertanto era stata costretta a rivolgersi ad una struttura sanitaria privata pagando oltre euro 9000 per l’intervento chirurgico risolutivo. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone | Maggioli Editore 2026

2. Responsabilità sanitaria e prova del danno: i criteri applicati


Preliminarmente, il giudice ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria per gli errori commessi dai propri sanitari nell’esecuzione delle prestazioni alla medesima richieste ha carattere contrattuale. Pertanto, il danneggiato deve provare, anche attraverso delle presunzioni, la sussistenza del nesso di causalità fra l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di nuove patologie e la condotta posta in essere dal sanitario di cui si è avvalso la struttura. Soltanto dopo che l’attore ha assolto al suddetto onere probatorio, la struttura sanitaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esecuzione in maniera esatta della prestazione sanitaria richiesta.
Per quanto concerne il danno morale, il giudice ha evidenziato che si tratta di un pregiudizio di carattere non patrimoniale attinente ad un bene immateriale e pertanto per la sua dimostrazione assume un particolare rilievo la prova presuntiva, che può costituire anche l’unica fonte di convincimento del giudice. Inoltre, un criterio presuntivo che può essere utilizzato per accertare il danno morale, secondo il giudice, è quello di ritenere sussistente una corrispondenza proporzionale fra la gravità della lesione alla salute e l’insorgenza di una sofferenza soggettiva del danneggiato. In altri termini, tanto più grave sarà la lesione della salute, tanto più si potrà ritenere sussistente un danno morale inteso quale sofferenza interiore.
Per quanto concerne, invece, i danni patrimoniali il giudice ha ritenuto che le spese mediche sostenute dal danneggiato non possono essere ridotte, in quanto dipendenti da una condotta imputabile al medesimo danneggiato, per il solo fatto che quest’ultimo abbia deciso di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica. Infatti, secondo il giudice, non sussiste alcun obbligo per il danneggiato di rivolgersi al sistema sanitario nazionale per curarsi. Tant’è che la giurisprudenza di legittimità esclude detta riduzione perfino nei casi in cui il danneggiato abbia sostenuto delle spese mediche all’estero.
Infine, il giudice ha sostenuto che le spese stragiudiziali per la consulenza medico-legale hanno una natura diversa dalle spese processuali nelle proprie e pertanto possono essere liquidate in maniera separata nel giudizio, qualora ovviamente siano state richieste e provate secondo le normali dinamiche processuali.

3. Spese mediche private e risarcimento integrale: la decisione


Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la ricorrente abbia assolto l’onere probatorio sulla medesima gravante, in ragione delle conclusioni che sono emerse all’esito della consulenza tecnica svolta durante il procedimento per ATP. In particolare, i periti del giudice hanno accertato che la lesione del nervo all’altezza del ginocchio subita dalla paziente si è verificata nel corso dell’intervento ed è dipesa dalle manovre chirurgiche esperite dai medici.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno biologico subito dalla paziente, i periti del giudice hanno accertato una complessiva menomazione della paziente pari al 26% ed hanno ritenuto che il 12% fosse imputabile al trauma conseguente alla frattura, mentre il restante 14% fosse imputabile alle erronee manovre dei medici.
La convenuta, invece, non ha dimostrato la sussistenza di una causa imprevedibile ed inevitabile che ha determinato l’erronea condotta del proprio personale sanitario.
In considerazione di ciò, il giudice ha accolto la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente ed ha liquidato sia i danni non patrimoniali che quelli patrimoniali.
Per quanto riguarda i primi, il giudice, dopo aver liquidato il danno biologico di applicazione delle note tabelle milanesi, ha altresì riconosciuto una maggiorazione del 10% a titolo di personalizzazione del danno, in quanto ha ritenuto in via presuntiva che la permanente lesione dell’integrità psico-fisica della ricorrente ha inciso sulle sue attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita (in ragione della spia residuata) ed ha altresì comportato una sofferenza di natura interiore (quali gli stati di ansia e preoccupazione nonché di dispiacere per le proprie condizioni di salute), oltre ad aver comportato la quasi eliminazione delle attività ludico-ricreative svolte dalla ricorrente prima dell’intervento (quali la corsa nei boschi e in montagna, il ciclismo, lo sci, il ballo e il running anche agonistico).
Per quanto riguarda i danni patrimoniali, il giudice ha quindi liquidato a favore della ricorrente l’importo di oltre 9000 € dalla medesima sostenuto presso una struttura sanitaria lombarda in regime di libera professione per curare la lesione al nervo che era stata causata dai sanitari dell’ospedale convenuto. Analogamente, il giudice ha liquidato a favore della danneggiata – separatamente rispetto le spese di lite – le spese da questa sostenute per le consulenze medico-legali.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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