Appalti e algoritmi: il TAR ferma la “scatola nera” nelle gare pubbliche

Negli appalti pubblici gli algoritmi non possono sostituire controlli, trasparenza e tutela del lavoro: la svolta del TAR Sicilia.

Redazione 19/05/26
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La digitalizzazione degli appalti pubblici rappresenta uno degli assi portanti del nuovo Codice dei contratti pubblici. Piattaforme telematiche, automazione dei calcoli e strumenti algoritmici sono ormai parte integrante del ciclo di vita delle gare, con l’obiettivo di assicurare maggiore rapidità, efficienza e standardizzazione delle procedure. Tuttavia, la spinta verso l’automazione incontra un limite preciso: la necessità di preservare trasparenza, verificabilità e controllo umano sull’esercizio del potere amministrativo.
È questo il nucleo della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1157/2026, che affronta un tema destinato ad avere forte impatto pratico: la legittimità delle decisioni amministrative affidate a software incapaci di rendere conoscibili i passaggi logico-matematici che conducono al risultato finale. Una decisione che assume particolare rilievo anche sotto il profilo della tutela del lavoro negli appalti, poiché il corretto funzionamento delle gare pubbliche incide direttamente sulla selezione dell’impresa affidataria, sull’organizzazione aziendale e sulla gestione della manodopera.
In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

TAR per la Sicilia, Catania -sezione III- sentenza n. 1157 del 22-04-2026

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Indice

1. La gara si decide per pochi decimali


La controversia nasce da una procedura per lavori pubblici del valore di quasi 8 milioni di euro, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo scarto tra prima e seconda classificata era minimo: appena 0,1067 punti.
La società seconda classificata ha contestato il punteggio tecnico attribuito, sostenendo che il software utilizzato dalla piattaforma telematica avesse effettuato calcoli errati. Attraverso una perizia matematica, la ricorrente ha dimostrato che il proprio punteggio avrebbe dovuto essere superiore di 0,164 punti, con conseguente primo posto in graduatoria.
L’aspetto più significativo è che la stazione appaltante non è stata in grado di produrre alcun prospetto dei calcoli intermedi effettuati dal sistema. Secondo quanto dichiarato dalla stessa amministrazione, il programma elaborava automaticamente i risultati finali senza consentire verifiche successive sui passaggi matematici.
Per il TAR, tale circostanza costituisce un vulnus incompatibile con i principi che regolano l’azione amministrativa. In materia consigliamo il volume Il rapporto di lavoro nelle esternalizzazioni e negli appalti di servizi – Tutele retributive, responsabilità solidale e nuove clausole sociali, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La “scatola nera” viola trasparenza e legalità


La sentenza contiene un articolato inquadramento dei principi introdotti dal d.lgs. 36/2023 sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Il TAR riconosce che il nuovo Codice incentiva il ricorso a strumenti automatizzati e piattaforme digitali, ma chiarisce che l’automazione non può trasformarsi in una delega in bianco alla tecnologia. Gli algoritmi devono restare strumenti serventi rispetto ai principi costituzionali di legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza.
Secondo il Collegio, esistono alcuni limiti invalicabili:

  • piena conoscibilità del funzionamento del sistema;
  • tracciabilità delle operazioni svolte;
  • possibilità di verifica ex post dei risultati;
  • presenza di un controllo umano effettivo (“human in the loop”);
  • sindacabilità giurisdizionale delle decisioni automatizzate.

Quando questi requisiti mancano, l’automazione diventa una “scatola nera” incompatibile con il diritto amministrativo.
Il passaggio più forte della decisione è quello in cui il TAR afferma che, nei punti di frizione tra esigenze di efficienza e garanzie amministrative, “a cedere debba essere l’automazione”.

3. Appalti, algoritmi e tutela del lavoro


La pronuncia assume rilievo non soltanto sul piano tecnologico, ma anche sotto il profilo della tutela del lavoro negli appalti pubblici.
Nel caso esaminato, la gara riguardava lavori ad alta intensità organizzativa, con costi della manodopera superiori a 550 mila euro. Errori nei meccanismi di attribuzione dei punteggi possono quindi incidere direttamente sulla scelta dell’operatore economico chiamato a gestire lavoratori, sicurezza e organizzazione del cantiere.
La decisione del TAR richiama indirettamente il principio secondo cui la digitalizzazione non può comprimere le garanzie sostanziali poste a presidio della corretta concorrenza e della qualità dell’esecuzione contrattuale. Se il funzionamento dell’algoritmo non è verificabile, viene meno la possibilità di controllare se la selezione dell’impresa sia realmente conforme ai criteri stabiliti dal bando.
In questa prospettiva, il controllo umano assume anche una funzione di tutela del lavoro: verificare l’affidabilità dell’aggiudicatario significa garantire che l’esecuzione dell’appalto avvenga nel rispetto delle regole su sicurezza, organizzazione aziendale e gestione della manodopera.

4. La digitalizzazione resta, ma con regole precise


La sentenza non rappresenta un arresto del processo di digitalizzazione degli appalti pubblici. Al contrario, il TAR riconosce apertamente che l’automazione costituisce ormai una componente inevitabile dell’azione amministrativa.
Ciò che viene imposto è un modello di digitalizzazione “trasparente”, nel quale il software non sostituisce integralmente la funzione pubblica ma resta sottoposto al controllo dell’amministrazione e alla verificabilità da parte degli operatori economici.
Il messaggio che emerge dalla decisione è chiaro: negli appalti pubblici l’efficienza tecnologica non può prevalere sulle garanzie fondamentali dello Stato di diritto. Anche nell’era degli algoritmi, la responsabilità finale della decisione resta umana.

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