La prescrizione dei crediti per consumi idrici: limiti al ritardo del gestore e tutela dell’utente

Prescrizione biennale dei crediti idrici: obblighi ARERA, ritardi di fatturazione, dies a quo e tutela dell’utente da pretese tardive o indebite oggi

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Il contributo analizza la prescrizione dei crediti nel servizio idrico alla luce della normativa primaria, dei principi civilistici e della regolazione di settore. L’introduzione della prescrizione biennale ad opera della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha reso centrale il tema del dies a quo, alimentando il contrasto giurisprudenziale tra un orientamento formale, che valorizza la fattura e la sua scadenza, e un orientamento sostanziale, che collega la decorrenza al momento in cui il credito diviene oggettivamente esigibile.[1]
L’analisi valorizza il ruolo della regolazione ARERA, con particolare riguardo alla deliberazione 547/2019/R/idr, alla disciplina sulla qualità contrattuale del servizio idrico integrato e ai principi desumibili dal Testo Integrato della Fatturazione (TIF), utilizzabili in chiave sistematica.[2]
Ne emerge che ancorare la prescrizione alla sola emissione o scadenza della fattura rischia di attribuire al gestore un potere unilaterale incompatibile con l’art. 2935 c.c.  Lo studio propone, pertanto, una ricostruzione che individua il dies a quo nel momento in cui il credito diviene oggettivamente esigibile, ossia quando il gestore è tenuto a fatturare secondo la disciplina vigente.[3]
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Indice

1. La prescrizione nei servizi idrici tra disciplina legislativa e principio di esigibilità del credito


La disciplina della prescrizione nei rapporti di fornitura del servizio idrico integrato si colloca tra normativa primaria, principi civilistici e regolazione settoriale.
L’art. 1, commi 4 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto un regime di prescrizione breve, stabilendo che il diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico si prescrive nel termine di due anni.[4]
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha poi rafforzato la tutela dell’utente, abrogando, dal 1° gennaio 2020, la regola che consentiva al gestore di sottrarsi alla prescrizione breve in presenza di responsabilità del cliente formalmente accertata.[5]
Tale disciplina deve essere coordinata con l’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal momento in cui il credito diviene esigibile.[6]
Nei contratti di somministrazione, il credito si forma progressivamente, mentre la sua esigibilità dipende dai meccanismi di rilevazione, contabilizzazione e fatturazione.
In tale prospettiva, ARERA ha delineato un modello di fatturazione improntato a periodicità e tempestività. La deliberazione 655/2015/R/idr disciplina, tra l’altro, il tempo per l’emissione della fattura, la periodicità della fatturazione, la rettifica e gli obblighi di risposta a reclami e richieste scritte, confermando la necessaria correlazione tra consumi effettivi, emersione del credito e documento di fatturazione.[7]
Ulteriore chiarimento è offerto dalla deliberazione 547/2019/R/idr, il cui Allegato B, art. 2.3, stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il gestore è tenuto a emettere il documento di fatturazione secondo la regolazione vigente.[8] Il dies a quo viene così ancorato non all’emissione della bolletta, ma a un parametro oggettivo, rappresentato dagli obblighi regolatori gravanti sul gestore.
Il quadro può essere letto anche alla luce dei principi desumibili dal TIF, approvato con deliberazione 463/2016/R/com, pur formalmente riferito ai settori dell’energia elettrica e del gas.[9]
Tale disciplina valorizza la tempestiva emissione delle bollette, l’utilizzo prioritario dei dati effettivi o di autolettura e la riduzione degli scostamenti tra consumi reali e fatturati.
La lettura congiunta di tali fonti delinea, pertanto, un sistema in cui la fatturazione non costituisce un atto discrezionale, ma l’esito di un processo precisamente regolato. Il momento di esigibilità del credito, e quindi il dies a quo della prescrizione, deve essere individuato, dunque, non nella data in cui il gestore decide di emettere la fattura, ma in quella in cui era tenuto a farlo secondo la normativa e la regolazione vigente.[10]
Una diversa ricostruzione attribuirebbe al gestore un potere unilaterale di determinazione del termine prescrizionale in contrasto con l’art. 2935 c.c. e con la funzione della prescrizione; volta a garantire certezza nei rapporti giuridici e a impedire il protrarsi indefinito delle pretese creditorie.[11] Per una guida completa alla tutela contro il cd. caro bollette relativo alla fatturazione di gas, luce, acqua e TARI abbiamo pubblicato il volume Come difendersi da abusi e aumenti in bolletta, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

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2. La regolazione ARERA e la fatturazione tempestiva


La regolazione ARERA ha costruito un modello di gestione del rapporto di fornitura fondato su continuità, trasparenza e tempestività della fatturazione.
In tale prospettiva, la fatturazione non rappresenta un mero atto contabile, ma il momento di emersione del credito, connesso agli obblighi di rilevazione e contabilizzazione dei consumi.[12]
La deliberazione 655/2015/R/idr impone, difatti, ai gestori obblighi di fatturazione periodica, coerente con i consumi effettivi e scandita da standard temporali predeterminati. Il provvedimento regola, in particolare, il tempo per l’emissione della fattura, la periodicità, la rettifica e gli obblighi di risposta a reclami, richieste di informazioni e richieste di rettifica.[13]
A tale impianto si affianca la deliberazione 547/2019/R/idr, che introduce un criterio decisivo per individuare il dies a quo, stabilendo che esso decorre dal momento in cui il gestore è tenuto a emettere la fattura secondo la regolazione vigente.[14] Gli obblighi di fatturazione diventano così parametro oggettivo dell’esigibilità del credito.
Anche il TIF conferma, in chiave sistematica, un modello fondato sulla tempestiva emissione delle bollette, sull’utilizzo prioritario dei dati effettivi o di autolettura e sulla riduzione degli scostamenti tra consumi reali e fatturati.[15]
La centralità della tempestività emerge altresì dalle più recenti evoluzioni regolatorie, che hanno rafforzato gli standard relativi ai tempi di emissione, risposta, rettifica e agli indennizzi automatici, con l’obiettivo di prevenire prassi patologiche di fatturazione tardiva.[16]
Nel complesso, le fonti regolatorie delineano un sistema in cui la tempestiva emissione della fattura costituisce un obbligo giuridico specifico, non una mera facoltà del gestore. Il ritardo nella fatturazione, dunque, non è neutro, ma rappresenta una violazione del modello regolatorio, idonea a incidere sulla configurazione del credito e sulla decorrenza della prescrizione.[17]

3. Dati di consumo, autolettura ed esigibilità del credito


Nei rapporti di somministrazione del servizio idrico integrato, il momento di esigibilità del credito è connesso alla disponibilità e attendibilità dei dati di consumo. La fatturazione formalizza il credito, ma il suo fondamento risiede nella previa rilevazione dei consumi secondo la regolazione vigente.[18]
La deliberazione 655/2015/R/idr impone, difatti, obblighi di rilevazione periodica e di fatturazione coerente con i dati disponibili. La fatturazione non può quindi essere arbitrariamente differita in presenza di dati già acquisiti o acquisibili secondo gli standard regolatori.[19]
Specifico rilievo assume l’autolettura, quale modalità di acquisizione del dato riconosciuta dalla regolazione ARERA nei servizi a rete. I principi desumibili dal TIF attribuiscono priorità alle letture effettive e alle autoletture rispetto ai dati stimati.[20] La disponibilità di un dato attendibile rende il credito determinabile e, quindi, suscettibile di essere fatturato senza ritardo.
La deliberazione 547/2019/R/idr collega la decorrenza della prescrizione al momento in cui il gestore è tenuto a emettere la fattura secondo la regolazione vigente.[21] Ne deriva che, acquisiti i dati di consumo anche mediante lettura effettiva o comunicazione dell’utente, il gestore è posto nella condizione di fatturare, con conseguente esigibilità del credito ai sensi dell’art. 2935 c.c.
La disponibilità del dato di consumo costituisce, dunque, il presupposto oggettivo per l’emersione del credito. Il ritardo nella fatturazione, in presenza di dati già rilevati o comunicati, non può incidere sulla decorrenza della prescrizione, risolvendosi in una condotta imputabile al gestore.[22]

4. Il contrasto giurisprudenziale sull’individuazione del dies a quo


L’individuazione del dies a quo della prescrizione dei consumi è oggetto di un contrasto giurisprudenziale, riconducibile a due orientamenti, cui si affianca una lettura sistematica valorizzata dalla regolazione ARERA.[23]
Un primo orientamento, di matrice formale, valorizza la fattura e la relativa scadenza quale momento di emersione della pretesa. In tale prospettiva si colloca, sia pure con aperture, la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3430/2025, che prende a riferimento la scadenza delle singole fatture, ma valorizza anche il principio secondo cui, nel regime della prescrizione biennale, il termine va coordinato con il momento in cui il gestore avrebbe dovuto emettere il documento di fatturazione secondo la regolazione vigente.[24]
A tale orientamento si contrappone una diversa ricostruzione, che valorizza la natura periodica del rapporto di somministrazione e ancora la decorrenza al momento in cui la prestazione è divenuta oggettivamente determinabile ed esigibile. In questa prospettiva si colloca parte della giurisprudenza di merito, volta a evitare che il ritardo nella fatturazione incida sulla decorrenza del termine prescrizionale.
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si muove in questa direzione, richiamando l’art. 2.3 dell’Allegato B alla delibera 547/2019/R/idr e agganciando la decorrenza al momento in cui il gestore era tenuto a fatturare secondo la regolazione vigente.[25]
Il contrasto risulta segnalato anche in sede di legittimità, essendo stata data notizia di una ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione che ha rimesso la questione alla pubblica udienza, evidenziando la rilevanza nomofilattica dei profili concernenti l’individuazione del dies a quo e il coordinamento tra disciplina civilistica e regolazione settoriale.[26]
In tale contesto si inserisce una terza linea interpretativa, fondata sulla regolazione ARERA e, in particolare, sulla deliberazione 547/2019/R/idr, che collega la decorrenza della prescrizione al momento in cui il gestore è tenuto a emettere la fattura secondo la regolazione vigente.[27]
Coordinata con l’art. 2935 c.c., tale impostazione consente di individuare il dies a quo nel momento di esigibilità oggettiva del credito, sottraendolo alla discrezionalità del gestore.
Il quadro complessivo evidenzia una persistente tensione tra approccio formale e approccio sostanziale, rendendo necessario un inquadramento sistematico coerente con la funzione della prescrizione e con le finalità di tutela dell’utente.[28]

5. Pratiche commerciali e tutela del consumatore


Il quadro delineato trova completamento negli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che hanno evidenziato le criticità connesse alle prassi di fatturazione tardiva e alla gestione delle eccezioni di prescrizione nei servizi di pubblica utilità.[29]
L’Autorità ha più volte rilevato come l’emissione di fatture riferite a consumi risalenti e il rigetto sistematico delle eccezioni di prescrizione possano integrare pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.[30]
In tale prospettiva si collocano il procedimento AGCM PS11564 – Enel/SEN Prescrizione biennale e il successivo procedimento PS11564B, relativo all’inadeguata trattazione e all’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale su consumi pluriennali fatturati in considerevole ritardo.[31]
Analoghe linee di tutela emergono nei procedimenti riguardanti il settore idrico, nei quali è stata valorizzata l’esigenza di impedire che il gestore o l’ente affidatario vanifichino la protezione accordata all’utente rispetto a consumi risalenti.[32]
La richiesta di pagamento di importi prescritti o riferiti a periodi eccessivamente risalenti, specie in assenza di adeguata informazione sul diritto di eccepire la prescrizione, può integrare una pratica ingannevole o aggressiva, inducendo il consumatore ad adempiere obbligazioni non dovute o contestabili.[33]
Tali pronunce confermano che il rispetto dei termini di prescrizione e degli obblighi di fatturazione tempestiva costituisce elemento essenziale di correttezza professionale. Il comportamento del gestore che pretenda il pagamento di importi riferiti a consumi risalenti, nonostante ritardi imputabili alla propria organizzazione, si pone quindi in contrasto con la disciplina civilistica e regolatoria, oltre che con i principi di trasparenza e buona fede.[34]
In tale ottica, il contributo dell’AGCM rafforza la lettura sistematica della disciplina, evidenziando come la tutela dell’utente debba estendersi alla valutazione complessiva delle condotte del gestore.[35]

6. Verso una ricostruzione sistematica


Il quadro esaminato impone, dunque, una ricostruzione sistematica della prescrizione nei servizi idrici, idonea a superare le letture meramente formali del dies a quo. L’ancoraggio della decorrenza alla sola emissione o scadenza della fattura, pur coerente con un’impostazione tradizionale dell’art. 2935 c.c., risulta difficilmente compatibile con la ratio della legge 27 dicembre 2017, n. 205, volta a contrastare le fatturazioni tardive e a garantire certezza nei rapporti tra gestore e utente.[36]
La regolazione ARERA offre un criterio interpretativo idoneo a ricomporre il sistema. La deliberazione 547/2019/R/idr, all’art. 2.3 dell’Allegato B, stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il gestore è tenuto a emettere la fattura secondo la regolazione vigente, introducendo un parametro oggettivo coerente con l’art. 2935 c.c. [37]
Letta unitamente alla RQSII, tale disposizione conferma che il momento rilevante non può essere rimesso alla discrezionalità del gestore, ma deve essere ancorato agli standard regolatori del servizio.[38]
Anche la disponibilità dei dati di consumo assume rilievo decisivo, poiché rende il credito determinabile ed esigibile. I principi desumibili dal TIF rafforzano l’idea che la tempestiva emissione della fattura rappresenti un obbligo e non una facoltà del gestore.[39]
Il contributo dell’AGCM conferma tale impostazione, avendo qualificato come scorrette le condotte consistenti nell’addebito di importi relativi a consumi risalenti e nel rigetto delle eccezioni di prescrizione in assenza di adeguata informazione all’utente.[40]
Alla luce di tali coordinate, il dies a quo della prescrizione nei servizi idrici dovrebbe coincidere con il momento in cui il credito diviene oggettivamente esigibile, ossia quando il gestore è tenuto a emettere la fattura.
Il ritardo imputabile al gestore, pertanto, non può incidere sulla decorrenza del termine prescrizionale, né può essere utilizzato per eludere la prescrizione biennale.[41]
Tale ricostruzione ristabilisce un corretto bilanciamento tra esigenze del gestore e tutela dell’utente, impedendo che la discrezionalità nella fatturazione si traduca in un indebito vantaggio per il creditore, garantendo coerenza con i principi generali dell’ordinamento e con le finalità di protezione sottese alla normativa speciale.[42]

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Note


[1] Art. 1, commi 4 ss., l. 27 dicembre 2017, n. 205; art. 2935 c.c.
[2] Delibera ARERA 547/2019/R/idr, Allegato B, art. 2.3; delibera ARERA 655/2015/R/idr (RQSII); TIF, Allegato A alla delibera 463/2016/R/com, come successivamente modificato.
[3] Art. 2935 c.c.; delibera ARERA 547/2019/R/idr, Allegato B, art. 2.3. (ARERA)
[4] Art. 1, commi 4 ss., l. 27 dicembre 2017, n. 205.
[5] L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 295, che abroga il comma 5 dell’art. 1 l. 205/2017.
[6] Art. 2935 c.c.
[7] Delibera ARERA 655/2015/R/idr, in particolare artt. 36, 38, 43, 46-50.
[8] Delibera ARERA 547/2019/R/idr, Allegato B, art. 2.3. (ARERA)
[9] TIF, Allegato A alla delibera 463/2016/R/com, versione vigente e successive modifiche.
[10] Delibera ARERA 547/2019/R/idr, Allegato B, art. 2.3; delibera 655/2015/R/idr.
[11] Art. 2935 c.c.
[12] Delibera 655/2015/R/idr.
[13] Delibera 655/2015/R/idr, artt. 36, 38, 43, 46-50.
[14] Delibera 547/2019/R/idr, Allegato B, art. 2.3.
[15] TIF, artt. 4-10.
[16] TIF, versione vigente dal 1° luglio 2025; obblighi e indennizzi in tema di emissione e ritardi.
[17] Delibere ARERA 655/2015/R/idr e 547/2019/R/idr.
[18] Delibera 655/2015/R/idr.
[19] Delibera 655/2015/R/idr.
[20] TIF, artt. 5-9.
[21] Delibera 547/2019/R/idr, Allegato B, art. 2.3.
[22] Delibera 547/2019/R/idr; delibera 655/2015/R/idr; TIF.
[23] Sulla tensione interpretativa tra approccio formale e approccio sostanziale, v. la giurisprudenza di merito richiamata nel testo.
[24] Trib. Napoli Nord, sent. n. 3430/2025 del 08.10.2025, in particolare sui passaggi relativi alla prescrizione quinquennale, alla prescrizione biennale e al richiamo al termine di 45 giorni per l’emissione della fattura.
[25] Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 1282/2023, con riferimento al richiamo all’art. 2.3 dell’Allegato B della delibera 547/2019/R/idr e al termine di 45 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento.
[26] Ordinanza interlocutoria Cass. civ. n. 19683/2025, come segnalata in banca dati privata; riferimento da utilizzare con prudenza in ragione della reperibilità non istituzionale del testo integrale.
[27] Delibera 547/2019/R/idr, Allegato B, art. 2.3.
[28] Art. 2935 c.c.; delibera 547/2019/R/idr.
[29] Codice del consumo, artt. 20 ss.
[30] D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 20 ss.
[31] AGCM, provv. n. 28509 del 22 dicembre 2020, caso PS11564 – Enel/SEN Prescrizione biennale; AGCM, provv. n. 31868 del 19 febbraio 2026, procedimento PS11564B. (AGCM)
[32] Cfr. AGCM, Bollettino 45/2022, casi relativi anche al settore idrico, tra cui EAS – Ente Acquedotti Siciliani e Comune di Cassino/ICA. (AGCM)
[33] AGCM, provv. n. 31868/2026, parr. 14 ss.
[34] Codice del consumo, artt. 20 ss.; AGCM, provv. n. 31868/2026.
[35] AGCM, provv. n. 31868/2026.
[36] Art. 1, commi 4 ss., l. 205/2017; art. 2935 c.c.
[37] Delibera 547/2019/R/idr, Allegato B, art. 2.3.+
[38] Delibera 655/2015/R/idr.
[39] TIF, artt. 5-9.
[40] Codice del consumo, artt. 20 ss.; AGCM, provv. n. 31868/2026.
[41] Art. 2935 c.c.; delibera 547/2019/R/idr, Allegato B, art. 2.3.
[42] Delibera 547/2019/R/idr; delibera 655/2015/R/idr; AGCM, provv. n. 31868/2026.normativa speciale.

Carmelo Trifilò

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