Voli in ritardo o cancellati, l’UE rafforza i diritti dei passeggeri

Accordo UE sui diritti dei passeggeri aerei: reclami più semplici, indennizzi confermati, assistenza rafforzata e nuove tutele.

Redazione 17/06/26
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Dopo tredici anni di negoziati, Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per aggiornare il quadro normativo sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo. L’intesa, annunciata il 15 giugno 2026, mira a rendere le regole più semplici, più chiare e più efficaci, intervenendo su alcuni dei profili che negli anni hanno generato maggiori incertezze applicative: ritardi, cancellazioni, reclami, assistenza in aeroporto, riprotezione e circostanze eccezionali.
Il nuovo assetto non è ancora definitivo: dovrà essere formalmente adottato da Parlamento europeo e Consiglio dopo la revisione giuridico-linguistica. Tuttavia, l’accordo segna un passaggio rilevante nella riforma del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei, in vigore dal 2004 e oggetto di proposta di revisione sin dal 2013.
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Indice

1. Reclami più rapidi e compagnie obbligate a rispondere


Uno degli interventi più significativi riguarda la procedura di reclamo. In caso di ritardo potenzialmente idoneo a far sorgere il diritto alla compensazione pecuniaria, la compagnia aerea dovrà informare il passeggero per via elettronica entro 96 ore dall’arrivo.
L’informazione dovrà contenere indicazioni sui diritti spettanti e istruzioni chiare per presentare la richiesta. Una volta ricevuto il reclamo, il vettore sarà tenuto a confermarne immediatamente la ricezione e a rispondere entro 30 giorni. La risposta potrà consistere nel pagamento dell’indennizzo oppure in un rifiuto motivato, formulato in modo chiaro e comprensibile.
La novità punta a ridurre l’asimmetria informativa tra passeggero e compagnia, rendendo più agevole l’esercizio dei diritti già riconosciuti dall’ordinamento europeo. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Indennizzi confermati per ritardi e cancellazioni


L’accordo mantiene, nella sostanza, gli attuali livelli di compensazione pecuniaria. Il passeggero potrà chiedere l’indennizzo quando il volo arriva con oltre tre ore di ritardo oppure quando viene cancellato con un preavviso inferiore a 14 giorni rispetto alla partenza.
Gli importi restano articolati in base alla lunghezza della tratta: 250 euro per voli pari o inferiori a 1.500 chilometri, 400 euro per le tratte intra-UE o comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro per le altre tratte.
Resta centrale, però, il tema delle circostanze eccezionali. La compagnia potrà evitare il pagamento solo quando dimostri che l’evento era fuori dal proprio controllo, non rientrava nel normale esercizio dell’attività e aveva un nesso causale diretto con l’interruzione del volo.

3. Assistenza in aeroporto: pasti, ristoro e pernottamento


Il testo chiarisce anche il contenuto del diritto all’assistenza in caso di disservizi. I passeggeri avranno diritto a un ristoro ogni due ore di attesa, a un pasto dopo tre ore e poi ogni cinque ore, fino a un massimo di tre pasti al giorno. Sono inoltre previsti accesso a internet e due telefonate.
Quando il disservizio renda necessario uno o più pernottamenti, la compagnia dovrà offrire gratuitamente la sistemazione in albergo e il trasferimento tra aeroporto e struttura ricettiva.
Se il vettore non fornisce l’assistenza dovuta, il passeggero potrà organizzarsi autonomamente e chiedere il rimborso delle spese sostenute.

4. Riprotezione entro tre ore e più tutela per i passeggeri fragili


In caso di cancellazione o negato imbarco, il passeggero che scelga la riprotezione dovrà ottenere una rotta alternativa entro tre ore. La soluzione potrà includere un aeroporto diverso, un altro vettore o persino altri mezzi di trasporto, a spese della compagnia e a condizioni comparabili.
Se la riprotezione non viene offerta entro tre ore, il passeggero potrà provvedere autonomamente e chiedere il rimborso fino al 400% del prezzo iniziale del biglietto.
L’accordo introduce inoltre nuovi diritti: divieto di negare l’imbarco per il solo mancato utilizzo del volo di andata, maggiore trasparenza sulle tariffe e sul bagaglio a mano, tutela rafforzata per persone con disabilità o mobilità ridotta, minori, minori non accompagnati e persone incinte. Famiglie, accompagnatori e persone a mobilità ridotta dovranno poter sedere insieme senza costi aggiuntivi.

5. Un accordo importante, ma non ancora legge


Il nuovo quadro punta a rafforzare la protezione dei passeggeri senza ignorare le esigenze operative delle compagnie aeree. L’obiettivo dichiarato è garantire certezza, equilibrio e applicazione uniforme delle regole nell’intero mercato europeo.
La riforma, però, non produce ancora effetti immediati: servirà l’adozione formale da parte delle istituzioni UE. Solo dopo tale passaggio le nuove disposizioni entreranno nel sistema normativo europeo, incidendo concretamente sui diritti dei viaggiatori e sugli obblighi delle compagnie.

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