La struttura risponde del danno al paziente se ha eseguito l’unico intervento idoneo a causare il danno. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il caso: rinosettoplastica, peggioramento respiratorio e domanda risarcitoria
Una paziente agiva dinanzi al Tribunale per ottenere la condanna del medico a risarcirle il danno subito a seguito dell’erronea esecuzione da parte del convenuto di un intervento chirurgico di riduzione del gibbo, rinosettoplastica e plastica della punta. Secondo la paziente, infatti, detto intervento di chirurgia plastica non aveva dato gli esiti sperati dal punto di vista funzionale ed estetico, ma anzi aveva causato un danno biologico alla paziente in quanto la patologia respiratoria di cui era affetta si era aggravata.
Il medico convenuto si costituiva nel giudizio sostenendo che la domanda attorea era infondata, in quanto non sussisteva alcun profilo di responsabilità propria nella causazione del danno, avendo egli svolto la propria attività professionale in maniera corretta, ed in quanto il quantum del danno lamentato dall’attrice non era stato provato.
Il giudice di primo grado, dopo che nel corso dell’istruttoria era stata svolta una CTU, rigettava la domanda attorea, in quanto riteneva che la paziente non avesse provato la sussistenza del nesso di causalità tra l’intervento chirurgico effettuato dal medico convenuto e i danni lamentati dall’attrice.
Pertanto, la paziente proponeva appello avverso la predetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Roma, lamentando l’errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado per non aver ritenuto che la paziente aveva dato prova della sussistenza del predetto nesso di causalità.
Anche in secondo grado, il medico si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello della paziente e contestando la sussistenza di una propria responsabilità della causazione dei danni lamentati.
La Corte di appello di Roma ha ritenuto parzialmente fondato l’appello della paziente, accogliendo in parte la richiesta di condanna del medico al risarcimento del danno subito. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. Nesso causale in sanità: la regola del “più probabile che non”
La corte di appello romana ha in primo luogo esaminato i principi applicabili in tema di nesso di causalità nella materia della responsabilità sanitaria. A tal proposito, i giudici hanno ricordato che la regola da applicare per valutare la sussistenza del nesso di causalità è quella della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”. Secondo detta regola, nel caso in cui, rispetto ad uno stesso evento, ci siano due ipotesi di condotta complementari (una positiva e una negativa), il giudice deve scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l’evento risultino maggiori di quelle contrarie. Invece, nel caso in cui, rispetto allo stesso evento, si pongano due o più diverse ipotesi di condotta alternative, il giudice deve per prima cosa eliminare le ipotesi meno probabili e successivamente deve analizzare soltanto le ipotesi rimanenti che sono ritenute le più probabili; infine, il giudice deve selezionare l’ipotesi che, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, ha ricevuto il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto che sono state acquisite al processo.
Nel compiere dette operazioni, il giudice esercita il proprio potere di libero apprezzamento delle circostanze di fatto acquisite al processo e valuta complessivamente le prove raccolte per trarre il giudizio probabilistico.
3. Intervento come unica causa idonea del danno: responsabilità e liquidazione
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che fosse stato provato documentalmente che la paziente si era sottoposta soltanto all’intervento chirurgico eseguito dal medico convenuto, in quanto dall’istruttoria svolta in giudizio non è emerso che fossero stati eseguiti interventi successivi, e che dopo l’intervento la paziente si sia trovata in una situazione clinica deteriore rispetto a quella precedente.
Infatti, dalla CTU svolta in primo grado è emerso che durante la visita eseguita prima dell’intervento chirurgico in questione era stato accertato dal sanitario che la paziente respirava bene, anche se aveva una lieve riduzione del flusso a sinistra. Invece, nei controlli successivi all’intervento in questione era stato accertato che la paziente lamentava difficoltà di respirazione nella fossa nasale sinistra e che in un successivo esame era stato accertato un marcato aumento bilaterale delle resistenze nasali e una riduzione del flusso respiratorio a sinistra nonché un aumento delle resistenze nasali a destra.
Pertanto, secondo i giudici, è stato provato che vi sia stato un peggioramento della paziente dopo l’intervento, in quanto dopo la sua esecuzione la respirazione risultava più difficoltosa. Inoltre, l’unico evento idoneo a mutare la situazione respiratoria della paziente è rappresentato proprio dall’intervento chirurgico eseguito dal medico convenuto.
In considerazione di ciò, la Corte di Appello, posto che nel caso di specie non ci sono alternative causali che possono avere determinato il peggioramento della situazione respiratoria della paziente, ha ritenuto sussistente la responsabilità del medico convenuto nella causazione dell’aggravamento della patologia della paziente.
Al riconoscimento del suddetto danno biologico, però, la Corte non ha aggiunto anche il riconoscimento del danno estetico lamentato dalla paziente.
A tal proposito, i giudici di secondo grado hanno confermato la decisione del tribunale che aveva ritenuto la documentazione probatoria non sufficiente a dimostrare la situazione estetica precedente all’intervento ed aveva quindi ritenuto di non poter ritenere con certezza assoluta che vi era stato un aggravamento dell’estetica nasale della paziente.
Per quanto riguarda, infine, la liquidazione del danno biologico a favore della paziente, la Corte ha ritenuto di liquidarlo secondo un criterio equitativo, facendo riferimento al costo dell’intervento necessario (secondo la valutazione del CTU) per il miglioramento delle problematiche riscontrate sulla paziente, riducendo però detto importo in considerazione del fatto che non è stato ritenuto provato il danno estetico. Infatti, il CTU aveva valutato in €. 10.000 il costo dell’intervento riparatore, che però teneva conto anche del danno estetico e non solo di quello funzionale; pertanto la Corte ha liquidato a titolo di risarcimento danni a favore della paziente l’importo di €. 7.000.
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