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Indice
- 1. La ratio della tutela della salute e del benessere delle persone ristrette
- 2. La nozione di cure mediche “adeguate e tempestive” al recluso nella Giurisprudenza della Corte EDU
- 3. Il problema della “compatibilità”, o meno, della salute del recluso con il regime di detenzione
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- Note
1. La ratio della tutela della salute e del benessere delle persone ristrette
Viganò (2011)[1] ha ribadito, unitamente a molti altri Autori, che l’Art. 3 CEDU impone alle amministrazioni penitenziarie degli Stati convenzionati una vasta gamma di tutele a beneficio delle persone ristrette. Trattasi di forme di protezione integrali, che incidono sia a livello penale-sostanziale sia sotto il profilo procedurale. A tal proposito, è stata provvidenziale, nel 2017, l’introduzione, in tema di tortura, degli Artt. 613 bis e 613 ter CP, dal momento che, prima di questa novella codicistica, come notato, a suo tempo, da Viganò (ibidem)[2], “[vi era] una inadeguatezza del quadro giuridico italiano [in tema di] repressione della tortura, [poiché mancava] una fattispecie incriminatrice ad hoc […] [Necessitava che] l’Ordinamento giuridico italiano [si munisse] di strumenti giuridici idonei a sanzionare, in maniera adeguata, i responsabili di atti di tortura o di altri trattamenti vietati dall’Art. 3 CEDU”. Naturalmente, come prevedibile, l’Art. 3 CEDU, a livello sovra-nazionale, e gli Artt. 613 bis e 613 ter CP, a livello nazionale, acquistano un’importanza basilare nel contesto del trattamento penitenziario. Del pari, pure Vogliotti (2013)[3] sottolinea che la proibizione della tortura è essenziale per il corretto funzionamento della legalità dell’esecuzione carceraria. Similmente, sempre alla luce dell’Art. 3 CEDU, anche Fiandanca & Musco (2014)[4] hanno sollecitato non poco quella che, tre anni dopo, sarebbe stata l’introduzione degli Artt. 613 bis e 613 ter CP, definiti, de jure condendo, quali indispensabili strumenti di “legittimazione democratica” del trattamento penitenziario. A sua volta, Serges (2015)[5] conferma che “l’introduzione del reato di tortura in Italia [è stata, nel 2017, ndr] un necessario corollario della tutela fisica e morale della persona umana sottoposta a restrizioni di libertà [nell’ottica dell’Art. 3 CEDU, ndr]”.
Come rilevato da Corte EDU, 5 aprile 2011, Rahimi vs. Grecia, dall’Art. 3 CEDU discendono “obblighi positivi particolari, finalizzati alla prevenzione di violazioni del divieto di trattamenti inumani o degradanti a danno di determinate categorie di individui, considerati particolarmente vulnerabili, tra i quali i detenuti ed i soggetti sottoposti a misure provvisorie di privazione della libertà”. Tale ratio del divieto di tortura diviene ancor più fondamentale quando il detenuto appartiene a categorie “fragili”, come le donne ed i minori (Corte EDU, Grande Camera, 10 maggio 2001, Z. et al. vs. Regno Unito), i reclusi appartenenti a minoranze etniche “indesiderate” (Corte EDU, 14 dicembre 2010, Milanovic vs. Serbia) ed i richiedenti asilo, con afferenza ai quali la Giurisprudenza della Corte EDU è sterminata.
Il divieto di tortura in danno del ristretto discende dal fatto che, come specificato da Corte EDU, 28 giugno 1984, Campbell & Fell vs. Regno Unito, “allo stato di detenzione non consegue la perdita delle garanzie dei diritti e delle libertà affermate dalla CEDU”. Del pari, nella Giurisprudenza italiana, Consulta 349/1993 asserisce che “chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è in tanto più prezioso in quanto esso costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità”. Siffatta insopprimibile soggettività giuridica del recluso è affermata pure da Ruotolo (2011)[6], secondo cui “i detenuti sono titolari di diritti, il cui esercizio dev’essere assicurato nella misura più ampia possibile, ossia entro il limite, strettamente inteso, di compatibilità con le esigenze della vita carceraria”. Detto in altri termini, come precisato da Commissione EDU, 6 maggio 1978, Kotalla vs. Olanda, “[spesso, ndr] la pena [detentiva], pur legalmente inflitta, può comportare problemi di compatibilità rispetto all’Art. 3 CEDU, con riguardo alle modalità della sua esecuzione”. Più dettagliatamente, Corte EDU, 24 aprile 1978, Tyrer vs. Regno Unito evidenzia come “posto che ogni forma di privazione della libertà personale implica un inevitabile elemento di umiliazione, affinché la soglia minima di gravità che delimita l’ambito applicativo dell’Art. 3 CEDU sia superata, è necessario accertare che, nel singolo caso, quelle modalità di esecuzione comportino un’umiliazione ed uno svilimento di livello particolare e, in ogni caso, diversi ed ulteriori da quelli connaturati ed ineliminabili”. Parimenti, Corte EDU, 25 marzo 1993, Costello-Roberts vs. Regno Unito precisa che l’Art. 3 CEDU viene in questione non a fronte di qualunque “umiliazione” legata alla pena detentiva, ma a fronte di mortificazioni psicofisiche eccessive, che tolgono alla carcerazione dignità ed umanità. Dunque, il problema, nell’interpretazione del lemma “tortura” ex Art. 3 CEDU, non è la reclusione in sé, bensì una reclusione priva di umanità e, soprattutto, di rieducatività.
Tutto ciò premesso, si comprende appieno, pertanto, Corte EDU, Grande Camera, 26 ottobre 2000, Kudla vs. Polonia, a norma della quale “le condizioni di detenzione debbono essere compatibili con il rispetto della dignità umana. Le modalità di esecuzione della misura non devono sottoporre il detenuto a sofferenza ed angoscia di intensità tale da eccedere l’inevitabile livello di sofferenza insito nella detenzione, la sua salute ed il suo benessere debbono essere adeguatamente assicurati tramite, tra l’altro, la necessaria assistenza medica”. Come si può notare, pure Corte EDU, Grande Camera, 26 ottobre 2000, Kudla vs. Polonia conferma la cogenza imprescindibile ed irrinunciabile dell’Art. 3 CEDU, anche durante la fase dell’esecuzione penitenziaria, in tanto in quanto il ristretto non cessa, per alcun motivo, di essere titolare di diritti giuridici attivamente tutelabili. In maniera assai simile, in Dottrina, Buzzelli (2010)[7] ha messo in risalto che, con attinenza al trattamento penitenziario, “la Corte EDU, coniugando health e well-being, ha fatto propria la nozione, adottata dall’OMS, di salute non solo come assenza di malattie o infermità, ma come stato di benessere fisico, mentale e sociale completo”. Il recluso, nella Giurisprudenza della Corte EDU, non dovrebbe mai perdere il proprio status di “essere umano” soggetto/oggetto di diritti non conculcabili. P.e., presso la Giurisprudenza della Corte EDU, è “inumano e degradante”, ex Art. 3 CEDU, costringere il detenuto a rimanere in una cella sovraffollata, con meno di uno “spazio personale” di 2,7 mq e con temperature estive di circa 28°C (Corte EDU, 20 ottobre 2011, Mandic & Jovic vs. Slovenia e Corte EDU, 20 ottobre 2011, Strucl et al. vs. Slovenia). Analogamente, le “pessime condizioni di detenzione” hanno provocato la condanna dello Stato convenuto in Corte EDU, 10 marzo 2015, Varga et al. vs. Ungheria. Oppure, sono stati reputati “torturativi” i troppo frequenti trasferimenti, da un carcere all’altro, in Corte EDU, 17 marzo 2016, Zakshevskiy vs. Ucraina, Corte EDU, 9 luglio 2009, Khider vs. Francia nonchéin Corte EDU, 17 novembre 2015, Bamouhammad vs. Belgio. Molte volte, lesive della salute psicofisica, oltre che della dignità, del detenuto, sono considerate pure le perquisizioni corporali eccessivamente invasive in danno delle persone carcerate, come dimostrano Corte EDU, 15 novembre 2001, Iwanczuk vs. Polonia nonché Corte EDU, 12 giugno 2007, Frerot vs. Francia. In buona sostanza, come si nota, la Corte EDU massimizza, per quanto possibile, la tutela della salute psicofisica del detenuto, cui l’Art. 3 CEDU garantisce il pieno rispetto della propria dignità umana; e ciò a prescindere da qualunque pur valido motivo che abbia recato alla privazione della libertà personale.
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2. La nozione di cure mediche “adeguate e tempestive” al recluso nella Giurisprudenza della Corte EDU
La piena tutela della salute mentale e fisica del detenuto non appartiene solamente alla Giurisprudenza EDU degli Anni Duemila. P.e., già nella seconda metà del Novecento, il benessere psico-corporale del ristretto costituiva un valore fondamentale espressamente riconosciuto in Commissione EDU, 17 dicembre 1981, Chartier vs. Italia, Corte EDU, 28 gennaio 1994, Hurtado vs. Svizzera nonché in Commissione EDU, 2 marzo 1998, Venetucci vs. Italia. Tuttavia, sono recenti le Sentenze che hanno congiunto una grave violazione dell’Art. 3 CEDU al mancato apprestamento, in carcere, di “cure mediche adeguate e tempestive”. A tal proposito, il Precedente-apripista è stato Corte EDU, 14 novembre 2002, Mouisel vs. Francia, nella quale, per la prima volta, la Corte EDU ha manifestato un’inflessibile severità in tema di salute del condannato a pena detentiva. Nello specifico, detta Sentenza atteneva al pessimo trattamento riservato ad un ristretto malato di leucemia, non curato adeguatamente e, oltretutto, ammanettato al letto durante la chemioterapia.
La ratio delle “omesse cure mediche adeguate e tempestive” di Corte EDU, 14 novembre 2002, Mouisel vs. Francia ha avuto un notevole seguito nella successiva Giurisprudenza della Corte EDU. P.e., Corte EDU, 5 aprile 2011, Rahimi vs. Grecia ha condannato lo Stato convenuto con afferenza al trattamento inumano e degradante, ex Art. 3 CEDU, di un detenuto malato. Altrettanto dicasi per Corte EDU, 2 novembre 2006, Serifis vs. Grecia, che atteneva alla mancata assistenza medica a beneficio di un carcerato affetto da sclerosi multipla. Di egual tenore è Corte EDU, 12 luglio 2007, Testa vs. Croazia, in cui lo Stato croato ha subito una condanna per aver omesso “cure adeguate e tempestive” nei confronti di una detenuta con epatite. Da segnalare è pure Corte EDU, 24 febbraio 2009, Poghosyan vs. Georgia, che ha censurato l’insufficienza dei controlli medici in carcere. Interessante è Corte EDU, 16 febbraio 2010, V.D. vs. Romania, ove il recluso lamentava di non aver ottenuto gratuitamente una protesi dentaria indispensabile. In Corte EDU, 20 aprile 2010, Slyusarev vs. Russia, lo Stato convenuto è stato condannato per non aver fatto sostituire gli occhiali da vista del detenuto, rotti dalla polizia durante le operazioni d’arresto.
Ancor più basilare è Corte EDU, 9 settembre 2010, Xiros vs. Grecia, nella quale i Magistrati di Strasburgo hanno precisato che “l’obbligo [di curare adeguatamente e tempestivamente, ndr] i detenuti malati […] si specifica, a sua volta, in tre obblighi specifici:
1. verificare che il detenuto sia in condizioni di salute tali da poter scontare la pena
2. somministrargli le cure mediche necessarie
3. adattare, ove necessario, le condizioni generali di detenzione al suo particolare stato di salute”.
Come si può notare, anche in Corte EDU, 9 settembre 2010, Xiros vs. Grecia, l’Art. 3 CEDU manifesta una priorità assoluta ed assolutizzante. Nessuna finalità carceraria può prevaricare quella sanitaria.
La prima “obbligazione particolare” enunziata da Corte EDU, 9 settembre 2010, Xiros vs. Grecia consta nell’analisi della compatibilità dello stato di salute del recluso con il regime carcerario. A tal proposito, la testé citata Sentenza osserva che “la capacità di subire una detenzione è presupposto indefettibile per l’esecuzione della stessa. Se non è possibile ricavare da ciò un obbligo generale di rimettere in libertà, ovvero di trasferire, in un ospedale civile, un detenuto affetto da una patologia particolarmente difficile da curare, tuttavia, nemmeno può escludersi che, in casi eccezionali di assoluta incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, l’Art. 3 CEDU esiga, a certe condizioni, la liberazione dell’individuo. Tale era stato pure il parere, otto anni prima, di Corte EDU, 14 novembre 2002, Mouisel vs. Francia, la quale aveva anch’essa ad oggetto “un detenuto affetto da una patologia particolarmente difficile da curare”. Del pari, Corte EDU, 19 luglio 2007, Rozhkov vs. Russia (richiamata, due anni dopo, da Corte EDU, 7 luglio 2009, Grori vs. Albania) impone “la liberazione dei detenuti gravemente malati”, in tanto in quanto dall’Art. 3 CEDU scaturiscono “obblighi positivi di per sé sostanzialmente inconciliabili con la permanenza della detenzione [in caso di malattia grave o non reversibile, ndr]”.
La seconda “obbligazione particolare “ statuita da Corte EDU, 9 settembre 2010, Xiros vs. Grecia è l’obbligo, da parte della PA carceraria, di far sottoporre il detenuto ad idonee visite mediche, dalle quali, eventualmente, potrà scaturire un piano terapeutico. In special modo, Corte EDU, 9 settembre 2010, Xiros vs. Grecia ha qualificato come “efficace” e, soprattutto, conforme all’Art. 3 CEDU “un trattamento [medico-penitenziario, ndr] […] [nel quale] le Autorità penitenziarie forniscano al detenuto i trattamenti prescritti dai sanitari competenti”. Sei anni dopo, questo or ora esposta “obbligazione particolare” ex Art. 3 CEDU è stata ben sintetizzata da Corte EDU, Grande Camera, 23 marzo 2016, Blokhin vs. Russia, in cui si specifica, nell’ottica di Xiros vs. Grecia del 2010, che “il trattamento medico adeguato dei detenuti non si esaurisce nell’effettuazione di visite diagnostiche o nella prescrizione di farmaci, ma comprende anche il dovere di monitorare la salute del soggetto, fornendo una risposta che si adatti effettivamente all’evolversi delle sue condizioni”. Tale “continuità” dell’assistenza sanitaria in carcere, imposta da Corte EDU, Grande Camera, 23 marzo 2016, Blokhin vs. Russia, conferma, se ve ne fosse ancora bisogno, la ratio dell’equipollenza fra il trattamento medico riservato a persone detenute e quello riservato a cittadini a piede libero. Forse sarà una chimera, ma il principio generale tale rimane sotto il profilo teleologico. Tuttavia, nella propria Giurisprudenza, la Corte EDU “relativizza” ogni singolo trattamento medico-penitenziario, dal momento che lo stato di salute del recluso potrebbe peggiorare anche a prescindere dalla concreta frequenza e competenza delle visite e delle cure mediche carcerarie. P.e., Corte EDU, 15 gennaio 2004, Sakkopoulos vs. Grecia ha escluso la responsabilità dello Stato convenuto, nonostante la pessima fama dell’Ordinamento penitenziario greco, “non emergendo, dalle prove raccolte, che il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente – affetto da diabete ed insufficienza cardiaca – durante il tempo della sua detenzione, sia stato attribuibile alle Autorità penitenziarie. Di qui, il mancato raggiungimento della soglia minima di gravità [per reputare violato l’Art. 3 CEDU, ndr]”. Del pari, anche Corte EDU, 5 marzo 2013, Tellissi vs. Italia ha assolto lo Stato convenuto, non riconoscendo gravi negligenze in capo alle Autorità penitenziarie italiane, la cui colpevolezza, peraltro, non era confermata da idonei certificati medici allegati. In buona sostanza, l’onere della prova non è invertito quando il cittadino, prima della propria reclusione, si trovava in buona salute. Pur se, in Dottrina taluni hanno commentato che è eccessivamente pesante e dispendioso caricare il ricorrente del dovere di far allestire e presentare ai Giudici di Strasburgo costose consulenze tecniche di parte. Altre volte, la Corte EDU è incoerente e sbrigativa; p.e., in Corte EDU, 29 gennaio 2013, Prestieri vs. Italia, i Magistrati di Strasburgo hanno sì riconosciuto la sussistenza di “lacune evitabili e molto deplorevoli” da parte dei medici carcerari intervenuti; ciononostante, “tenuto conto complessivamente della situazione del ricorrente”, lo Stato convenuto non ha subito alcuna condanna ex Art. 3 CEDU. Pertanto, anche presso la Giurisprudenza della Corte EDU, torna l’infinito problema della difficoltà nel riconoscimento, o meno, dell’errore medico, soprattutto in ambito penitenziario.
La terza ed ultima “obbligazione particolare”, illustrata da Corte EDU, 9 settembre 2010, Xiros vs. Grecia, consiste nell’obbligo degli Stati aderenti alla CEDU di garantire che “l’ambiente carcerario sia adatto […] a consentire [al detenuto] di scontare la sua pena in condizioni che non incidano sulla sua integrità morale”. A livello pratico, nello stare decisis della Corte EDU, tale terza obbligazione particolare si traduce nell’allestimento di “misure speciali” rivolte ai ristretti con disabilità fisiche che mettano in pericolo il rispetto della loro dignità umana, così come tutelata dall’Art. 3 CEDU. P.e., Corte EDU, 24 ottobre 2006, Vincent vs. Francia ha condannato lo Stato convenuto perché il ricorrente, paraplegico, non poteva muoversi lungo i corridoi del carcere a causa della mancata rimozione di barriere architettoniche. Simile è stata pure Corte EDU, 7 febbraio 2012, Cara-Damiani vs. Italia, ove lo Stato italiano è stato condannato ex Art. 3 CEDU poiché il recluso ricorrente non poteva muoversi in carrozzina nell’edificio carcerario “non idoneo”. Atipica, invece, è Corte EDU, 12 marzo 2013, Zarzycki vs. Polonia. Questa Sentenza, nella maggioranza del Collegio giudicante, ha escluso la “non idoneità” torturativa dello stabilimento carcerario nei confronti del ricorrente, privo degli avambracci. Tuttavia, nella loro dissenting opinion, i giudici Ziemele e Kalaydjieva hanno appuntato che “la Corte non ha adeguatamente considerato, sotto il profilo della compatibilità con l’Art. 3 CEDU, la circostanza che il ricorrente dovesse fare affidamento sui compagni di cella per i suoi bisogni quotidiani”. Entro questo medesimo solco ermeneutico, sempre in tema di idoneità del carcere per ristretti fisicamente disabili, si collocano pure Corte EDU, 10 luglio 2001, Price vs. Regno Unito, Corte EDU, 19 febbraio 2015, Helhal vs. Francia, nonché Corte EDU, 22 marzo 2016, Butrin vs. Russia.
Tuttavia, non è automaticamente chiaro quando le cure mediche carcerarie possano essere qualificate come “adeguate”. A tal proposito, Corte EDU, 7 febbraio 2012, Cara-Damiani vs. Italia, con la dissenting opinion di tre giudici, afferma che le cure sono adeguate se sono “ di un livello paragonabile a quello che le Autorità dello Stato si sono impegnate a fornire a tutta la popolazione”. Meno democratico-interventistica è Corte EDU, 29 gennaio 2013, Prestieri vs. Italia, per la quale “l’Art. 3 CEDU non implica che sia garantito ad ogni detenuto lo stesso livello di cure mediche garantito dai migliori istituti di cura esterni all’ambiente carcerario”. Il parere di Corte EDU, 29 gennaio 2013, Prestieri vs. Italia è il medesimo di Corte EDU, 10 luglio 2007, Mirilashvili vs. Russia nonché di Corte EDU, 21 dicembre 2010, Gladkiy vs. Russia. D’altra parte, l’impossibilità di cure mediche assolutamente idonee o eccellenti è ribadita pure da Corte EDU, 22 dicembre 2008, Aleksanyan vs. Russia, ove i Magistrati di Strasburgo, in maniera più realistica, hanno messo in risalto che “in ogni caso, deve tenersi conto delle esigenze pratiche della carcerazione”. Analogamente, Corte EDU, 16 dicembre 2010, Kozhokar vs. Russia ha evidenziato, senza ipocrisie utopistiche, che “lo standard [delle cure mediche in vinculis, ndr] non è quello delle migliori cliniche civili, ma dev’essere [meno ambiziosamente, ndr] compatibile con la dignità umana del detenuto e, in ogni caso, esso va individuato on a case-by-case basis”.
Ognimmodo, non mancano correttivi fedeli all’Art. 3 CEDU garantisticamente e democraticamente interpretato. P.e., Corte EDU, 22 aprile 2014, G.C. vs. Italia osserva che “lo Stato non può sottrarsi alla responsabilità convenzionale per ritardi od omissioni nell’apprestamento di cure adeguate, imputando questi ultimi non all’amministrazione penitenziaria, bensì agli ospedali pubblici”.
Diverso, invece, è il discorso in caso di mancata collaborazione del detenuto malato. P.e., Corte EDU, 23 febbraio 2010, Dermanovic vs. Serbia ha riconosciuto che il ricorrente, praticando per lungo tempo lo sciopero della fame, si è auto-danneggiato per volontà propria e non per causa di ritardi od omissioni della PA carceraria. Anche Corte EDU, 5 marzo 2013, Tellissi vs. Italia ha rimarcato che le lesioni fisiche derivanti dallo sciopero della fame del detenuto non sono ascrivibili alla sfera di responsabilità delle Autorità penitenziarie, poiché rifiutare deliberatamente il cibo consta in un “libero atto di auto-determinazione” del ricorrente detenuto. Viceversa, Corte EDU, 17 luglio 2012, Scoppola vs. Italia reputa irrilevante la mancata collaborazione del detenuto malato, che deve ricevere trattamenti sanitari obbligatori da parte dei sanitari del penitenziario. Nella Giurisprudenza della Corte EDU, non esiste un orientamento uniforme nemmeno in caso di rifiuto delle cure da parte di ristretti tossicodipendenti (Corte EDU, 29 aprile 2003, McGlinchey et al. vs. Regno Unito e Corte EDU, 8 aprile 2014, Marro et al. vs. Italia). Altrettanto controversa è la Giurisprudenza in tema di detenuti sieropositivi non collaboranti (Corte EDU, 26 ottobre 2010, Khudobin vs. Russia e Corte EDU, 9 luglio 2015, Martzaklis et al. vs. Grecia).
3. Il problema della “compatibilità”, o meno, della salute del recluso con il regime di detenzione
Con attinenza alla tematica della compatibilità/incompatibilità dello stato di salute del condannato con la vita carceraria, si segnala, anzitutto, Corte EDU, 10 giugno 2008, Scoppola vs. Italia. Per la verità, il detenuto Scoppola è stato protagonista anche di altri ricorsi all’AG di Strasburgo, dai quali sono sortite pure Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola vs. Italia (no. 2), afferente agli Artt. 6 e 7 CEDU, Corte EDU, 18 gennaio 2011, Scoppola vs. Italia (no. 3), in tema di salute in carcere, Corte EDU, Grande Camera, 22 maggio 2012, Scoppola vs. Italia (no. 4), riguardante il diritto di voto dei reclusi e Corte EDU, 17 luglio 2012, Scoppola vs. Italia (no. 5), in materia di tutela della salute dei carcerati. Scoppola è stato condannato per omicidio volontario aggravato, tentato omicidio volontario, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo d’armi. Inizialmente, a causa della rottura di un femore, viene concessa a Scoppola, da parte del Tribunale di sorveglianza, la detenzione domiciliare. Tuttavia, dopo tre mesi, tale beneficio extramurario viene revocato, poiché il reo non ha indicato un domicilio idoneo. Sicché, l’Italia è stata condannata ex Art. 3 CEDU perché, vista la precaria salute di Scoppola, si era creata, in suo danno, “una situazione suscettibile di suscitare in lui angoscia, inferiorità ed umiliazione (si vedano le Motivazioni di Corte EDU, 10 giugno 2008, Scoppola vs. Italia). Scoppola è stato trasferito in una struttura più idonea (a Parma), ma, di nuovo, la sua salute è stata giudicata come “non compatibile” con il nuovo carcere da Corte EDU, 17 luglio 2012, Scoppola vs. Italia (no. 4).
A prescindere dalle specificità personali del leading case Scoppola, è importante notare come, secondo Corte EDU, 10 giugno 2008, Scoppola vs. Italia, vi siano tre elementi-cardine per valutare la compatibilità della detenzione intramuraria con lo stato di salute del ristretto, ovverosia:
1. le condizioni del detenuto
2. la qualità delle cure somministrate
3. l’appropriatezza del mantenimento della misura detentiva a fronte delle condizioni di salute
A conclusioni simili è giunta pure, due anni dopo, Corte EDU, 18 febbraio 2010, Iriskhanova & Iriskhanov vs. Russia, nella quale i tre summenzionati parametri hanno egualmente condotto alla condanna dello Stato convenuto per aver violato “la dignità [del reo, ndr] durante l’esecuzione penale”.
Viceversa, in Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Enea vs. Italia, lo Stato convenuto non ha subito alcuna condanna ex Art. 3 CEDU, in tanto in quanto il detenuto, in regime ex Art. 41 bis L. 354/75, era sì bloccato in sedia a rotelle, ma “le restrizioni a lui imposte [sono state] necessarie per impedire all’interessato, socialmente pericoloso, di mantenere contatti con l’organizzazione criminale alla quale appartiene”. Come si può notare, in Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Enea vs. Italia, eccezionalmente e discutibilmente, il diritto alla salute del condannato subisce una notevole compressione nel nome della prevalenza della ratio opposta del contenimento della pericolosità sociale del recluso. Di solito, invece, l’Art. 3 CEDU, nella Giurisprudenza della Corte EDU, reca una precettività assoluta e prioritaria. In effetti, in Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Enea vs. Italia, si segnala la dissenting opinion dei giudici Kovler e Gyulumyan, i quali hanno negato la prevalenza della repressione della pericolosità sociale sulla tutela della salute del condannato. Ciononostante, anche in Corte EDU, 21 dicembre 2010, Raffray Taddei vs. Francia, i Magistrati di Strasburgo hanno preferito il contenimento della pericolosità sociale della detenuta alla tutela oltranzistica della sua salute, negando, così, la tradizionale cogenza prioritaria dell’Art. 3 CEDU.
Da segnalare è pure il leading case Bruno Contrada, che ha recato a ben tre Precedenti: Corte EDU, 24 agosto 2008, Contrada vs. Italia, Corte EDU, 11 febbraio 2014, Contrada vs. Italia (no. 2) e Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada vs. Italia (no. 3). Limitatamente al tema della compatibilità del ricorrente Contrada con il carcere “per motivi di salute”, qui interessa Corte EDU, 11 febbraio 2014, Contrada vs. Italia (no. 2), nella quale lo Stato convenuto ha subito la richiesta condanna ex Art. 3 CEDU “per superamento della soglia minima di gravità, in considerazione di tre elementi: [l’omessa analisi] dei certificati e dei referti medici a disposizione delle Autorità italiane, il [troppo] tempo trascorso prima della concessione della detenzione domiciliare e [l’incoerenza delle] Motivazioni delle decisioni di rigetto delle istanze del ricorrente”. Da segnalare, in Corte EDU, 11 febbraio 2014, Contrada vs. Italia (no. 2), la dissenting opinion del giudice Karakas, a parere del quale, nel caso qui in esame, non è stato violato l’Art. 3 CEDU da parte dello Stato italiano. A prescindere, comunque, dalle notevoli ripercussioni mediatiche e socio-politiche di Corte EDU, 11 febbraio 2014, Contrada vs. Italia (no. 2), si segnala che, in Dottrina, questa Sentenza del 2014 ha, finalmente, aperto un franco dibattito circa la centralità della Magistratura di sorveglianza italiana nella tutela dell’Art. 3 CEDU. Gli eventuali errori del Magistrato di sorveglianza, infatti, hanno conseguenze enormi in tema di trattamenti inumani e degradanti e di tutela della salute delle persone ristrette in carcere.
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Note
[1]Viganò, Obblighi convenzionali di tutela penale ? in Manes & Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’Ordinamento penale italiano, Giuffrè, Milano, 2011
[2]Viganò, op. cit.
[3]Vogliotti, voce “Legalità”, in Enciclopedia del diritto, Annali VI, Giuffrè, Milano, 2013
[4]Fiandanca & Musco, Diritto Penale, parte generale, ed. VII, Zanichelli, Bologna, 2014
[5]Serges, L’introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa quale corollario della tutela fisica e morale della persona umana sottoposta a restrizioni di libertà, in www.costituzionalismo.it 9 luglio 2015
[6]Ruotolo, Il carcere come luogo della legalità. In onore di Valerio Onida, in D’Amico & Randazzo (a cura di), Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè, Milano, 2011
[7]Buzzelli, Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (Parte I), in Rivista italiana di diritto processuale penale, Giuffrè, Milano, 2010
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