La prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale decorre da quando i congiunti hanno saputo dell’errore medico. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Morte del paziente e richiesta di risarcimento dei familiari
I congiunti di un paziente deceduto durante il ricovero presso una struttura sanitaria toscana adivano il Tribunale di Firenze per ottenere il risarcimento del danno subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale e del danno subito iure hereditario per la morte del proprio parente oppure in subordine per il risarcimento della perdita delle chance con riferimento ad entrambe le suddette tipologie di danni.
Gli attori deducevano che il paziente era stato in cura presso la struttura sanitaria convenuta sin dal momento del suo ricovero e fino alla sua morte (avvenuta 5 giorni dopo il ricovero) e che vi era stato un incompleto inquadramento diagnostico da parte dei sanitari che aveva contribuito alla morte del paziente determinandone la perdita di chance di sopravvivenza.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale e contestando la fondatezza della richiesta di risarcimento del danno per la morte del paziente.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la struttura sanitaria evidenziava come il termine di prescrizione previsto per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale fosse quinquennale e che detto termine fosse decorso in quanto la morte del paziente era avvenuta nel luglio 2011 e la prima lettera di richiesta danni era stata inviata dagli attori alla convenuta soltanto nel dicembre 2018.
Per quanto riguarda, invece, il danno da perdita di chance invocato dagli attori, la struttura sanitaria ne contestava la fondatezza in quanto riteneva insussistenti le caratteristiche di apprezzabilità, serietà e consistenza richieste dalla giurisprudenza per delineare un danno concretamente oggetto di risarcimento. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Prescrizione del danno parentale: quando decorre il termine
Il Tribunale di Firenze ha esaminato preliminarmente l’eccezione di prescrizione formulata dalla struttura sanitaria convenuta, evidenziando come, nel caso di danni subiti dai congiunti di una persona deceduta a causa di una condotta illecita tenuta da un sanitario, l’azione di risarcimento danni esperita da detti congiunti nei confronti della struttura sanitaria ha carattere extracontrattuale e pertanto il termine di prescrizione è effettivamente quello quinquennale previsto generalmente per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, secondo il giudice, nelle fattispecie di responsabilità medico-sanitaria, il momento da cui detto termine di prescrizione inizia a decorrere non è individuabile nel giorno in cui si è verificato l’evento lesivo, cioè in questo caso la morte del paziente; il dies a quo del termine di prescrizione, invece, decorre dal giorno in cui la malattia viene percepita dal danneggiato come danno ingiusto causato dalla condotta del terzo oppure, al più tardi, dal momento in cui il danneggiato con l’uso dell’ordinaria diligenza avrebbe potuto percepire che la malattia era un danno ingiusto causato dalla condotta del terzo. Detta ultima valutazione circa la percezione mediante l’uso della ordinaria diligenza deve essere compiuta tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche in quel momento.
In altri termini, il termine quinquennale di prescrizione non inizia a decorrere con l’insorgenza della malattia, ma dal momento in cui, in base alla diligenza esigibile ad un uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, detta malattia avrebbe potuto essere ricondotta alla condotta colposa del sanitario.
Per quanto concerne il merito della questione, il giudice ha poi esaminato l’elemento del nesso di causalità tra condotta ed evento nel caso in cui vi siano state più concause diverse che abbiano determinato l’evento.
A tal proposito, il giudice ha ricordato che, qualora sussista un autonomo evento naturale che concorra con la condotta del sanitario a produrre l’evento lesivo, spetta al paziente danneggiato provare il nesso di causalità tra condotta del sanitario e l’aggravamento della sua condizione di salute; mentre, dopo che il paziente ha assolto detto onere probatorio, spetterà al sanitario provare che la concausa esterna è stata l’unica a determinare detto evento dannoso. Nel caso in cui resti incerta la misura dell’apporto causale dell’evento naturale autonomo nella causazione dell’aggravamento delle condizioni di salute del paziente, detto evento dannoso va imputato interamente all’autore della condotta umana (concausa dell’evento).
3. Errore sanitario e perdita di chance: la decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che il giorno da cui far decorrere il termine iniziale della prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale fosse da individuare il 28.11.2018, giorno in cui il consulente tecnico di parte degli attori aveva messo a disposizione di questi ultimi la propria perizia, nella quale attestava che vi era una responsabilità medica dei sanitari della convenuta nella morte del congiunto.
Inoltre, secondo il giudice fiorentino, il paziente era afflitto da numerose patologie e pertanto i congiunti non potevano avere contezza, fin dal momento della morte del paziente, che il decesso di quest’ultimo era stato causato dalla condotta dei sanitari (piuttosto che da una delle patologie da cui era afflitto).
Pertanto, soltanto nel momento in cui il medico di parte ha analizzato la fattispecie concreta ed ha ritenuto che vi fosse un nesso di causalità tra la morte del paziente e la condotta dei sanitari della convenuta, i congiunti hanno potuto avere consapevolezza che la morte del parente fosse un danno ingiusto dipendente dal comportamento di un terzo (cioè la convenuta).
In considerazione di ciò, il giudice ha rigettato l’eccezione di prescrizione che era stata sollevata dalla convenuta.
Nel merito, il giudice in applicazione dei principi in materia di nesso di causalità nel caso di più concause concorrenti, ha ritenuto che, nonostante il quadro clinico del paziente fosse complesso in quanto egli era già affetto da numerose patologie, gli attori hanno comunque dimostrato che gli errori e omissioni posti in essere dai sanitari durante il ricovero del paziente avevano determinato una perdita di chance di sopravvivenza del paziente.
In considerazione di ciò, il giudice ha accolto la domanda subordinata avanzata dagli attori ed ha condannato la struttura sanitaria a risarcire ai parenti del paziente deceduto il danno da perdita di chance di sopravvivenza del proprio congiunto e il danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale (entrambi liquidati in via equitativa).
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