Il Tribunale europeo (sentenza 24 giugno 2026, causa T‑77/24) ha annullato l’esclusione degli aeromobili privati dalle attività di transizione. I giudici hanno annullato la scelta della Commissione UE di escludere la produzione di aeromobili destinati all’aviazione d’affari privata o commerciale dal perimetro delle attività considerate “di transizione” nella tassonomia verde. La decisione è destinata a incidere sul rapporto tra industria e sostenibilità. In materia abbiamo pubblicato il Master in Compliance Management.
Indice
1. Decisione del Tribunale
Il ricorso era stato presentato da Dassault Aviation, gruppo francese specializzato nella progettazione e costruzione di jet d’affari, che contestava l’esclusione ritenendola illegittima. Il Tribunale ha sposato la tesi dell’azienda, accogliendo il ricorso e annullando l’atto della Commissione. Per i giudici l’esclusione non era supportata da una corretta interpretazione del regolamento europeo sulla tassonomia e si basava su criteri non adeguatamente fondati sul piano giuridico.
2. Motivi dell’annullamento
La sentenza evidenzia diverse criticità nel processo decisionale della Commissione. Anzitutto è stato contestato l’utilizzo dell’indicatore relativo all’impronta di CO₂ per passeggero/chilometro. Il Tribunale ha chiarito che tale criterio non è previsto dal regolamento sulla tassonomia e riguarda l’utilizzo degli aeromobili, non la loro fabbricazione. Inoltre, la Commissione avrebbe presunto che altri mezzi di trasporto costituiscano sempre alternative a minori emissioni rispetto ai jet d’affari. Una valutazione che, secondo i giudici, non tiene conto delle specificità del settore, quali flessibilità operativa, rapidità degli spostamenti e collegamenti offerti. È stata inoltre rilevata una mancata considerazione di elementi rilevanti, tra cui la possibilità per questi aeromobili di utilizzare carburanti sostenibili e la necessità, riconosciuta dalla stessa Commissione, di ulteriori analisi tecniche.
3. Implicazioni per l’industria aeronautica
La decisione presenta effetti concreti per le aziende del settore: l’esclusione dalla tassonomia comportava infatti l’obbligo di classificare la produzione di aeromobili d’affari come non sostenibile nelle comunicazioni ufficiali, con possibili ricadute negative sull’accesso ai finanziamenti e sugli investimenti. Con l’annullamento si apre la possibilità di una diversa valutazione di queste attività, che potrebbero essere considerate nell’ambito della transizione ecologica, almeno a determinate condizioni. Ciò potrebbe favorire una maggiore integrazione del settore nei flussi di capitale orientati alla sostenibilità.
4. Contesto normativo europeo
La vicenda si inserisce nel quadro della tassonomia verde dell’Unione europea, istituita dal regolamento 2020/852 per creare un linguaggio comune sugli investimenti sostenibili e orientare il mercato verso attività a basso impatto ambientale. Nel 2023, la Commissione aveva introdotto criteri tecnici più dettagliati tramite un regolamento delegato, includendo anche le regole relative alla produzione di aeromobili. Proprio all’interno di questo atto era stata prevista l’esclusione poi contestata e annullata.
5. Possibili evoluzioni
Dopo la sentenza del Tribunale è possibile presentare impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea entro i termini previsti. Nel frattempo, la Commissione sarà chiamata a rivedere il quadro regolatorio, correggendo le lacune individuate dai giudici.
Questo processo potrebbe portare a una definizione più equilibrata dei criteri di sostenibilità, capace di conciliare gli obiettivi ambientali con le esigenze operative e tecnologiche dell’industria. In prospettiva, la vicenda solleva una tematica più ampia: come definire in modo rigoroso ma realistico cosa sia davvero “sostenibile” in settori complessi.
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