Anna Frank, diritto d’autore e VPN: quando il geoblocking salva il sito

La Corte di giustizia UE stabilisce quando un geoblocking efficace esclude la comunicazione al pubblico e chiarisce chi risponde se il blocco viene aggirato tramite VPN.

Redazione 13/07/26
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Un’opera può essere di pubblico dominio in uno Stato europeo e restare protetta dal diritto d’autore in un altro. Ma cosa accade quando viene pubblicata online e il sito, pur adottando un blocco geografico, può essere raggiunto attraverso una VPN?
A rispondere è la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 9 luglio 2026, causa C-788/24, relativa alla pubblicazione digitale dei manoscritti di Anna Frank. La decisione chiarisce quando il geoblocking può impedire che la diffusione online sia qualificata come “comunicazione al pubblico” nello Stato in cui l’opera è ancora protetta.
Il principio centrale è significativo: una misura tecnologica non deve essere necessariamente inviolabile per essere considerata efficace. In materia consigliamo Il nuovo diritto d’autore – La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Indice

1. Il caso: il Diario accessibile online, ma non nei Paesi Bassi


Un’edizione scientifica dei manoscritti di Anna Frank era stata pubblicata gratuitamente su un sito registrato in Belgio, dove le opere erano già entrate nel pubblico dominio. Alcune versioni restavano però protette nei Paesi Bassi fino al 2037.
Per impedire l’accesso dagli Stati nei quali il diritto d’autore era ancora vigente, il sito utilizzava un sistema di blocco geografico. Agli utenti provenienti dai Paesi Bassi appariva un messaggio di accesso negato; chi si collegava da uno Stato in cui l’opera era libera doveva inoltre dichiarare di trovarsi effettivamente in quel territorio.
Il Fondo Anna Frank contestava comunque una violazione del diritto d’autore, sostenendo che gli utenti olandesi potessero raggiungere i contenuti utilizzando una VPN. In materia consigliamo Il nuovo diritto d’autore – La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Il nuovo diritto d’autore

Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie e alle sentenze della Suprema Corte relative ai programmi per elaboratore, alle opere digitali e al disegno industriale.Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2023.Completano il volume un Formulario online editabile e stampabile, sia per i contratti che per il contenzioso, un’ampia Raccolta normativa e un Massimario di giurisprudenza di merito, legittimità e UE, suddiviso per argomento.Nell’area online sono messi a disposizione del lettore gli ulteriori sviluppi relativi al percorso di approvazione del Regolamento AI Act e la videoregistrazione del webinar tenutosi il 23 febbraio 2024, a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi, “Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale”, in cui l’Autore parla delle sfide legali emerse con l’avvento dell’AI anche mediante l’analisi di casi studio significativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

 

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2. Un blocco efficace può escludere la comunicazione al pubblico


Secondo la Corte, la pubblicazione dell’opera non costituisce una comunicazione al pubblico nello Stato in cui è ancora protetta quando l’accesso da quel territorio è impedito attraverso una misura tecnologica efficace.
Il geoblocking deve risultare adeguato allo scopo e “all’avanguardia dell’evoluzione tecnologica”. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare concretamente se il sistema adottato sia idoneo a impedire, nel normale funzionamento, l’accesso agli utenti situati nello Stato interessato.
La decisione valorizza quindi la reale capacità del blocco di limitare territorialmente la diffusione, senza pretendere una sicurezza assoluta.

3. La VPN non rende automaticamente inefficace il geoblocking


Il passaggio più rilevante riguarda la possibilità di elusione. La Corte riconosce che anche le misure tecnologiche più avanzate possono essere aggirate, in particolare attraverso una VPN o un servizio analogo.
Questa possibilità, però, non è sufficiente da sola per dichiarare inefficace il blocco geografico. Ragionare diversamente renderebbe quasi impossibile pubblicare online un’opera divenuta di pubblico dominio soltanto in alcuni Stati membri. Finirebbe inoltre per attribuire al diritto d’autore una portata territoriale sproporzionata, limitando l’accesso all’opera anche nei Paesi in cui la protezione è scaduta.
Nel dispositivo, la Corte afferma espressamente che non vi è comunicazione al pubblico quando il geoblocking è efficace, anche se alcuni utenti possono eluderlo tramite VPN.

4. Se il blocco non funziona, risponde chi pubblica


La soluzione cambia quando la misura tecnologica non è effettivamente adeguata. In questo caso, la pubblicazione può integrare una comunicazione al pubblico anche nello Stato in cui l’opera è ancora protetta.
La responsabilità è imputabile al soggetto che ha pubblicato il contenuto senza predisporre misure efficaci. Non ricade invece, in linea generale, sul fornitore della VPN: quest’ultimo mette a disposizione uno strumento tecnico lecito, ma non seleziona né comunica direttamente l’opera e non svolge un ruolo imprescindibile nell’accesso allo specifico contenuto.

5. Una sentenza destinata a incidere sulla pubblicazione online


La decisione prova a conciliare il carattere territoriale del diritto d’autore con la natura globale di Internet. Da una parte tutela i titolari negli Stati in cui l’opera è ancora protetta; dall’altra evita che tale tutela impedisca la libera diffusione nei Paesi in cui l’opera è già entrata nel pubblico dominio.
Il principio operativo è chiaro: il gestore del sito deve adottare strumenti tecnologici seri, aggiornati e concretamente adeguati. Non gli viene però richiesto di garantire che nessun utente, in nessuna circostanza, riesca ad aggirarli.

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