Omicidio sul lavoro, pene fino a 18 anni: il nuovo DDL

Il Ddl AC 2849 introduce i reati di omicidio e lesioni sul lavoro, con nuove pene, aggravanti e modifiche al Codice penale.

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È attualmente all’esame presso la Camera dei Deputati un disegno di legge, il quale prevede talune modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l’introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, vale a dire il progetto normativo AC 2849, il cui principale obiettivo “è quello di procedere al riconoscimento di una fattispecie sanzionatoria penale che deve rappresentare un incentivo a considerare la vita dei lavoratori un bene da difendere prima di tutto e con ogni mezzo” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2849 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l’introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, in camera.it, p. 3), cioè il “reato di omicidio sul lavoro” (Ibidem, p. 3).
Orbene, scopo del presente scritto è quello di compiere una breve disamina delle norme contemplate da siffatto progetto normativo.
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Indice

1. Omicidio sul lavoro


“L’articolo 1 introduce nel codice penale il reato di omicidio sul lavoro” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2849 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l’introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, in camera.it, p. 3).
Difatti, questo articolo prevede un’apposita norma incriminatrice, con cui inserire tale illecito penale tra quelli previsti dal nostro ordinamento giuridico, vale a dire l’art. 589-quater cod. pen., il quale così disporrebbe (laddove venisse approvato da parte di ambedue i rami del Parlamento): “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni. Qualora il fatto previsto dal primo comma sia commesso dal datore di lavoro e questi non abbia adempiuto alla valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia provveduto alla designazione
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 o non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque, in violazione delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VIII, dei capi I, II e III del titolo
IX e dei capi I, II e III del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa la morte di una persona. Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, chiunque mettendo a disposizione
dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive dell’Unione europea di prodotto ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci
anni. La pena di cui al quarto comma si applica altresì: a) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008; b) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni dei capi II e III del titolo III, dei capi I e II del titolo IV, del titolo X-bis e dei capi I e II del titolo XI del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la pena è aumentata se è riconosciuta altresì una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d’opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.
Ebbene, fermo restando che non è richiesto il dolo, trattandosi di un reato colposo, con tale progetto di legge, si prevedono diversi gradi di trattamento sanzionatorio, che vanno dalla pena della reclusione da due a sette anni per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, elevata a quella che varia da otto a dodici anni per il datore di lavoro (e, quindi, in questo caso, solo costui) allorché la parte datoriale non abbia adempiuto alle prescrizioni menzionate nel comma secondo (valutazione rischi; elaborazione documento di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008; mancata designazione responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; inadempimento obblighi previsti dall’articolo 12 del d.P.R. n. 1124 del 1965), fermo restando che quest’ultimo trattamento sanzionatorio è preveduto anche per chiunque (e, pertanto, non soltanto il datore di lavoro), in violazione delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VIII, dei capi I, II e III del titolo IX e dei capi I, II e III del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa la morte di una persona.
Ciò posto, è stabilita invece la reclusione da cinque a dieci, purché non ricorra l’ipotesi appena menzionata, per chiunque (anche, in questo caso, quindi, non rileva se l’autore del reato sia datore di lavoro o meno), mettendo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive dell’Unione europea di prodotto ai sensi dell’articolo 70 d.lgs. n. 81 del 2008, cagioni anch’esso la morte di una persona.
Del resto, la medesima sanzione è applicabile, per espressa previsione normativa, anche quando l’evento lesivo sia causalmente riconducibile: alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze; alla violazione delle norme contenute nei Capi II e III del Titolo III, nei Capi I e II del Titolo IV, nel Titolo X-bis e nei Capi I e II del Titolo XI del medesimo decreto legislativo.
Inoltre, nelle ipotesi sin qui menzionate, è prevista un’aggravante ad effetto comune (come si evince dall’uso delle parole “la pena è aumentata”), laddove sia riconosciuta altresì una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d’opera e verso terzi.
Infine, per tutte le fattispecie sin qui richiamate, qualora la condotta determini la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone unitamente al ferimento di altre, trova applicazione il regime del concorso formale di eventi, con irrogazione della pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, entro il limite massimo di diciotto anni di reclusione.
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2. Omicidio sul lavoro e sfruttamento del lavoro


Sempre l’art. 1 del AC 2849 prevede inoltre un’aggravante ad effetto speciale, attraverso la previsione di un’apposita norma di legge, cioè l’art. 589-quinquies cod. pen., il quale così dispone: “Nei casi di
cui all’articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni”.
Quindi, allorquando l’autore del reato appena menzionato sia reputabile punibile anche per quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato), le pene analizzate in precedenza sono soggette ad un ulteriore incremento sanzionatorio, che varia da un terzo a due terzi, e non può essere inferiore a cinque anni di reclusione.

3. Introduzione degli articoli 590-septies, 590-octies e 590-novies del codice penale, in materia di lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro


“L’articolo 2 introduce il reato di lesioni gravi o gravissime sul lavoro, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2849 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l’introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, in camera.it, p. 3), essendo ivi enunciato quanto segue: “1.
Dopo l’articolo 590-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 590-septies. – (Lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro) – Chiunque cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Qualora il fatto previsto dal primo comma sia commesso dal datore di lavoro
e questi non abbia adempiuto alla valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia provveduto alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 o non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. La stessa pena si applica a chiunque
in violazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VIII, dei capi I, II, e III del titolo IX e dei capi I, II e III del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008 cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime a un lavoratore. Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, chiunque mettendo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’articolo
70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a taluno lesioni personali è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. La pena di cui al quarto comma si applica altresì: a) se l’evento è stato determinato dalla
violazione delle disposizioni dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008; b) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni dei capi II e III del titolo III, dei capi I e II del titolo IV, del titolo X-bis e dei capi I e II del titolo XI del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la pena è aumentata se è riconosciuta altresì la responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d’opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette”.
Dunque, anche in questo caso, si tratta di un reato colposo, e la norma incriminatrice che lo prevede, al di là della condotta ivi prevista (qui si tratta di lesioni personali), non si distingue molto da quella che abbiamo esaminato in precedenza in relazione al delitto di omicidio sul lavoro.
Precisato ciò, le pene ivi previste sono le seguenti: 1) reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime per chiunque (non solo dunque il datore di lavoro), cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 2) reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime quando il datore di lavoro, nel commettere il fatto di cui al numero precedente, non abbia adempiuto alle prescrizioni menzionate nel comma secondo (valutazione rischi; elaborazione documento di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008; mancata designazione responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; inadempimento obblighi previsti dall’articolo 12 del d.P.R. n. 1124 del 1965), fermo restando che quest’ultimo trattamento sanzionatorio è preveduto anche per chiunque (e, pertanto, non soltanto il datore di lavoro), in violazione delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VIII, dei capi I, II e III del titolo IX e dei capi I, II e III del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime a un lavoratore.
Ciò posto, laddove non rilevi la condotta appena menzionata, è preveduta la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime nei confronti di chi, mettendo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’articolo
70 del d.lgs. n. 81 del 2008, cagioni per colpa a taluno lesioni personali è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime, fermo restando che tale pena si applica altresì anche quando l’evento lesivo sia causalmente riconducibile: alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze; alla violazione delle norme contenute nei Capi II e III del Titolo III, nei Capi I e II del Titolo IV, nel Titolo X-bis e nei Capi I e II del Titolo XI del medesimo decreto legislativo.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, inoltre, la pena è aumentata se è riconosciuta altresì la responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d’opera e verso terzi.
Da ultimo, nelle fattispecie sin qui considerate, qualora la condotta cagioni lesioni a più persone, si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, fermo restando il limite massimo di sette anni di reclusione.

4. Lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro e sfruttamento del lavoro

 
Sempre l’art. 2 del AC 2849 prevede inoltre un’aggravante ad effetto speciale, attraverso la previsione di un’apposita norma di legge, cioè l’art. 590-octies cod. pen., ai sensi del quale: “Nel caso di cui all’articolo 590-septies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni”.
Dunque, laddove l’autore del reato appena enunciato sia reputabile punibile anche per quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato), le pene analizzate in precedenza sono soggette ad un ulteriore incremento sanzionatorio, che varia da un terzo a due terzi, e non può essere inferiore a tre anni di reclusione.

5. Definizione di lavoratore e datore di lavoro


Ancora una volta l’art. 2 del progetto normativo qui in commento contempla talune norme definitorie, attraverso la previsione di un apposito precetto normativo che le contempla, ovverossia l’art. 590-novies cod. pen., il quale statuisce quanto segue: “Ai fini e agli effetti degli articoli 589-quater e 590-
septies, si intende per: a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui alle specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione superiore e delle università e il partecipante ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente assegnato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e il lavoratore di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri di cui al secondo periodo, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo»”.
Quindi, in riferimento ai reati di omicidio sul lavoro e lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro, per capire cosa si debba intendere per “lavoratore” e “datore di lavoro”, si deve fare riferimento a siffatta disposizione codicistica.

6. Modifiche agli articoli 157, 589 e 590 del codice penale


“L’articolo 3 apporta le necessarie modifiche al codice penale in materia di prescrizione per il reato di omicidio colposo” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2849 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l’introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, in camera.it, p. 3), essendo ivi disposto quanto sussegue: “1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-bis e 589-quater»; b) all’articolo 589, il secondo comma è abrogato; c) all’articolo 590, il terzo comma è abrogato”.
Si tratta quindi di modifiche volte, da un lato, a prevedere il raddoppio dei termini di prescrizione anche per il reato di omicidio sul lavoro, dall’altro, di riformulare l’art. 157, co. 6, cod. pen., anche alla luce dell’abrogazione del comma secondo dell’art. 589 cod. pen. (trattasi, quindi, in questo caso, di una emenda dettata per una mera esigenza di coordinamento normativo).

7. Modifiche agli articoli 380, 381, 429 e 552 del codice di procedura penale


“L’articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità delle misure coercitive, integrando la disciplina con i delitti di omicidio sul lavoro e di lesioni gravi o gravissime sul lavoro” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2849 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l’introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, in camera.it, p. 3) nei seguenti termini: “1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente: «m-sexies) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall’articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale»; b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-sexies) è aggiunta la seguente: «m-septies) delitto di lesioni colpose
gravi o gravissime sul lavoro previsto dall’articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»; c) all’articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»; d) all’articolo 552: 1) prima del comma 1-ter è inserito il seguente: «1-bis.1. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-bis e 590-septies del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari»; 2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-bis e 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto»”.
Tal che, per effetto di codeste modificazioni, ove venissero approvate con legge, vi sarebbero le seguenti novità normative: 1) possibilità di procedere all’arresto obbligatorio in flagranza di reato per il delitto di omicidio sul lavoro previsto dall’articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale; 2) possibilità di procedere all’arresto facoltativo in flagranza di reato per il delitto di lesioni colpose gravi o gravissime sul lavoro previsto dall’articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale; 3) tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni (anche) allorché si proceda per il reato di omicidio sul lavoro; 4) il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari qualora si proceda (pure) per il reato di lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro, così come, sempre in riferimento a codesto illecito penale, la data di comparizione predibattimentale è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

8. Modifica all’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


“L’articolo 5 modifica l’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2849 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l’introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, in camera.it, p. 3) nella susseguente maniera: “1. All’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all’articolo 589-quater del codice penale»; b) al comma 2, le parole: «in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto di cui all’articolo 589-quater del codice penale»; c) al comma 3, le parole: «In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all’articolo 590-septies del codice penale»”.

9. Modifiche agli articoli 2 e 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 
“L’articolo 6 reca modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo specifiche ipotesi di reato nei casi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2849 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l’introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, in camera.it, p. 3 e 4), e segnatamente le seguenti: “a) all’articolo 2, comma 1, lettera dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale»; b) all’articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del
codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale»”.

10. Modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e disposizione di coordinamento


“L’articolo 7 (…) esclude la competenza penale del giudice di pace nelle fattispecie connesse alla colpa professionale e ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni” (Relazione di accompagnamento riguardante il disegno di legge AC 2849 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l’introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, in camera.it, p. 4), essendo ivi disposto al primo comma quanto segue: “All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse”.

11. Disposizioni di coordinamento


L’art. 7, co. 2, disegno di legge AC 2849 reca talune norme di coordinamento così strutturate: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni legislative e regolamentari, i richiami ai reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si intendono riferiti ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale, come introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge”.
Di conseguenza, laddove tale progetto normativo dovesse divenire legge, i richiami ai reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale si dovranno intendersi riferiti agli illeciti penali di cui agli artt. 589-quater e 590-septies del codice penale.

12. Conclusioni


Queste sono in sostanza le novità che connotato il disegno di legge qui in commento.
Non resta dunque che attendere di “vedere” se siffatto progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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